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Sentenze con tag: cessione quote

Tribunale di Ancona, 7 Giugno 2026, n. 2246/2024
Operatività delle clausole di aggiustamento del prezzo nella cessione di quote di s.r.l.
In tema di cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia in ordine alla condizione economica e patrimoniale della società...

In tema di cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia in ordine alla condizione economica e patrimoniale della società oggetto di acquisizione esulano dalle ordinarie garanzie in tema di vizi della cosa compravenduta e costituiscono garanzie a natura autonoma relative alla situazione debitoria della società o al valore del patrimonio netto dell’azienda, sulla premessa che la cessione delle partecipazioni di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, bene di secondo grado, e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.

Le clausole di aggiustamento del prezzo, c.d. price adjustment, costituiscono il meccanismo negoziale strumentale alla determinazione del prezzo definitivo di cessione delle partecipazioni, ove esso rappresenti l’espressione monetaria di un parametro patrimoniale o reddituale della società target, c.d. valore rilevante. Con siffatto meccanismo, le parti procedono a un’iniziale e provvisoria quantificazione del prezzo, al momento della stipulazione del contratto di cessione, sulla base della situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società target aggiornata a una determinata data di riferimento; il corrispettivo viene poi definitivamente stabilito sulla base di una successiva situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale, che tenga conto della eventuale differenza positiva o negativa riscontrata tra il valore assunto a riferimento e il valore successivamente accertato. In tal modo, le clausole di aggiustamento del prezzo concorrono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore, consistente nel pagamento del prezzo.

Una clausola di adeguamento del prezzo è valida, giacché soddisfa il requisito della determinabilità dell’oggetto, ed è conforme al canone di buona fede oggettiva in quanto preveda l’adeguamento del corrispettivo fissato alle sopravvenienze passive successivamente accertate, ossia verificate dopo la cessione, facenti capo alla società target, per fatti accaduti prima del perfezionamento dell’accordo traslativo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.

Ciò comporta che è onere dell'acquirente che invochi l’operatività della clausola di aggiustamento del prezzo e il conseguente diritto alla riduzione del prezzo di cessione dimostrare: i) che le sopravvenienze passive e/o i debiti e/o le modifiche dello stato patrimoniale della società verificatesi nell’esercizio di riferimento non fossero altrimenti conoscibili dall’acquirente stesso; ii) che esse costituiscano mera emersione di passività pur sempre riconducibili a fatti societari antecedenti alla cessione.

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04/06/2026
Data sentenza: 07/06/2026
Numero: 2246/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Andrea Marani
Registro : RG – 1669 –  2021
Tribunale di Campobasso, 7 Giugno 2026, n. 874/2025
Cessione di quote sociali sottoposta a condizione risolutiva
La cessione di partecipazioni sociali si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il cedente si obbliga al...

La cessione di partecipazioni sociali si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il cedente si obbliga al trasferimento della quota sociale ed il cessionario al pagamento di un corrispettivo. L’oggetto immediato del negozio è pertanto rappresentato dal trasferimento della quota, mentre l’oggetto mediato è costituito dall’insieme dei diritti e delle prerogative che la partecipazione incorpora (diritto agli utili, diritto di voto, diritto di ispezione e controllo), nonché dai correlativi doveri e responsabilità che derivano dalla qualità di socio.

In applicazione del principio di autonomia contrattuale, il prezzo di cessione può essere modulato dalle parti sia nella misura sia nelle modalità di corresponsione. In particolare, le parti possono introdurre clausole che subordinino la stabilità o l’efficacia del trasferimento a determinati eventi futuri e incerti, oppure che prevedano meccanismi di aggiustamento del prezzo o garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società ceduta. Tra questi strumenti rientrano anche eventuali condizioni risolutive ex art. 1353 c.c., con le quali le parti stabiliscono che, al verificarsi di un evento specifico, il contratto si sciolga automaticamente con effetto retroattivo, ferma restando la disciplina delle restituzioni e degli eventuali obblighi risarcitori.

