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Sentenze con tag: clausola arbitrale

Tribunale di Brescia, 18 Luglio 2026
Azione di responsabilità e arbitrato
La vertenza avente ad oggetto l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è compromettibile in arbitri visto il chiaro disposto...

La vertenza avente ad oggetto l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è compromettibile in arbitri visto il chiaro disposto degli artt. 2393, comma 6, c.c. e 2393 bis, comma 6, c.c. che espressamente disciplinano la possibilità sia per la società sia per i soci di rinunciare all’azione e quindi la piena disponibilità dei diritti.

La circostanza che una società, per la particolare conformazione della propria base sociale, non sia in grado di assumere una decisione in merito alla rinunzia all’azione di responsabilità intentata non muta la qualifica (in termini di disponibilità) del diritto, atteso che la natura disponibile o meno di un diritto è collegata alla natura dello stesso e al bene della vista dallo stesso garantito e tutelato.

La clausola arbitrale che individua un arbitro unico in una materia nella quale la competenza giudiziale è collegiale (nel caso di specie: giudizio di responsabilità dell’organo amministrativo) non è nulla, atteso che nessuna norma o principio impone di collegare il numero degli arbitri liberamente individuato dalle parti al numero dei componenti dell’organo giudiziario individuato dalla legge come competente alla decisione sulla vertenza se non compromessa in arbitrato.

E’ infondata l’eccepita non terzietà dell’ente associativo designato dallo statuto a nominare l’arbitro (nel caso di specie: l’Associazione dei Dottori Commercialisti) per essere uno dei componenti degli organi sociali (nel caso di specie: il Presidente del Collegio sindacale) associato a detta associazione, in quanto la circostanza non rende l’ente associativo “intraneo” all’organizzazione della società.

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13/03/2026
Data sentenza: 18/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RG – 7785 –  2023
Tribunale di Bari, 18 Luglio 2026
Operatività della clausola arbitrale dopo l’esclusione del socio agente
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia, che devolve ad arbitri rituali le controversie tra socio e...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia, che devolve ad arbitri rituali le controversie tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili, comporta l’incompetenza del giudice ordinario anche quando l’attore, già escluso dalla compagine sociale, agisca chiedendo la nullità o la risoluzione di convenzioni urbanistiche, ove tali domande siano strettamente connesse a pretese restitutorie e creditorie derivanti dal rapporto sociale. Infatti, la perdita della qualità di socio non esclude l’operatività della clausola arbitrale, quando la controversia riguarda crediti conseguenti all’esclusione.

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30/01/2026
Data sentenza: 18/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Paola Cesaroni
Registro : RG – 1017 –  2022
Tribunale di Catania, 18 Luglio 2026, n. 899/2024
Clausola compromissoria e competenza del giudice ordinario per l’emissione di decreto ingiuntivo
Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria...

Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi.

Poiché l’eccezione di arbitrato non è rilevabile d’ufficio e l’improponibilità della domanda in conseguenza di una clausola compromissoria è subordinata all’eccezione di parte, la presenza di una clausola compromissoria non osta alla proposizione della domanda monitoria, ferma restando la facoltà della parte intimata di sollevare la relativa eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

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13/11/2025
Data sentenza: 18/07/2026
Numero: 899/2024
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 12937 –  2021
Tribunale di Venezia, 11 Novembre 2024, n. 3247/2024
Sul rinvio statutario al regolamento arbitrale e sull’arbitrabilità del diritto d’ispezione e consultazione del socio
Nel caso in cui la clausola compromissoria contenuta in uno statuto preveda un rinvio a “regolamento arbitrale precostituto” e dunque...

Nel caso in cui la clausola compromissoria contenuta in uno statuto preveda un rinvio a “regolamento arbitrale precostituto” e dunque preveda un c.d. arbitrato amministrato, si applica l’art. 832 c.p.c., il quale al terzo comma dispone che “Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio”. Pertanto, il rinvio ad un regolamento arbitrale deve essere normalmente inteso come riferito al testo del regolamento in vigore al momento dell'introduzione del procedimento arbitrale, e ciò a prescindere dal fatto che tale testo possa essere diverso da quello vigente al momento della stipulazione della clausola arbitrale.

