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Sentenze con tag: clausola di indemnity

Corte d’appello di Torino, 7 Ottobre 2026, n. 946/2024
Clausole di price adjustment nel contratto di acquisizione di partecipazioni sociali: termine di prescrizione e dies a quo
Nell’ambito dei contratti di acquisizione di partecipazioni sociali, le clausole di price adjustments, ossia le clausole che prevedono che il...

Nell’ambito dei contratti di acquisizione di partecipazioni sociali, le clausole di price adjustments, ossia le clausole che prevedono che il corrispettivo della cessione possa essere adeguato per far fronte alla minore consistenza patrimoniale societaria, attengono alla determinazione della misura dell’obbligazione a carico dell'acquirente e assolvono alla loro funzione di tutela di quest'ultimo intervenendo ex ante, mediante l’adeguamento della prestazione ancora da adempiere.
Tali clausole, quindi, differiscono dalle clausole di indemnity, le quali hanno – al contrario – ad oggetto l’assunzione volontaria di un’ulteriore obbligazione autonoma in capo al venditore, consistente nella dazione all'acquirente di un indennizzo al ricorrere di prederminate circostanze.
Le clausole di price adjustment non sono soggette al termine ordinario decennale di prescrizione (come le clausole di indemnity) ma, per la loro natura e il loro modo di operare, sono soggette alla disciplina dell’art. 1495 c.c. A tal riguardo, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'articolo 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria. Posto che ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di cessione di partecipazioni sociali tale data coincide con la data dell'atto definitivo di cessione delle quote e dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese.

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12/09/2025
Data sentenza: 07/10/2026
Numero: 946/2024
Carica: Presidente
Giudice: Emanuela Germano Cortese
Relatore: Silvia Orlando
Registro : RG – 1366 –  2023
Tribunale di Venezia, 20 Giugno 2023
Cessione di partecipazioni sociali e clausole di garanzia
L’oggetto c.d. immediato della compravendita di partecipazioni di società di capitali è la partecipazione sociale in sé stessa, integrata dall’insieme...

L’oggetto c.d. immediato della compravendita di partecipazioni di società di capitali è la partecipazione sociale in sé stessa, integrata dall’insieme di diritti e obblighi di socio, mentre la quota parte del patrimonio della società, con i beni, le attività le passività che la quota/azione rappresenta è solo l’oggetto c.d. mediato, ancorché esso rappresenti ciò che valorizza la partecipazione fatta oggetto del contratto di compravendita.

Le clausole che attribuiscono rilievo alle sopravvenienze passive della società le cui partecipazioni siano cedute garantiscono una determinata situazione debitoria della società ovvero un determinato valore patrimoniale netto dell’azienda, sicché lo scopo di queste previsioni consiste nel dettare una specifica disciplina pattizia dei fatti che influiscono sul valore delle quote – o, più propriamente, sul patrimonio dell’azienda, che è indirettamente l’utilità che si prefigge di raggiungere la parte acquirente della totalità delle partecipazioni sociali – cosicché, a tutela di parte acquirente, in caso di insorgenza di sopravvenienze passive, il corrispettivo può essere adeguato alla minore consistenza patrimoniale societaria oppure, per effetto dell’integrazione di tale ultima situazione, può essere riconosciuto un obbligo di manleva, attraverso la prestazione di un indennizzo.

L’effetto tipico delle clausole di garanzia del venditore in ordine alle sopravvenienze passive è quello di consentire all’acquirente di ridurre il corrispettivo della cessione per un ammontare pari all’importo delle sopravvenienze passive a carico della società, le cui quote sono state cedute, o di assicurarsi a posteriori (ossia dopo la corresponsione del prezzo), comunque, un indennizzo, alla stregua del sopravvenuto verificarsi di detti accadimenti. In questa logica, esse sono definite come clausole di price adjustment oppure di indemnity, la cui finalità si traduce nella tutela dell’acquirente delle partecipazioni sociali in ordine a situazioni debitorie ancora ignote al momento del perfezionamento della cessione, i cui fatti costitutivi si siano, all’epoca, già verificati, ma i cui effetti negativi sul patrimonio e sulle prospettive della società, le cui quote sono state cedute, non erano ancora oggettivamente percepibili al tempo in cui è stato raggiunto l’accordo di cessione.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” di cui all’art. 3, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come successivamente modificato) si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa.

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09/11/2023
Data sentenza: 20/06/2023
Registro : RG – 749 –  2020
Tribunale di Torino, 25 Maggio 2017
Cessione di quote di s.r.l. e clausola di indemnity
Nell’ipotesi di cessione di quote di società, oggetto della vendita sono le partecipazioni sociali e non i beni costituenti il...

Nell’ipotesi di cessione di quote di società, oggetto della vendita sono le partecipazioni sociali e non i beni costituenti il patrimonio sociale. Conseguentemente, deve ritenersi che la c.d. clausola di indemnity (che disciplina gli obblighi di indennità e manleva dei cessionari (altro…)

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24/10/2017
Data sentenza: 25/05/2017
Registro : RG – 29083 –  2015
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