Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: cessione di quota s.r.l.

Tribunale di Bari, 25 Ottobre 2026, n. 537/2026
Intestazione fiduciaria di quote di s.r.l.: ritrasferimento ex art. 2932 c.c. e restituzione degli utili al fiduciante
Il fiduciario è obbligato, salvo patto contrario, a riversare al fiduciante i dividendi maturati sulla quota o sulle azioni oggetto...

Il fiduciario è obbligato, salvo patto contrario, a riversare al fiduciante i dividendi maturati sulla quota o sulle azioni oggetto di intestazione fiduciaria, e la mancata esecuzione di tale obbligo costituisce inadempimento, con tutte le conseguenze dettate dal diritto delle obbligazioni, restando irrilevanti le situazioni di buona o mala fede proprie del possesso ai sensi degli artt. 1147 e 1148 c.c. Anche quando non sia provata la clausola orale di ritrasferimento «a semplice richiesta», il fiduciante che sia socio occulto con l’assenso di tutti può reclamare in qualunque momento la reintestazione della quota insieme agli utili maturati, e in caso di inadempimento ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.; non vale come ricognizione di debito la lettera con cui il fiduciario si dichiari disponibile alla cessione con riserva di ogni conteggio di dare e avere.

Quando il valore della quota si sia depauperato per la sopravvenuta messa in liquidazione della società, il danno va liquidato con riferimento al valore della quota al momento della prima richiesta formale di reintestazione, stimato sui bilanci che nessuno abbia impugnato, come per il 25% di una s.r.l. di gestione di sale giochi già oggetto di sequestro giudiziario. L’eventuale mancata sottoscrizione del capitale da parte del fiduciante non osta alla restituzione degli utili percepiti dal fiduciario, perché farebbe sorgere al più un debito verso la società e non verso il fiduciario, che non potrebbe quindi opporlo in compensazione.

Va respinta la domanda riconvenzionale con cui la fiduciaria lamenti che il fiduciante, tramite una società a lui riferibile, abbia percepito dal concessionario di rete una provvigione sui ricavi delle sale taciuta agli altri soci, quando a dolersene non sia la società e manchi la prova che quella provvigione abbia sottratto utili alla società o che, conoscendo gli accordi, essa avrebbe scelto un altro partner.

Leggi tutto
25/09/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 537/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro : RG – 3182 –  2020
Tribunale di Campobasso, 25 Ottobre 2026, n. 332/2024
Risoluzione della cessione di quote sociali per mancato pagamento del prezzo
In materia di contratto di cessione di quote sociali, il mancato pagamento del prezzo pattuito integra un inadempimento di non...

In materia di contratto di cessione di quote sociali, il mancato pagamento del prezzo pattuito integra un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., essendo essa l'obbligazione primaria ed essenziale del sinallagma contrattuale. Ne consegue che, ove il corrispettivo non sia stato versato neppure in parte e non risulti provato alcun fatto estintivo o modificativo dell’obbligazione, sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., con effetti retroattivi tra le parti e conseguente ripristino della situazione patrimoniale anteriore al trasferimento.
In tema di risarcimento dei danni, invece, non può essere riconosciuta alcuna somma di denaro a tale titolo derivante dalla mancata fruizione della quota ceduta, senza che vi sia una prova del pregiudizio subito, il quale - trattandosi di un danno di carattere patrimoniale - non è in re ipsa ma deve essere adeguatamente dimostrato.

Leggi tutto
27/06/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 332/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Di Dedda
Relatore: Emanuela Luciani
Registro : RG – 1006 –  2020
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026, n. 6042/2025
Cessione di quote sociali e limiti della garanzia per sopravvenienze passive
Nella cessione di quote sociali, le clausole di garanzia relative alla consistenza patrimoniale della società devono essere interpretate secondo il...

