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Sentenze con tag: compensazione

Tribunale di Catania, 17 Gennaio 2026, n. 3898/2024
Dei finanziamenti soci: (im)possibilità di imporli a maggioranza e compensabilità dei crediti postergati
La delibera dell’assemblea dei soci che decide il versamento a titolo di finanziamento da parte dei soci con la finalità...

La delibera dell'assemblea dei soci che decide il versamento a titolo di finanziamento da parte dei soci con la finalità di estinguere passività sociali può essere vincolante esclusivamente per i soci che l’hanno votata e non per quelli che non hanno contribuito a deliberarla, atteso che il socio di capitali non può essere obbligato, senza il suo consenso, a partecipare alle perdite con capitale ulteriore rispetto a quello di rischio versato per l’acquisto della quota di capitale sociale.
Le deliberazioni volte a rendere effettive le compensazioni tra debiti sociali e crediti del socio iscritti in bilancio sono nulle per violazione dell’art.2476 c.c., in ragione della non compensabilità del credito verso il socio con il debito verso quest’ultimo per finanziamenti effettuati in forma diversa da quella del deposito a titolo di capitale di rischio.

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15/11/2025
Data sentenza: 17/01/2026
Numero: 3898/2024
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Vera Marletta
Registro : RG – 7287 –  2021
Tribunale di Venezia, 17 Gennaio 2026, n. 3310/2025
Crediti postergati e compensazione in sede fallimentare
L’istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci (disciplinato dall’art. 2467 cod. civ.) è incompatibile con quello...

L’istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci (disciplinato dall’art. 2467 cod. civ.) è incompatibile con quello della compensazione in sede fallimentare ex art. 56 legge fall. Ciò in quanto il credito postergato deve essere “trattato” - nella sede satisfattoria fallimentare - solo dopo che tutti gli altri crediti concorsuali siano soddisfatti; tale credito non risulta pertanto “comparabile”, ai fini dell’applicazione della compensazione ex art. 56 legge fall., con altro controcredito. Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi una sostanziale neutralizzazione del precetto normativo contenuto nell’art. 2467 cod. civ. proprio nell’ambito temporale del manifestarsi degli effetti della crisi d’impresa, che costituisce, invece, il suo terreno di elezione e di applicazione prevalente.

Ammettere la compensazione del credito postergato in sede fallimentare significherebbe vanificare la tutela effettiva dei creditori sociali che l’art. 2467 cod. civ. mira a salvaguardare. La compensazione di un credito postergato ex art. 2467 cod. civ. nei confronti del debitore dichiarato fallito, con un controcredito vantato da quest’ultimo, comporterebbe infatti una evidente riduzione dell’attivo destinato alla soddisfazione degli altri creditori, che è proprio l’effetto che la disciplina della postergazione intende scongiurare. Invero, la postergazione protegge interessi di tutela preventiva dei creditori sociali che trascendono l’interesse dei soci e che da quest’ultimi non sono disponibili

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19/09/2025
Data sentenza: 17/01/2026
Numero: 3310/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 8327 –  2020
Tribunale di Milano, 9 Giugno 2025, n. 7627/2024
Compenso del sindaco unico e compensazione
E’ legittima la compensazione tra il credito del sindaco unico al compenso ed il credito della società derivante dal godimento...

E' legittima la compensazione tra il credito del sindaco unico al compenso ed il credito della società derivante dal godimento del sindaco di un bene aziendale. Tale accordo, pur non potendo modificare né sostituire quanto stabilito dall’assemblea dei soci in merito al compenso dovuto, può tuttavia incidere sulla determinazione del quantum effettivamente dovuto al sindaco.

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09/06/2025
Data sentenza: 09/06/2025
Numero: 7627/2024
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 19956 –  2020
Tribunale di Venezia, 12 Giugno 2024, n. 1981/2024
Limiti operativi della compensazione di un rapporto debito-credito nei confronti del fallimento
Un terzo in bonis non può eccepire, ai sensi dell’art. 56 l. fall., la compensazione tra un proprio debito verso...