Il diritto dei soci al controllo della documentazione sociale non può essere compresso dalla volontà delle parti, se non in melius, e dunque deve ritenersi indisponibile. Di conseguenza, le relative controversie non possono essere considerate arbitrabili.

Il  diritto di ispezione del socio non può estendersi ad ogni informazione delle società controllate, ma soltanto a informazioni e a documenti specificamente individuati e nei limiti in cui questi siano nella disponibilità della società controllante. Diversamente opinando, infatti, verrebbe meno la differenziazione soggettiva tra la controllante e la controllata e ai soci della controllante verrebbero garantite delle prerogative analoghe a quelle dei soci della controllata anche nel caso in cui siano privi di tale qualità.

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29/08/2025
Data sentenza: 11/11/2024
Numero: 3247/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 10017 –  2024
Tribunale di Milano, 18 Luglio 2026, n. 11115/2024
Operatività della clausola compromissoria in caso di azione fondata sulla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di partecipazioni sociali e di opposizione a decreto ingiuntivo
La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla...

La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla clausola compromissoria, inserita nel medesimo contratto, che riserva all’arbitrato rituale la cognizione di tutte le controversie nascenti tra le parti anche solo "relative o connesse"  al contratto stesso. Pertanto, in presenza di una clausola di tale tenore, devono essere devolute in arbitrato anche le controversie  relative alle pretese fondate sulle clausole di garanzia pattuite, che hanno innegabilmente la propria causa petendi nel contratto di cessione di quote a cui accede la clausola compromissoria e vertono su diritti patrimoniali disponibili.

In mancanza di una espressa volontà contrattuale delle parti, la clausola arbitrale contenuta in un contratto deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro "causa petendi" nello stesso contratto.

La previsione di una clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo (posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato la pronuncia di sentenza di accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato. Infatti, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale ha origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore formula eccezione di arbitrato, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti all’arbitro.

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29/08/2025
Data sentenza: 18/07/2026
Numero: 11115/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 37216 –  2023
Tribunale di Milano, 18 Luglio 2026, n. 779/2025
Momento di operatività del recesso e perdita dello status socii
Il socio che ha esercitato il diritto di recesso, fino a che non riceve la liquidazione della sua quota, rimane...

Il socio che ha esercitato il diritto di recesso, fino a che non riceve la liquidazione della sua quota, rimane titolare di tale quota di partecipazione al capitale sociale e può, dunque, esercitare le facoltà e i diritti in essa incorporati [nel caso di specie, sulla base di tale principio, il Tribunale ha affermato l'operatività della clausola compromissoria inclusa nello Statuto].

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19/03/2025
Data sentenza: 18/07/2026
Numero: 779/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RI – 10976 –  2024
Tribunale di Torino, 7 Marzo 2024
Data sentenza: 07/03/2024
Registro : RG – 10127 –  2022
Tribunale di Firenze, 27 Giugno 2023
Compromissione in arbitri delle azioni di responsabilità verso gli organi sociali
La presenza, nel contratto societario, di clausole compromissorie osta all’esaminabilità nel merito delle controversie che possano ritenersi ricomprese nel suo...

La presenza, nel contratto societario, di clausole compromissorie osta all’esaminabilità nel merito delle controversie che possano ritenersi ricomprese nel suo ambito applicativo, producendo il patto compromissorio, da un lato, un effetto positivo consistente nel conferire all’arbitro il potere di decidere la controversia in modo vincolante per le parti e, dall’altro, un effetto negativo consistente nell’impedire la cognizione della medesima controversia da parte dell’autorità giudiziaria.

