Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: competenza e giurisdizione

Tribunale di Trieste, 17 Ottobre 2026, n. 248/2025
Sussistenza della giurisdizione italiana in una controversia transfrontaliera e diritto d’autore
Nell’ambito di una controversia transfrontaliera avente ad oggetto l’illecito utilizzo di una fotografia semplice, promossa da una società portoghese contro...

Nell'ambito di una controversia transfrontaliera avente ad oggetto l'illecito utilizzo di una fotografia semplice, promossa da una società portoghese contro una società italiana, che esercita attività di agenzia viaggi in Italia, va affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi del Reg (UE) n. 1215/2012 nella misura in cui il convenuto sia domiciliato in Italia.

L'assenza di una visione personale distintiva dell'autore, unita alla mancanza di un originale apporto creativo del suo autore, sia nell'inquadratura che nella composizione, sia nella post-produzione, escludono la natura di opera dell'ingegno, riducendosi la fotografia in una semplice rappresentazione della realtà naturale. Allorché una fotografia sia riconducibile alla categoria delle semplici fotografie, e non a quella delle opere dell'ingegno, l'omessa indicazione del nome del fotografo e dell'anno di produzione sull'originale rende l'utilizzo non abusivo ex art. 90, comma 2 L.A., salva la mala fede, il cui onere di allegazione e prova grava sull'attore.

Leggi tutto
31/05/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 248/2025
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Relatore: Edoardo Sirza
Registro : RG – 194 –  2025
Tribunale di Milano, 6 Marzo 2024
Condotta di concorrenza sleale denigratoria mediante contenuti immessi in rete: profili di competenza giurisdizionale
Nell’ambito di un procedimento cautelare non rileva la tempestività dell’eccezione di competenza territoriale, potendo la stessa comunque essere esaminata d’ufficio...

Nell’ambito di un procedimento cautelare non rileva la tempestività dell'eccezione di competenza territoriale, potendo la stessa comunque essere esaminata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 28 c.p.c.

Al fine di evitare il fenomeno del c.d. forum shopping, in relazione a fatti illeciti diffusi territorialmente attraverso la rete, la condotta rilevante deve individuarsi nel luogo ove è avvenuta l’immissione nel sito internet delle notizie la cui diffusione ha determinato il danno.

Leggi tutto
06/01/2026
Data sentenza: 06/03/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Bellesi
Registro : RG – 26021 –  2023
Tribunale di Bologna, 23 Novembre 2020
La prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto nelle azioni in materia di proprietà industriale
In base al tenore letterale del comma 3 dell’art. 120 CPI, l’indicazione di domicilio compiuta in occasione della presentazione della...

In base al tenore letterale del comma 3 dell’art. 120 CPI, l’indicazione di domicilio compiuta in occasione della presentazione della domanda di registrazione o di brevettazione radica in via esclusiva la competenza e la giurisdizione nelle azioni in materia di proprietà industriale, prevalendo sugli altri fori di cui al comma 2 dell’art. 120 CPI. Tale regola è applicabile, in combinato disposto con il comma 6bis del medesimo articolo, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione.

Leggi tutto
07/02/2023
Data sentenza: 23/11/2020
Registro : RG – 16394 –  2017
Tribunale di Bologna, 12 Maggio 2020
Azione di rivendica di design comunitario tra questioni di giurisdizione ed accertamento della titolarità dei diritti patrimoniali
L’azione di rivendicazione di cui all’art. 118 c.p.i. si traduce in un rimedio giuridico-processuale diverso ed alternativo opposto rispetto all’azione...

L'azione di rivendicazione di cui all'art. 118 c.p.i. si traduce in un rimedio giuridico-processuale diverso ed alternativo opposto rispetto all’azione di nullità, in quanto finalizzato non alla rimozione erga omnes del titolo, bensì all’accertamento giudiziale della titolarità in capo al soggetto che agisce. Tale azione rientra dunque nella competenza del giudice nazionale anche con riferimento al design comunitario ai sensi dell’art. 93 del medesimo Regolamento Europeo, secondo il quale, le azioni diverse da quelle di contraffazione e nullità vanno “proposte dinanzi all'autorita giudiziaria che sarebbe competente per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti il disegno o modello nazionale registrato dallo Stato stesso”.

Se, da un lato, è vero che il collegamento richiesto con la domanda principale non deve intendersi in senso restrittivo, ben potendo la domanda riconvenzionale dipendere da un titolo diverso, dall’altro, è pur vero che è, comunque, necessario (e sufficiente) che la domanda riconvenzionale sia collegata in maniera oggettiva con la pretesa principale, in modo tale da rendere necessario ed opportuno il simultaneus processus, in ossequio ai principi di economia processuale e del giusto processo (nel caso di specie il Tribunale ha reputato che la domanda riconvenzionale del convenuto – il quale inter alia aveva chiesto accertarsi la titolarità di un marchio asseritamente utilizzato da controparte – fosse inammissibile ai sensi dell’art. 36 c.p.c., non dipendendo dallo stesso titolo azionato in giudizio dall’attrice).