Un terzo in bonis non può eccepire, ai sensi dell’art. 56 l. fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui però il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l’apertura del concorso. L’art. 56 l. fall rinviene la sua ratio in esigenze di equità e di giustizia sostanziale e mira ad evitare che il titolare di un credito e di un debito nei confronti del fallimento sia costretto a pagare integralmente il proprio debito e sia esposto al rischio di realizzare a sua volta il proprio credito in moneta fallimentare, subendo la relativa falcidia, introducendo una chiara deroga alla regola della par condicio creditorum. In ragione di tale deroga, si impone un’interpretazione restrittiva dell’art. 56 l. fall. L’art. 56, co. 1, l. fall. consente la compensazione, ancorché il credito non sia scaduto al momento del fallimento, prescindendo dal requisito dell’esigibilità, a condizione che il fatto genetico delle obbligazioni da ambedue i lati sia anteriore alla declaratoria di fallimento; deve cioè sussistere il carattere di reciprocità di debito e credito.

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10/10/2024
Data sentenza: 12/06/2024
Numero: 1981/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 5433 –  2020
Tribunale di Milano, 28 Marzo 2024
Simulazione del prezzo in un contratto di cessione di partecipazioni
In ossequio alla regola di cui all’art. 1417 c.c., le regole probatorie richiedono alle parti, qualora vogliano sostenere il contenuto...

In ossequio alla regola di cui all’art. 1417 c.c., le regole probatorie richiedono alle parti, qualora vogliano sostenere il contenuto simulatorio di un atto, in mancanza di allegazione dell’illeceità del negozio dissimulato, una controdichiarazione scritta che ne accerti la reale natura, non essendo allo scopo sufficienti né prove orali né argomenti di prova presuntivi.

I diversi finanziamenti soci effettuati a favore della società fallita non possono giustificare a valle, mediante compensazione, il mancato pagamento di un debito personale tra soci, pur relativo all’acquisizione delle quote sociali.

Non vi sono ostacoli giuridici alla scelta delle parti di creare volontariamente un vincolo solidale, purché sussista un nesso di cointeressenza tra le diverse posizioni dei condebitori, tutte funzionali a realizzare il medesimo interesse creditorio: la solidarietà in tali casi sopravviene, in virtù di scelta volontaria, ad un’obbligazione già esistente che non sia solidale.

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20/06/2024
Data sentenza: 28/03/2024
Registro : RG – 56818 –  2019
Tribunale di Milano, 12 Ottobre 2023
Azione individuale del socio e prova del danno in caso di operazioni di ricapitalizzazione
Nessun danno subisce il socio dalla perdita della partecipazione sociale priva di valore in una società operante a patrimonio netto...

Nessun danno subisce il socio dalla perdita della partecipazione sociale priva di valore in una società operante a patrimonio netto negativo. Le condotte degli organi sociali riconducibili all’alterazione dei dati contabili non possono avere incidenza causale sulla genesi del danno da perdita della partecipazione sociale quando questo derivi dalle perdite maturate dalla società nell’esercizio dell’attività di impresa.

Affinché possa configurarsi un danno nei confronti del socio ai sensi dell'art. 2395 c.c., è necessario che l'ostacolo all’esercizio da parte del socio del diritto di opzione mediante compensazione del credito da finanziamento iscritto a bilancio gli abbia precluso la partecipazione a una ricapitalizzazione effettivamente necessaria, che avrebbe riportato la società a operare in condizioni di equilibrio economico e finanziario. In mancanza del prospettato rifiuto da parte dell’amministratore di consentirle la compensazione nei limiti del credito da finanziamento socio riconosciuto in bilancio non può ritenersi imputabile agli organi sociali la mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del socio, essendo la mancanza della liquidità necessaria a provvedervi evento riferibile solo a quest'ultimo.

