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Sentenze con tag: compenso

Tribunale di Bologna, 27 Luglio 2026
La denunzia ex art. 2409 c.c. può essere rinunciata: compenso dell’ispettore a carico dei denuncianti
La denunzia ex art. 2409 c.c. per il sospetto di gravi irregolarità è ammessa a tutela della società e dà...

La denunzia ex art. 2409 c.c. per il sospetto di gravi irregolarità è ammessa a tutela della società e dà vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati disponibili, poiché non sono diversi da quelli oggetto delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, che possono essere rinunciate o transate con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui le dichiarazioni di rinuncia agli atti dei soci denuncianti vengano accettate da tutti gli altri soci o comunque dai soci che rappresentano la maggioranza richiesta dalla legge per la rinuncia all’azione di responsabilità (o dal curatore speciale della società previa delibera dell’assemblea sociale, se non vi sono soci costituiti nel procedimento o se i soci costituiti non integrano, insieme ai denuncianti, la maggioranza necessaria) non vi è motivo di negare effetto alla volontà delle parti di estinguere il procedimento.

L’ispettore previsto dall’art 2409 c.c., da qualificarsi come ausiliario del giudice, svolge un’attività sostanzialmente istruttoria, la cui unica finalità è quella di consentire al tribunale di verificare la sussistenza delle irregolarità denunciate e di adottare i provvedimenti opportuni.

Il compenso dell’ispettore va sempre posto a carico dei denuncianti, salvi gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, e va liquidato con separato decreto secondo i criteri di cui al D.M. 30.05.2002 e non secondo la tariffa professionale.

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20/02/2026
Data sentenza: 27/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RVG – 8934 –  2023
Tribunale di Genova, 20 Gennaio 2024, n. 157/2024
Diritti d’autore e rapporto di lavoro: il confine tra titolarità dell’opera e compenso per l’utilizzo
Gli articoli 12 bis e 12 ter della legge sul diritto d’autore attribuiscono al datore di lavoro, salvo patto contrario,...

Gli articoli 12 bis e 12 ter della legge sul diritto d’autore attribuiscono al datore di lavoro, salvo patto contrario, la titolarità dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore (ossia il software), la banca dati e il disegno industriale creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni. Anche se la legge sul diritto d’autore fa riferimento esclusivo a queste tre categorie di opere, la giurisprudenza estende le menzionate a tutte le opere dell’ingegno realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato ed anche in materia di contratto di lavoro autonomo che veda il committente acquistare i diritti sulle opere realizzate dal collaboratore nel caso in cui il prestatore si obblighi a svolgere un’attività creativa affinché il committente possa poi sfruttarne i economicamente i risultati e non, invece, quando il contratto preveda soltanto che il committente acquisti la proprietà sull’esemplare dell’opera.

Quando l’opera viene realizzata su commissione o su adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.

Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

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25/05/2025
Data sentenza: 20/01/2024
Numero: 157/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Francesca Lippi
Registro : RG – 3168 –  2021
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2024
Criteri di liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c.
La quantificazione del compenso dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. non risulta vincolata da criteri normativi specifici, limitandosi l’ultimo...

La quantificazione del compenso dell'amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. non risulta vincolata da criteri normativi specifici, limitandosi l'ultimo comma dell'art. 92 disp. att. c.c. ad affidare al Tribunale la "determinazione" del compenso.

Va escluso sia il riferimento ai parametri in tema di compenso agli ausiliari del giudice, sia il riferimento al compenso spettante ex D.P.R. n. 177/2015 all'amministratore giudiziario nominato ex art. 35 d.lgs. n. 159/2011, trattandosi di prestazioni non omogenee.

Il compenso va determinato in via equitativa tenendo conto dell'attività svolta dall'amministratore giudiziario, della tempestività, puntualità e completezza delle operazioni effettuate in esecuzione dell'incarico.

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01/05/2025
Data sentenza: 23/10/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RVG – 8192 –  2022
Tribunale di Torino, 19 Giugno 2023
La compromettibilità in arbitri del diritto al compenso dell’amministratore di s.r.l.
Deve ritenersi opponibile l’eccezione di patto compromissorio avverso la domanda di pagamento del compenso spettante per la carica di amministratore...

Deve ritenersi opponibile l’eccezione di patto compromissorio avverso la domanda di pagamento del compenso spettante per la carica di amministratore unico di società a responsabilità limitata, in quanto rispettosa dei dettami statuiti dagli artt. 806 ss. c.p.c. e tenuto conto che la domanda di compenso può senz'altro essere devoluta alla decisione arbitrale, non trattandosi di diritto indisponibile, né di fattispecie rientrante tra le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. Infatti, il rapporto che lega l’amministratore alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né quale rapporto di lavoro subordinato, non essendovi un assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, né di collaborazione continuata e coordinata.