La clausola statutaria che devolva in arbitri, tra l'altro, le controversie "relative ai rapporti tra società e i propri organi" deve ritenersi inclusiva, ratione subiecti e ratione obiecti, la controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa ex art. 2476 c.c., traendo essa titolo da pretesi fatti illeciti commessi ai danni della società dai relativi amministratori, di diritto e di fatto, e revisori per violazione delle regole di condotta sugli stessi incombenti in ragione dell’incarico e del ruolo svolto. Sebbene una clausola siffatta imponga, in effetti, il requisito dell’inerenza a diritti disponibili con espresso riguardo alle sole controversie tra soci o tra o soci e la società, senza nulla prevedere in proposito con riguardo alle ulteriori controversie devolute agli arbitri, non è superfluo comunque rammentare come, in linea astratta e di principio, nulla osti alla compromettibilità in arbitri delle azioni sociali di responsabilità, concernenti diritti definibili come disponibili, alla luce della loro rinunciabilità da parte della società.

In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l’inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori.

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08/05/2024
Data sentenza: 27/06/2023
Registro : RG – 6685 –  2020
Tribunale di Torino, 6 Luglio 2023
Ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria
La clausola compromissoria contenuto nello statuto sociale di una società a responsabilità limitata, a norma della quale: “qualsiasi controversia che...

La clausola compromissoria contenuto nello statuto sociale di una società a responsabilità limitata, a norma della quale: "qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci , o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi, o da essi promossa", è applicabile anche al caso in cui il soggetto che abbia tenuto la condotta oggetto di censura, pur non rivestendo più la qualifica di amministratore al tempo in cui la causa sia stata radicata, abbia compiuto gli atti censurati nella qualità di amministratore, ciò comportando un’estensione della vigenza temporale della disposizione statutaria, che appare idonea a radicare la competenza anche per vicende pregresse, nonostante la cessazione della carica di amministratore.

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19/10/2023
Data sentenza: 06/07/2023
Registro : RG – 5600 –  2022
Tribunale di Milano, 23 Dicembre 2022
Ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto di s.r.l.
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto sociale di una società a responsabilità limitata, che devolve alla cognizione degli arbitri tutte...

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto sociale di una società a responsabilità limitata, che devolve alla cognizione degli arbitri tutte le controversie promosse da soci nei confronti della società, dei liquidatori o sindaci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, si applica alla controversia introdotta da uno dei soci al fine di accertare che gli eredi di un altro socio già defunto non hanno legittimamente acquisito la qualità di soci della società.

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27/06/2023
Data sentenza: 23/12/2022
Registro : RG – 2658 –  2022
Tribunale di Bologna, 30 Giugno 2022
Compromettibilità in arbitrato di controversie in materia societaria e operatività del divieto di mutatio libelli nel giudizio riassunto
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatta eccezione soltanto per quelle che hanno ad oggetto interessi...

Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatta eccezione soltanto per quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi.

L’atto di riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. può legittimamente contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell’istituto della riassunzione, ovvero la conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio tra le parti, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest’ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Tuttavia, va precisato che il processo riassunto continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello davanti al giudice a quo, poiché la riassunzione non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. Di conseguenza, sono inammissibili i motivi di giudizio intempestivamente e irritualmente introdotti nel giudizio originario, ossia quelli introdotti per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., in quanto integrano la fattispecie di mutatio libelli, determinando un inammissibile ampliamento del tema di indagine.

Esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente. Si ha, perciò, mutatio libelli quando la parte modifichi l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio.

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18/05/2023
Data sentenza: 30/06/2022
Registro : RI – 13211 –  2019
Tribunale di Milano, 1 Dicembre 2021
Evidenza
Validità della clausola compromissoria contenuta nello statuto di società cooperativa
È invalida la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società cooperativa, che non individua con sufficiente chiarezza e precisione...

È invalida la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società cooperativa, che non individua con sufficiente chiarezza e precisione quale sia l’organismo cui è affidata la nomina degli arbitri. Infatti, una clausola di uno statuto caratterizzata da eccessiva genericità, tale da richiedere una lettura integrativa, risulta incompatibile con la natura propria delle clausole statutarie di società, le quali sono destinate a dettare regole cogenti per coloro che fanno parte della compagine sociale e non sono perciò passibili di interpretazioni integrative qualora il loro oggetto non risulti sufficientemente determinato. Questi principi sono, a maggior ragione, validi in tema di clausole compromissorie, le quali prevedono una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettive davanti alla giurisdizione statuale.

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15/01/2023
Data sentenza: 01/12/2021
Registro : RG – 16129 –  2019
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