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19/04/2024
Data sentenza: 12/10/2023
Registro : RG – 45415 –  2019
Tribunale di Milano, 24 Settembre 2019
Evidenza
Cessione del ramo d’azienda: dovere di buona fede nei rapporti contrattuali e eccezione di compensazione
Se all’interno di un contratto di cessione di ramo d’azienda è indicato con la voce “stimato” un determinato costo attribuito...

Se all’interno di un contratto di cessione di ramo d’azienda è indicato con la voce “stimato” un determinato costo attribuito in capo all’acquirente, l’eventuale successiva discrepanza rispetto al costo realmente sostenuto dall’acquirente non integra una violazione della buona fede contrattuale da parte del venditore nel caso in cui le parti non abbiano stabilito alcun conguaglio o garanzia e, in aggiunta, la parte acquirente operi da tempo nel medesimo settore dell’acquirente.

Non vi è alcuna violazione del dovere di buona fede ex art. 1337 c.c. nel caso in cui una parte non sia in grado di dimostrare la rilevanza di determinate informazioni non ricevute dalla parte venditrice né di dimostrare che, laddove conosciute, avrebbero condotto ad una diversa modulazione del contenuto del contratto.

In mancanza di elementi circa l’intervenuto accordo inter partes modificativo del contratto di concessione di vendita e comunque in difetto di criteri per determinare il numero e il costo dei prodotti eventualmente soggetti all’obbligo di rimborso, l’eccezione di compensazione deve essere rigettata in quanto sfornita di idoneo supporto probatorio.

Per pacifico principio, ad eccezione delle ipotesi di manifesta pretestuosità della contestazione o di valutazione da parte del giudice circa la prontezza e la facilità di liquidazione del credito opposto in compensazione, in ogni altro caso la litigiosità del controcredito è condizione ostativa ad entrambi i tipi di compensazione legale e giudiziale, in quanto il reciproco effetto estintivo presuppone che entrambi i crediti siano effettivamente esistenti e, quindi, richiede che il controcredito sia stato accertato in modo definitivo (con accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato od in altro provvedimento divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza o per rinuncia volontaria alla contestazione del controcredito) con la conseguenza che la compensazione rimane impedita le volte in cui il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato in separato giudizio.

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15/10/2023
Data sentenza: 24/09/2019
Registro : RG – 35944 –  2017
Tribunale di Venezia, 15 Giugno 2021
Le azioni di accertamento del Fallimento sugli amministratori della s.r.l.: natura indebita di compensi, rimborsi spese e acconti sugli utili
Nel caso in cui il Fallimento di una s.r.l. abbia esercitato l’azione finalizzata a conseguire la restituzione di somme indebitamente...

Nel caso in cui il Fallimento di una s.r.l. abbia esercitato l'azione finalizzata a conseguire la restituzione di somme indebitamente corrisposte agli amministratori, ai sensi dell'art. 2033 c.c., non opera il termine di prescrizione quinquennale ma, al contrario, il diritto è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art 2946 c.c.

La disciplina dei compensi degli amministratori prevista per le s.p.a. dall'art. 2389 c.c. si estende analogicamente anche alle s.r.l.; in assenza di una determinazione all'interno dell'atto costitutivo ovvero da parte dell'assemblea dei soci, il quantum del compenso dovrà essere stabilito giudizialmente.

L'atto di riassunzione di un giudizio davanti ad altro giudice, dopo che il primo adito si sia dichiarato incompetente, non introduce un nuovo grado di giudizio sicché la riassunzione non risulta abbisognevole di nuova autorizzazione del giudice delegato.

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11/03/2023
Data sentenza: 15/06/2021
Registro : RG – 13301 –  2016
Tribunale di Catanzaro, 13 Settembre 2022
Data sentenza: 13/09/2022
Registro : RG – 4421 –  2017
Tribunale di Venezia, 2 Novembre 2022
Evidenza
Inapplicabilità della compensazione ex art. 56 l.fall. al finanziamento dei soci postergato ex art. 2467 c.c.
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2467 c.c., vale il momento della concessione del finanziamento e rileva anche il momento della restituzione...