Quando la cessione di quote è sottoposta a condizione risolutiva l’avveramento dell’evento dedotto determina dunque la caducazione del vincolo contrattuale, imponendo la restituzione delle prestazioni già eseguite. Se invece la condizione non si avvera entro il termine stabilito, il contratto si consolida definitivamente e le prestazioni pattuite divengono stabilmente dovute, con piena esigibilità del prezzo.

L’interpretazione delle clausole condizionali, proprio in ragione della loro incidenza sugli effetti del contratto, deve essere condotta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, alla luce del principio di buona fede oggettiva di cui all’art. 1375 c.c. Occorre, pertanto, indagare la comune intenzione dei contraenti e la funzione economico-sociale della pattuizione, evitando interpretazioni meramente letterali che possano alterare l’equilibrio negoziale. La “buona fede” rileva sia come canone ermeneutico sia come criterio integrativo, imponendo di considerare la clausola nel contesto complessivo dell’operazione e di preservarne la finalità pratica. Sul piano probatorio, l'onere di provare l'avveramento della condizione ricade sul soggetto processuale che afferma il suo verificarsi.

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02/06/2026
Data sentenza: 07/06/2026
Numero: 874/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Barbara Previati
Registro : RG – 322 –  2023
Tribunale di Bologna, 7 Giugno 2026, n. 1252/2024
Esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione di quote: presupposti
L’art. 2932 c.c. consente alla parte non inadempiente di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre non adempiuto dalla...

L’art. 2932 c.c. consente alla parte non inadempiente di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre non adempiuto dalla controparte. Per esperire utilmente il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. la parte istante deve aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione o aver offerto, in maniera seria e inequivocabile, la controprestazione posta a suo carico (comma 2). Inoltre, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., che il preliminare concluso dalle parti sia sufficientemente chiaro nell’individuazione dei suoi elementi essenziali (oggetto, prezzo, data di stipula del definitivo) dovendo la sentenza costitutiva del diritto corrispondere esattamente al contenuto del contratto e non potendosi il giudice in alcun caso sostituire alla volontà negoziale delle parti.

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27/05/2026
Data sentenza: 07/06/2026
Numero: 1252/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 14679 –  2022
Tribunale di Milano, 7 Giugno 2026, n. 6041/2025
Responsabilità degli amministratori per documentazione contabile non veritiera
In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo...

In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il danno si manifesta.

Deve escludersi la responsabilità dell’amministratore per i danni lamentati dagli ex soci (non amministratori) cedenti la loro quota al terzo acquirente, qualora questi ultimi abbiano consapevolmente concorso alla predisposizione e alla trasmissione alla controparte contrattuale di documentazione contabile non veritiera, risultando provata la loro piena conoscenza dell’effettiva situazione economico-patrimoniale della società al momento della cessione. In tale ipotesi, il pregiudizio economico patito dal terzo acquirente derivante dalla successiva rideterminazione giudiziale del prezzo di cessione, quale conseguenza dell’accertata responsabilità risarcitoria ex art. 1440 c.c. dei cedenti, non è causalmente imputabile all’amministratore, ma costituisce effetto diretto della condotta dolosa degli stessi soci inserendosi perciò in un quadro di responsabilità autonoma. Parimenti, non è configurabile un danno da perdita di chance in difetto della prova, anche presuntiva, dell’esistenza di una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un diverso e più favorevole risultato economico, ove emerga che il prezzo originariamente pattuito fosse già superiore al valore reale della partecipazione sociale.

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24/05/2026
Data sentenza: 07/06/2026
Numero: 6041/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 763 –  2023
Tribunale di Bologna, 7 Giugno 2026, n. 1425/2024
Revoca della quietanza contenuta in un atto pubblico di cessione quote
La quietanza è una dichiarazione unilaterale del creditore con la quale questi attesta di aver ricevuto il pagamento in essa...