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31/05/2024
Data sentenza: 19/06/2023
Registro : RI – 10196 –  2021
Tribunale di Milano, 7 Marzo 2022
Compenso dell’amministratore di s.r.l.: modifica unilaterale da parte dei soci e necessità di un’accettazione espressa
La decisione dei soci di sospendere il compenso riconosciuto dall’assemblea in favore del presidente del CdA non esprime alcuna efficacia...

La decisione dei soci di sospendere il compenso riconosciuto dall’assemblea in favore del presidente del CdA non esprime alcuna efficacia rispetto al rapporto con l’amministratore.  Si tratta infatti di un atto che, fermi i suoi effetti interni alla società, non può incidere unilateralmente sul contratto di amministrazione, da ricondursi al rapporto di mandato. Solo la comunicazione di tale decisione all’amministratore e l’accettazione da parte di quest’ultimo può modificare i termini del rapporto obbligatorio, salva la possibilità per l’amministratore in questione di rinunciare all’incarico. Pertanto, in mancanza di prova della comunicazione e dell’accettazione della sospensione del compenso, attesa l’inefficacia della decisione dei soci rispetto al rapporto in corso con l'amministratore,  lo stesso mantiene il suo diritto al corrispettivo.

L'accettazione di un pagamento parziale non fa di per sé presumere la rinuncia alla parte residua del credito, essendo facoltà del creditore, ai sensi dell'articolo 1181 c.c., accettare un pagamento parziale, senza necessità di riserva per il residuo. In mancanza di prova circa la rinuncia espressa, la mera circostanza che la creditrice accetti pagamenti parziali non consente di presumere che la stessa  abbia così intenzione di rinunciare alla quota di credito rimasta insoluta.

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12/12/2023
Data sentenza: 07/03/2022
Registro : RG – 49602 –  2019
Corte d’appello di Torino, 19 Gennaio 2022
La clausola di esclusiva e la sua opponibilità ai terzi
L’utilizzo da parte di una società delle prestazioni artistiche di un soggetto, avete un accordo di esclusiva con un’altra società,...

L’utilizzo da parte di una società delle prestazioni artistiche di un soggetto, avete un accordo di esclusiva con un’altra società, non implica l’obbligo di corrispondere a quest’ultima alcun compenso nemmeno nel caso in cui la società titolare dell’esclusiva abbia informato in passato, nell’ambito di altre e diverse manifestazioni, la seconda società dell’esistenza del contratto; infatti il mero invio alla seconda società di una raccomandata a cui sia seguita, tempo dopo e in occasione di altre e diverse manifestazioni, l’esibizione dell’artista in questione non costituisce accettazione per facta concludentia di una proposta contrattuale avente durata sine die.

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11/11/2023
Data sentenza: 19/01/2022
Registro : RG – 328 –  2020
Tribunale di Milano, 3 Novembre 2021
Lo statuto può disporre la gratuità dell’incarico di amministratore
Il compenso dell’amministratore costituisce materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie (artt. 2377 comma 1, 2479 ter, ult....

Il compenso dell’amministratore costituisce materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie (artt. 2377 comma 1, 2479 ter, ult. comma, c.c.). Ben si può dire, in linea molto generale, che, nel rapporto interno con l’amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso. Da tali previsioni non può quindi in alcun modo desumersi il carattere inderogabilmente oneroso della prestazione dell’amministratore, non costituendo l’onerosità un requisito indispensabile della stessa.

Inoltre, il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.

Pertanto, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto con l’amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell’ambito dell’organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione. Astrattamente, sono prospettabili quattro alternative, potendo lo statuto: (i) attribuire agli amministratori un diritto al compenso, (ii) subordinare il diritto al compenso all’assunzione di apposita delibera dell’assemblea, (iii) escludere il diritto al compenso e stabilire, dunque, la gratuità dell’incarico ovvero (iv) non prevedere nulla al riguardo.

Sicché, se lo statuto subordina il compenso dell’amministratore alla presenza di una specifica delibera assembleare, e tale delibera non vi è, nulla è dovuto a chi ricopra quella carica, in forza della vigenza di una regola statutaria di gratuità.

Resta fermo che, a fronte della gratuità dell’incarico, l’amministratore ben potrebbe non accettare la conclusione del contratto e, quindi, rifiutare la nomina oppure, ove l’abbia già accettata, estinguere anticipatamente il rapporto, rassegnando le proprie dimissioni.

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18/03/2023
Data sentenza: 03/11/2021
Registro : RG – 13175 –  2018
Tribunale di Bologna, 2 Agosto 2021
Azioni a tutela dell’amministratore delegato per la liquidazione del compenso
La domanda volta ad ottenere la liquidazione del compenso di amministratore delegato è soggetta al termine quinquennale di prescrizione di...

La domanda volta ad ottenere la liquidazione del compenso di amministratore delegato è soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2949 c.c.; tale termine opera anche in relazione al diritto all’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento della società ex art. 2041 c.c., quando anch’esso inerisca e derivi da un rapporto societario.

