Il metodo problem-solution approach prevede che si debba procedere dopo l’individuazione dell’arte nota più vicina (closest prior art), all’individuazione del problema tecnico affrontato dal brevetto e alla valutazione circa il fatto se, partendo dall’anteriorità più prossima e dalla considerazione del problema tecnico, il trovato fatto oggetto del brevetto sarebbe risultato ovvio o meno per la persona esperta del ramo.
Nell’applicazione del c.d. problem-solution approach, dev’essere individuato il problema tecnico che effettivamente l’invenzione risolve sulla base dell’effetto tecnico delle caratteristiche distintive del trovato; di tal che, qualora emerga che l’arte nota più vicina al brevetto non sia stata considerata nel brevetto medesimo, il problema tecnico non potrà essere confinato necessariamente al problema tecnico soggettivamente ivi indicato, ma dovrà esser riformulato al fine di individuare il problema tecnico oggettivo che l’invenzione è idonea a risolvere sulla base delle sue caratteristiche distintive.
La scadenza del brevetto in corso di causa non rende inammissibile la riformulazione delle sue rivendicazioni, avendo questa efficacia retroattiva, posto che il titolo brevettuale attribuisce fin dalla sua domanda originaria al titolare i diritti di esclusiva nei limiti della sua riformulazione, cosicché ove si accerti l’interferenza del prodotto di un terzo con il brevetto riformulato, detto illecito deve reputarsi sussistente fin dal momento in cui la condotta illecita è stata posta in essere, anche se precedente alla riformulazione, e fino al momento in cui il trovato non è giunto a scadenza.
Ai fini della valutazione della sussistenza del requisito di brevettabilità dell’altezza inventiva è necessario verificare se, per una persona esperta del ramo, l’invenzione sarebbe risultata in modo evidente dallo stato della tecnica, dovendosi ricomprendere in tale ultima nozione le conoscenza inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini che il tecnico del ramo avrebbe preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggettivo dell’invenzione brevettata.
Al fine di determinare se un determinato brevetto possieda il carattere di altezza inventiva, il criterio del problem and solution approach richiede prioritariamente di individuare la closest prior art, ossia l’anteriorità che rappresenta il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o ad un campo molto vicino, e richiedendo i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione.
Difetta di attività inventiva ai sensi dell’art. 48 c.p.i. il brevetto relativo a un nuovo regime di dosaggio di un principio attivo noto quando l’anteriorità più prossima rivendica e descrive specificamente, in alternativa alla somministrazione corrente, un regime di somministrazione assai vicino, e la soluzione brevettata [aumento della dose e riduzione della frequenza di somministrazione] ne costituisce una variante ovvia. La mancanza, alla data di priorità, di un supporto sperimentale diretto dell’indicazione contenuta nell’anteriorità non è decisiva quando lo stato della tecnica consentiva all’esperto del ramo di confidare in una ragionevole aspettativa di successo, tanto più se neppure il brevetto contestato era corroborato da dati sperimentali al momento del deposito.
La ragionevole aspettativa di successo, ai fini della valutazione dell’attività inventiva, non richiede che l’esperto del ramo potesse prevedere con esattezza l’effetto complessivo della soluzione, essendo sufficiente che egli potesse ragionevolmente ritenere che un’ulteriore sperimentazione, priva di particolari difficoltà, avrebbe prodotto effetti positivi quale soluzione alternativa di somministrazione del medesimo principio attivo; la circostanza che un determinato schema di somministrazione fosse già noto e applicato nel settore per altri farmaci rende ovvia e naturale la sperimentazione su di esso.
La rivendicazione che si differenzia da quella di un brevetto privo di attività inventiva per una sola caratteristica aggiuntiva [il pH della composizione farmaceutica], che non modifica in modo significativo l’analisi della non ovvietà, è parimenti nulla per difetto di attività inventiva.
La revoca definitiva di un brevetto europeo da parte della Divisione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di nullità della frazione italiana del brevetto proposta davanti al giudice nazionale, perché fa venir meno l’interesse delle parti a una decisione e ogni ragione di contrasto tra le stesse.
Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato come il tecnico a conoscenza di tutti i tipi di prodotto noti nell’arte considerato che l’esperto del ramo è (altro…)