La quietanza è una dichiarazione unilaterale del creditore con la quale questi attesta di aver ricevuto il pagamento in essa indicata dal debitore e non ha efficacia negoziale poiché si concreta nella mera espressione del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza. Tuttavia, tale dichiarazione non determina il costituirsi di una situazione definitiva.

La quietanza liberatoria, indirizzata al solvens, fa piena prova dell’avvenuto pagamento sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, a meno che non dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza sia avvenuto per errore di fatto o violenza. Ove la parte quietanzante assolva al suddetto onere probatorio circa l'essere incorsa in errore al momento del rilascio della quietanza nell’atto notarile di cessione di quote, l'autorità giudiziaria deve dichiarare la revoca della medesima dichiarazione contenuta nell'atto pubblico.

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08/05/2026
Data sentenza: 07/06/2026
Numero: 1425/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 3721 –  2023
Tribunale di Bologna, 6 Gennaio 2025, n. 1416/2025
Prescrizione dell’azione di annullamento del contratto di cessione quote
Data la natura costitutiva dell’azione di annullamento, fondata su un diritto potestativo cui corrisponde non un obbligo di prestazione ma...

Data la natura costitutiva dell’azione di annullamento, fondata su un diritto potestativo cui corrisponde non un obbligo di prestazione ma una posizione di mera soggezione della controparte, non sono ipotizzabili atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione dell’azione.

La contestazione nei confronti dell’operato dell’amministratore non seguita dalla chiara enunciazione della pretesa creditoria e dalla intimazione ad adempiere costituisce un atto privo di efficacia interruttiva della prescrizione.

La prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui si produce l’evento lesivo e dunque il danno diretto nel patrimonio del socio.

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25/03/2026
Data sentenza: 06/01/2025
Numero: 1416/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Antonio Costanzo
Registro : RG – 14963 –  2023
Tribunale di Bologna, 4 Gennaio 2025
Cessione di quota in spregio alla prelazione statutaria: effetti e rimedi
La violazione da parte del socio di una società a responsabilità limitata della clausola statutaria che prevede il diritto di...

La violazione da parte del socio di una società a responsabilità limitata della clausola statutaria che prevede il diritto di prelazione degli altri soci in caso di cessione, totale o parziale, della quota, non comporta la nullità del trasferimento, né il diritto del socio pretermesso di riscattare la partecipazione presso il cessionario.

Tale violazione determina, invece, l’inefficacia della cessione e legittima rimedi risarcitori in favore del socio pretermesso secondo le regole generali sull’inadempimento, nonché la facoltà della società di negare all’acquirente l’iscrizione nel libro dei soci, posto che l’osservanza della prelazione costituisce condizione per l’efficace acquisto della qualità di socio.

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27/01/2026
Data sentenza: 04/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 1201 –  2025
Tribunale di Firenze, 7 Giugno 2026, n. 1670/2025
Principi in tema di promessa di pagamento, interpretazione della domanda e assorbimento
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 CC, determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale...

La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 CC, determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale da cui scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa.
In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire.
La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente – rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. E', invece, configurabile l'assorbimento in senso improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione. L’assorbimento, avendo come effetto il venir meno di una ragione di contesa, determina la valutazione della cd. soccombenza virtuale che è statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

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03/01/2026
Data sentenza: 07/06/2026
Numero: 1670/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 4710 –  2022
Tribunale di Milano, 12 Marzo 2024, n. 10439/2024
Cessione di quote sociali: irrilevanza del sopravvenuto fallimento della società target rispetto all’obbligazione di pagamento del prezzo
Una volta che un soggetto si obblighi a pagare una determinata somma in favore di altro soggetto in forza di...