Se è prevista un’azione tipica che il danneggiato avrebbe potuto esperire nei confronti dell’arricchito e che invece non ha tempestivamente esercitato, la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è inammissibile ed improponibile, attesa la natura sussidiaria dell’azione ex art. 2042 c.c.

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24/01/2023
Data sentenza: 02/08/2021
Registro : RG – 16608 –  2018
Tribunale di Bologna, 25 Novembre 2019
Evidenza
Compenso degli amministratori e impugnativa di bilancio
Relativamente al compenso degli amministratori, la disciplina codicistica si limita a dettare le modalità da seguire per fissare i compensi...

Relativamente al compenso degli amministratori, la disciplina codicistica si limita a dettare le modalità da seguire per fissare i compensi degli amministratori che sono determinati dall’assemblea (art. 2364, comma 1, n. 3 c.c.) e tendenzialmente all’atto della nomina (art. 2389 c.c.), ma non dice alcunché con riferimento ai parametri da seguire circa la determinazione nel quantum.

Pertanto, nel nostro ordinamento, la determinazione di compensi “congrui” o “ragionevoli” non forma in re ipsa oggetto di un espresso obbligo di legge, né è possibile rinvenire nell’attuale assetto normativo i criteri in base ai quali detta adeguatezza può in concreto essere accertata (fatti salvi alcuni specifici regolamenti per alcune tipologie di società, come per quelle operanti nel settore delle assicurazioni, ove si tiene conto delle linee guida dettate dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018).

Dunque il sindacato giudiziale sulla congruità del quantum inevitabilmente, si sostanzia in una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all’assemblea dei soci, la convenienza o l’opportunità della deliberazione per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell’ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un eventuale motivo di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell’amministratore.

E' inammissibile per carenza di interesse l’impugnativa del bilancio in cui sono iscritti i compensi deliberati in favore degli amministratori, quando la delibera di determinazione dei compensi è già stata impugnata.

Diretta conseguenza è che coloro che hanno fatto valere determinate pretese d’invalidità di una delibera non solo non hanno l’onere di impugnare la successiva delibera di approvazione del bilancio che ne recepisce la determinazione sostanziale, sino alla definitività della sentenza, ma non hanno nemmeno il diritto di farlo, proprio perché la pretesa all’adempimento di quanto imposto dal citato art. 2377 c. c. diventa concreta ed attuale nel momento in cui le denunciate invalidità sono state definitivamente accertate in sede giudiziale.

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02/04/2022
Data sentenza: 25/11/2019
Registro : RG – 12619 –  2017
Tribunale di Roma, 21 Febbraio 2017
Il compenso spettante all’amministratore di s.r.l.: presunzione di onerosità e determinazione del quantum debeatur
In tema di compenso spettante all’amministratore di società a responsabilità limitata, il disposto normativo di cui all’art. 2389 c.c., dettato...

In tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, il disposto normativo di cui all'art. 2389 c.c., dettato in materia di società per azioni può trovare applicazione anche riguardo alle società a responsabilità limitata. Dal contenuto dell’art. 2389 c.c., nella parte in cui (altro…)

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05/01/2022
Data sentenza: 21/02/2017
Registro : RG – 13197 –  2014
Tribunale di Milano, 27 Luglio 2026, n. 10531/2017
Diritto al compenso del sindaco e prova del credito
A seguito dell’abrogazione del decreto ministeriale n. 169 del 2 settembre 2010 – che elencava all’art. 37 le attività del...

A seguito dell’abrogazione del decreto ministeriale n. 169 del 2 settembre 2010 – che elencava all’art. 37 le attività del sindaco che facevano sorgere il diritto al compenso – ad opera del D.M. 140/2012, oggi vige una libertà negoziale in materia di compensi professionali. In mancanza di un accordo sul compenso deve, pertanto, aversi riguardo all’art. 29 del decreto ministeriale da ultimo menzionato - che indica nel riquadro 11, tabella C, le singole voci oggetto di prestazione – al fine di poter affermare ovvero negare il diritto al compenso del sindaco.

La notula provvisoria, o avviso di parcella, non può assurgere a prova scritta del credito, neppure in sede monitoria, trattandosi di mero documento informale e di provenienza unilaterale e privo di ogni carattere di ufficialità.

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05/01/2022
Data sentenza: 27/07/2026
Numero: 10531/2017
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Marianna Galioto
Registro : RG – 50094 –  2016
6 Giugno 2019
Nullità della transazione stipulata fra un amministratore ed un sindaco avente ad oggetto il compenso di quest’ultimo
La transazione stipulata da un amministratore – sia pure munito di delega – ed un sindaco avente ad oggetto (o...

La transazione stipulata da un amministratore - sia pure munito di delega - ed un sindaco avente ad oggetto (o per effetto) il riconoscimento a quest'ultimo di compensi superiori quelli determinati all'atto della sua nomina è nulla, essendo tale determinazione di inderogabile competenza assembleare e trovando pertanto applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 1966 c.c. a mente del quale "la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti".

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05/01/2022
Data sentenza: 06/06/2019
Registro : RG – 12182 –  2019
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