Sebbene l’art. 64 CPI si propone come norma dettata espressamente per le invenzioni del lavoratore subordinato, essa ha tuttavia portata generale, suscettibile di applicazione analogica anche ai rapporti di lavoro parasubordinato e autonomo.

Nei casi in cui l’attività inventiva costituisca l’oggetto della prestazione del lavoratore autonomo, del consulente o del professionista, si deve concludere che, salvo diversa pattuizione, i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione nascano direttamente in capo al committente che abbia commissionato l’invenzione.

Leggi tutto
16/10/2022
Data sentenza: 12/05/2020
Registro : RG – 14412 –  2017
Tribunale di Milano, 14 Giugno 2021
Evidenza
Eccezione di compromesso: differenza tra clausola di arbitrato rituale ed irrituale
L’eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve...

L’eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario, alla stregua della disciplina introdotta nell’ordinamento dal d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40. Di contro, l’eccezione riferita ad una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale ed il compromesso si configura come patto di rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l’arbitrato rituale, ivi compreso l’art. 819 ter c.p.c.

Secondo l’orientamento consolidato della suprema corte, infatti, l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità̀ della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale e la relativa decisione si connota come pronuncia su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Ne consegue che la questione deve essere decisa con sentenza di rigetto nel merito.

Leggi tutto
21/10/2021
Data sentenza: 14/06/2021
Registro : RG – 41521 –  2019
Tribunale di Bologna, 13 Ottobre 2017
Evidenza
Sul valore economico e sulla segretezza dei dati ex art. 98 c.p.i. e sul perimetro di liceità del tentativo dell’ex dipendente di acquisire la clientela del precedente datore di lavoro
Integra il requisito di adeguata protezione ex art. 98 c.p.i. l’adozione di un sistema di videosorveglianza, la ripartizione delle cartelle...

Integra il requisito di adeguata protezione ex art. 98 c.p.i. l'adozione di un sistema di videosorveglianza, la ripartizione delle cartelle per aree di competenza con la fornitura di accesso, mediante credenziali riservate, ai documenti della solo propria area, senza poter quindi accedere ai documenti di settori diversi da quelli di propria competenza. Non è infatti richiesta, a tal fine, l'assoluta (altro…)

Leggi tutto
05/02/2018
Data sentenza: 13/10/2017
Registro : RG – 6535 –  2011
Tribunale di Milano, 17 Ottobre 2026
Vendita non autorizzata online di prodotti recanti dicitura “campione” e “vendita vietata”: giurisdizione ed esclusione dell’esaurimento dei diritti del titolare
In tema di giurisdizione, l’art. 7, co. I, n. 2 Reg. UE 1215/2012 conferma il criterio del luogo di verificazione...

In tema di giurisdizione, l'art. 7, co. I, n. 2 Reg. UE 1215/2012 conferma il criterio del luogo di verificazione dell’evento dannoso come criterio di competenza. In conformità a quanto affermato ripetutamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione.

In caso di illecito effettuato a mezzo internet (promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare), la lesione del diritto della vittima è stato cagionata nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni. Una diversa interpretazione, in caso di illecito effettuato a mezzo internet, che individuasse la competenza ora nel luogo dell’inserzionista, ora del server, renderebbe non solo eccessivamente oneroso -se non addirittura impossibile- per la vittima dell’illecito stabilire il luogo idoneo a fondare il collegamento, ma anche consentirebbe agli autori degli illeciti, che facessero ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla giurisdizione italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all’estero, applicandosi, in base al menzionato regolamento europeo, il medesimo criterio dell’”evento dannoso”. In altre parole, si creerebbe un grave vulnus che pregiudicherebbe l’efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l’uso di segni distintivi contro la volontà del titolare del diritto, mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo.

In caso di vendita non autorizzata di prodotti recanti dicitura "campione" e "vendita vietata", la presenza delle predette diciture esclude che sia implicitamente riconosciuto il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio e conferma la non esistenza dei presupposti di operatività dell’esaurimento del diritto, per carenza del consenso del titolare.

La vendita di prodotti, quand'anche autorizzata e pertanto soggetta ad esaurimento dei diritti, in violazione delle disposizioni dell’etichettatura (mancata menzione degli ingredienti) e con alterazione dei prodotti nella parte relativa al confezionamento configurerebbe un "motivo legittimo" che giustifica l’opposizione del titolare del diritto.

Leggi tutto
24/07/2017
Data sentenza: 17/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Silvia Giani
Registro : RG – 24793 –  2017
logo