Nella cessione di quote sociali, le clausole di garanzia relative alla consistenza patrimoniale della società devono essere interpretate secondo il loro preciso tenore letterale e non possono essere estese oltre i limiti convenzionalmente previsti. Qualora i cedenti abbiano garantito l’assenza di “posizioni debitorie aperte” riferibili a un determinato periodo anteriore alla cessione, la garanzia copre esclusivamente debiti o pretese già sorte, note o conoscibili entro la data pattuita, non anche sopravvenienze passive derivanti da fatti dannosi non ancora manifestatisi o da richieste risarcitorie avanzate successivamente. Le sopravvenienze passive richiamate nella clausola di indennizzo devono pertanto essere interpretate entro il perimetro della garanzia principale e non valgono ad ampliarne autonomamente l’oggetto

Leggi tutto
07/06/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 6042/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 6989 –  2023
Tribunale di Bari, 25 Ottobre 2026, n. 3555/2024
Prova della simulazione soggettiva nel contratto di cessione di quote
In tema di simulazione soggettiva, la prova dell’accordo simulatorio deve necessariamente estendersi anche alla partecipazione del terzo all’intesa simulatoria; in...

In tema di simulazione soggettiva, la prova dell’accordo simulatorio deve necessariamente estendersi anche alla partecipazione del terzo all’intesa simulatoria; in difetto, ricorre l’ipotesi diversa dell’interposizione reale. Tale prova è richiesta sia nelle controversie tra interponente e/o interposto e il terzo, sia nei giudizi che vedano contrapposti tra loro l’interponente e l’interposto.

Laddove oggetto della predetta simulazione sia un contratto di cessione di quote, la prova dell’intento simulatorio tra le parti deve essere fornita mediante il deposito della controdichiarazione scritta attestante l’adesione all’accordo simulatorio del terzo contraente

Leggi tutto
30/03/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 3555/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Carlotta Soria
Registro : RG – 4005 –  2016
Tribunale di Brescia, 25 Ottobre 2026, n. 5391/2024
Risoluzione di diritto del contratto di cessione di quote
In caso di controversia vertente sul contratto di cessione di quote di s.r.l., nel quale compaiono autonomi e distinti accordi...

In caso di controversia vertente sul contratto di cessione di quote di s.r.l., nel quale compaiono autonomi e distinti accordi tra due diversi cedenti con un cessionario comune, non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario tale da richiedere che la risoluzione sia pronunciata anche nei confronti dell’altro cedente in relazione al rapporto intercorso con il cessionario, atteso che le varie manifestazioni di volontà non si sono fuse in un intento comune.

La risoluzione di diritto del contratto conseguente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c. 2 c.c. opera indipendentemente da qualsivoglia valutazione di importanza dell’inadempimento, essendo la gravità oggetto di previa tipizzazione negoziale. La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti.

Affinché la clausola risolutiva espressa sia configurabile e validamente pattuita, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate. Costituisce invece una mera clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto.

In tema di responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., l’invocazione di uno stato di difficoltà economica determinato dall’emergenza pandemica Covid-19, tale da aver impedito al debitore di adempiere alle obbligazioni contrattuali, comporta che gravi su quest’ultimo l’onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e (presunta) causa di impossibilità sopravvenuta ai fini di una ipotetica esclusione di responsabilità.

L’eccezione di manifesta eccessività della clausola penale e la contestuale domanda di riduzione della stessa ad equità integrano attività di mera difesa, non soggetta a preclusioni, posto che il potere di riduzione della penale a equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., può essere esercitato anche d’ufficio essendo previsto a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, al fine di ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela.

Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell’art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall’interesse del creditore all’adempimento, tenuto conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto.

Il socio che faccia valere in giudizio il danno reputazionale della società è carente di legittimazione attiva atteso che il pregiudizio è patito dalla società e non direttamente dai soci. Alla sola società spetterebbe, in ipotesi, il relativo credito risarcitorio.

Leggi tutto
07/03/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 5391/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro : RG – 1565 –  2021
Tribunale di Brescia, 25 Ottobre 2026, n. 798/2025
Cessione di quote e tutela del cessionario socio-amministratore: inapplicabilità dell’eccessiva onerosità e dei rimedi per mancanza di qualità
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle...

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in quest'ultimo caso, la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa.