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2467 c.c., vale il momento della concessione del finanziamento e rileva anche il momento della restituzione del finanziamento per verificare se la situazione di dissesto è definitivamente cessata. La postergazione opera come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale circa il rimborso, la quale statuisce l’inesigibilità del credito in presenza di una delle situazioni previste dal secondo comma dell’art. 2467 c.c., con un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata: fino a quel momento il credito del socio è inesigibile e la compensazione deve essere esclusa anche in sede concorsuale. L’inesigibilità in parola è una condizione ex lege imposta al fine di tutelare i creditori sociali e si differenzia dall’“inesigibilità” per mancata scadenza del debito. La postergazione del credito mira, infatti, ad impedire che la procedura fallimentare possa soddisfare il creditore postergato con anteriorità rispetto ai beneficiari della subordinazione.

Ancorché una tesi minoritaria affermi la possibilità della compensazione, occorre al contrario ritenere inapplicabile la compensazione del credito postergato (del soggetto in bonis) con un controcredito del soggetto sottoposto a procedura concorsuale ai sensi dell’art. 56 l. fall. Nel bilanciamento tra le due norme (art. 56 l. fall. e art. 2467 c.c.), al ricorrere della fattispecie prevista dall’art. 2467 c.c. la finalità di protezione dei creditori sociali prevale rispetto alle ragioni poste a fondamento della possibilità per il creditore in bonis di compensare il proprio diritto con quello del debitore assoggettato alla procedura concorsuale. La regola della posposizione dei crediti postergati è posta a tutela dell’interesse dei creditori non soci; ammettere la compensabilità del credito postergato ex lege consentirebbe al creditore postergato una soddisfazione integrale, senza falcidia, del proprio credito da restituzione, ed altresì anticipata rispetto ai creditori chirografari.

Invero, il meccanismo compensatorio si pone in evidente contrasto con la finalità precipua della postergazione che è, appunto, quella di collocare il diritto alla ripartizione del creditore postergato in una fase successiva rispetto all’integrale soddisfacimento degli altri creditori. L’inesigibilità del credito da finanziamento permane fin quando non siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori, sicché fin quando non si verifica questa condizione la compensazione non può operare, essendo il credito da finanziamento inesigibile.

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27/02/2023
Data sentenza: 02/11/2022
Registro : RG – 3612 –  2022
Corte d'appello di Milano, 25 Settembre 2020
Concorrenza sleale: tra sviamento di clientela e (liceità della) libertà di iniziativa economica
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla...

In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.

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29/07/2022
Data sentenza: 25/09/2020
Registro : RG – 4058 –  2018
Tribunale di Roma, 5 Aprile 2019
Improcedibilità della domanda di accertamento del credito in pendenza della procedura preventiva prevista dal D.lgs.159/2011
Quando viene disposta nei confronti di un consorzio la procedura di prevenzione ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e si...

Quando viene disposta nei confronti di un consorzio la procedura di prevenzione ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e si applica, in relazione all'accertamento del passivo, l'art. 52  del citato decreto, i crediti di terzi devono essere accertati in conformità con gli art. 57 e ss., e, poiché la misura di prevenzione è volta a regolare, successivamente all'accertamento del passivo e del piano di pagamento, lo stato dei crediti vantati da terzi nei confronti di società sottoposte a misure di prevenzione antimafia -  essendo, inoltre, tale procedura concorsuale alternativa al fallimento - è improcedibile la domanda di accertamento del credito vantata davanti al giudice civile secondo le norme del rito ordinario di cognizione. Inoltre, l'improcedibilità della domanda di parte attrice comporta sia l'assorbimento della riconvenzionale diretta all'accertamento del credito nei confronti di controparte sia il trasferimento dell'azione avanti al giudice penale secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 159/2011 - e non l' immediata realizzazione di una delle ipotesi di inefficacia del sequestro giudiziario previste dall'art. 669 novies c.p.c.

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26/05/2022
Data sentenza: 05/04/2019
Registro : RI – 75672 –  2013
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