Una volta che un soggetto si obblighi a pagare una determinata somma in favore di altro soggetto in forza di contratto, il debitore, al fine di paralizzare anche in via preventiva la propria obbligazione di pagamento, non può limitarsi a richiedere un mero accertamento negativo ma deve necessariamente allegare e dimostrare la sussistenza degli specifici strumenti offerti dall’ordinamento giuridico per impedire al creditore di richiedere il pagamento (come ad esempio l’eccezione 1460 c.c., l’eccezione di annullamento, nullità ecc.). Ciò posto, nell'ambito di un contratto di cessione di quote sociali, il sopravvenuto fallimento (rectius: liquidazione giudiziale) della società target non è un fatto di per sé idoneo a giustificare un legittimo rifiuto di pagamento del prezzo, salvo che vengano dimostrati ulteriori fatti imputabili al venditore che comportino un vizio o un inadempimento da parte sua.

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12/10/2025
Data sentenza: 12/03/2024
Numero: 10439/2024
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 24981 –  2022
Tribunale di Genova, 7 Giugno 2026, n. 1446/2024
Sulla competenza territoriale in controversia su pagamento del prezzo di cessione di quote di società trasformata
In una controversia avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo di cessione di quote di una società originariamente in...

In una controversia avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo di cessione di quote di una società originariamente in nome collettivo, poi trasformata in società a responsabilità limitata, non sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa, ma quella del Tribunale ordinario territorialmente competente. La trasformazione della società in capitale sociale avvenuta successivamente al perfezionamento del contratto non rileva ai fini della determinazione della competenza, la quale si fonda sul momento della proposizione della domanda e sulla natura originaria della società ceduta.

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21/08/2025
Data sentenza: 07/06/2026
Numero: 1446/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Francesca Lippi
Registro : RG – 8602 –  2022
Tribunale di Firenze, 7 Giugno 2026, n. 1490/2025
Cessione di partecipazioni in violazione di prelazione statutaria
La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari...

La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto. In caso di violazione della clausola statutaria di prelazione, dunque, l’inefficacia del trasferimento della quota sociale può essere fatta valere in giudizio non soltanto dalla società, ma anche dai soci pretermessi. Il fatto che i soci non si limitino a regolare il loro diritto di prelazione in un patto parasociale, ma scelgano di inserirlo all’interno dello statuto è indice della volontà degli stessi di elevare il loro interesse individuale a mantenere omogenea la compagine sociale a interesse “organizzativo” della società, con conseguente opponibilità della clausola a società e terzi e quindi inefficacia relativa del trasferimento operato in violazione della clausola.

La cessione a terzi di quote sociali in violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta automaticamente - nel senso che non determina ipso iure la perdita di efficacia ma deve essere fatta valere dal socio pretermesso - l’inefficacia del negozio traslativo: il socio pretermesso non può limitarsi a lamentare la semplice violazione della clausola ma deve allegare e provare l’effettivo interesse leso dal mancato rispetto della prelazione con l’eventuale conseguente diritto al risarcimento del danno. Tale interesse non può essere individuato nel mero interesse al rispetto del procedimento di cessione. Ancora, l’interesse del socio pretermesso deve concretizzarsi nella manifestazione di un interesse patrimoniale all’acquisto della quota, che la violazione della clausola di prelazione ha impedito, presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.

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03/08/2025
Data sentenza: 07/06/2026
Numero: 1490/2025
Carica: Presidente
Giudice: Linda Pattonelli
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 852 –  2023
Tribunale di Milano, 7 Giugno 2024, n. 5856/2024
Cessione quote e clausola estintiva di tutti i rapporti pendenti
L’atto di cessione quote contenente il riconoscimento che con tale cessione devono pure intendersi regolati e definiti tutti i rapporti...

L’atto di cessione quote contenente il riconoscimento che con tale cessione devono pure intendersi regolati e definiti tutti i rapporti già intercorsi ed eventualmente ancora pendenti si qualifica come dichiarazione a contenuto negoziale con cui le parti medesime dispongono dei loro reciproci rapporti chiudendoli in via definitiva attraverso la cessione delle quote, con effetto implicito anche di adempimento delle reciproche obbligazioni così estinte.

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27/03/2025
Data sentenza: 07/06/2024
Numero: 5856/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 19225 –  2021
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