In tema di cessione di quote di società, l’autonomia contrattuale può determinarsi nel senso di prevedere la sola clausola usualmente definita nei contratti di compravendita di partecipazioni azionarie di “earn out” per l’ipotesi dell’aumento di valore senza l’ulteriore clausola c.d. di “reverse earn out” (anche nota come “earn-in”) per l’ipotesi di diminuzione del valore.

Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità di cui all’art. 1467 c.c. non trova applicazione al contratto di cessione di quote con pagamento rateizzato del prezzo, atteso che lo scambio di cosa con prezzo avviene per effetto della sola prestazione del consenso, mentre la rateazione accordata al cessionario integra mera modalità di adempimento dilazionato che non posticipa il suddetto effetto reale. Tutte le vicende successive al perfezionamento degli effetti del contratto che abbiano comportato un pur apprezzabile mutamento del valore della cosa non rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 1467 c.c.

Il cattivo andamento della società così come il verificarsi di difficoltà finanziarie tali da comportare la presentazione di un’istanza di fallimento da parte di un istituto di credito non integrano, per la vita di una società che fa abitualmente ricorso all’indebitamento, avvenimento “straordinario” e “imprevedibile”, rilevante quale causa di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.

La differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell’acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l’esperimento di un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. Tuttavia, qualora il cessionario della partecipazione rivesta altresì la qualità di socio e amministratore unico della società oggetto di cessione, non può ritenersi che questi sia legittimamente e in buona fede all’oscuro della reale situazione economico-patrimoniale della società sì da non poterne prevedere le difficoltà emerse successivamente al suo acquisto [pertanto, Il Tribunale di Brescia esclude l’applicabilità al caso di specie dell’orientamento giurisprudenziale più favorevole al cessionario, difettando un legittimo affidamento meritevole di tutela].

Leggi tutto
07/03/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 798/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro : RG – 1452 –  2023
Tribunale di Venezia, 25 Ottobre 2026
Effetti dell’iscrizione nel Registro delle Imprese delle vicende circolatorie di quote di srl
L’art. 2470 c.c. dispone che il trasferimento delle partecipazioni abbia effetto di fronte alla società solo dal momento del deposito...

L’art. 2470 c.c. dispone che il trasferimento delle partecipazioni abbia effetto di fronte alla società solo dal momento del deposito dell'atto di trasferimento al Registro Imprese, che, nel caso di trasferimento tra vivi, avviene con deposito dell’atto con sottoscrizione autenticata e, in caso di trasferimento mortis causa, avviene, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 2470 c.c., a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. L’art. 2470 c.c. è una norma imperativa tesa a garantire le esigenze di certezza e trasparenza delle vicende circolatorie traslative della titolarità della quota sociale e la conoscenza della compagine sociale, sotto il profilo della titolarità della quota, ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato all’esercizio dei diritti sociali nell’ambito endo-societario, ed in particolare, all’esercizio del potere di voto in assemblea. Pertanto, a prescindere dal momento in cui si sia prodotto l’effetto traslativo fra le parti o dalla conoscenza che ne avesse l’organo sociale, nei rapporti endo-societari e ai fini dell’opponibilità alla società medesima rileva solo l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese. La disciplina dell’art. 2470 c.c. comma 1 c.c., in quanto ispirata da esigenze di trasparenza e certezza delle situazione dominicali o organizzative connesse alla partecipazione sociale e genericamente riferita all’effetto del “trasferimento della partecipazione sociale” nei confronti della società, va interpretata estensivamente, dovendosi così ricomprendere tra i “trasferimenti” tutte le vicende della quota sociale traslative o costitutive, volontarie o forzose, che incidano con carattere di realità sulla disponibilità della partecipazione e sull’esercizio dei diritti ad essa connessi, oltre che tutte le vicende della partecipazione che, comunque, ammettano all’esercizio dei diritti sociali un soggetto diverso dal titolare. Una interpretazione siffatta della norma appare, infatti, funzionale alle esigenze di pubblicità e certezza delle vicende delle partecipazioni sociali che incidono sensibilmente sull’organizzazione dell’ente.

[nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’omessa iscrizione nel Registro Imprese della nomina, da parte del Tribunale francese, con decisione automaticamente riconosciuta nel nostro ordinamento senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, del mandataire successoral - figura per la quale non è previsto analogo istituto nel diritto interno - implica la non opponibilità alla società della vicenda circolatoria e conseguentemente l'impossibilità dell’esercizio da parte del mandatarie successoral dei relativi diritti sociali].

Leggi tutto
18/01/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro : RG – 4844 –  2025
Tribunale di Milano, 17 Settembre 2024
I presupposti del sequestro giudiziale sulla quota
Osta alla concessione del sequestro giudiziale della quota di una società a responsabilità limitata la mancata prova dell’attivazione della clausola...

Osta alla concessione del sequestro giudiziale della quota di una società a responsabilità limitata la mancata prova dell'attivazione della clausola risolutiva espressa contenuta nel relativo contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali, in quanto tale omissione determina il mancato sorgere dell'obbligo dell'acquirente di restituire la quota compravenduta e, più in generale, sottende l'assenza di alcuna controversia circa la proprietà della suddetta quota.

Ai fini del sequestro giudiziale della quota, sussiste il requisito del periculum qualora (i) la quota corra il rischio di alterazione, distruzione, deterioramento; (ii) vi sia una cattiva gestione del bene da parte del possessore e/o detentore; (iii) si prospetti un pregiudizio tale da compromettere l'esercizio del diritto che sarà accertato al termine della controversia. Contribuisce a escludere il pregiudizio di cui al romanino (iii) la circostanza per cui la quota potenzialmente soggetta a sequestro rappresenti una partecipazione di minoranza che, come tale, non ostacola l'adozione delle delibere assembleari funzionali allo svolgimento delle attività sociali.

Leggi tutto
17/11/2024
Data sentenza: 17/09/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Silvia Vaghi
Registro : RG – 24781 –  2024
Tribunale di Napoli, 24 Gennaio 2024
Cessione della quota di s.r.l. e diritto del socio alla stima del valore della stessa
L’unico caso in cui l’ordinamento riconosce il diritto del socio di vedere stimato il valore reale della propria quota in...

L'unico caso in cui l'ordinamento riconosce il diritto del socio di vedere stimato il valore reale della propria quota in caso di disaccordo su di esso è l'ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., di recesso del socio, certo nell'an, ossia nel caso in cui il socio sia receduto a giusto titolo dalla società, maturando così il diritto alla liquidazione della quota, senza però che vi sia accordo sul valore di essa.

Leggi tutto
01/07/2024
Data sentenza: 24/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Nicola Graziano
Relatore: Mario Fucito
Registro : RG – 11242 –  2021
Corte d'appello di Milano, 17 Giugno 2022
Data sentenza: 17/06/2022
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Carla Romana Raineri
Registro : RG – 165 –  2021
Tribunale di Torino, 15 Gennaio 2020
Annullamento del contratto di cessione di quote societarie per falsa rappresentazione delle garanzie previste da parte del cedente
E’ annullabile, ai sensi dell’art. 1439 c.c., il contratto di cessione di quote societarie allorquando il cessionario abbia falsamente rappresentato...

E' annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c., il contratto di cessione di quote societarie allorquando il cessionario abbia falsamente rappresentato l'esistenza di garanzie senza le quali il cessionario non avrebbe concluso il contratto.

Leggi tutto
11/01/2022
Data sentenza: 15/01/2020
Registro : RG – 25302 –  2016
Tribunale di Bologna, 7 Novembre 2019
Contratto di cessione quote sociali, clausola di rimborso per oneri negativi derivanti da controversia pendente e transazione successiva alla conclusione del giudizio
Nell’ambito di un contratto di cessione di quote s.r.l. è valida la previsione di una clausola che preveda a carico...

Nell’ambito di un contratto di cessione di quote s.r.l. è valida la previsione di una clausola che preveda a carico della parte cedente l’obbligo di rimborsare la società, delle cui partecipazioni si tratta, gli eventuali oneri negativi che potrebbero derivare da una controversia pendente al momento della stipula del contratto. (altro…)

Leggi tutto
31/05/2021
Data sentenza: 07/11/2019
Registro : RG – 19794 –  2016
logo