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Sentenze con tag: competenza giurisdizionale

Tribunale di Genova, 7 Settembre 2022
Data sentenza: 07/09/2022
Registro : RG – 15038 –  2019
Tribunale di Roma, 24 Giugno 2026, n. 3398/2017
Azione di responsabilità ex art. 146 l.f.: applicabilità alle s.r.l., responsabilità verso i creditori sociali, giudice competente e clausola arbitrale
L’art. 146 l.f., anche nella nuova formulazione, continua a legittimare l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori da...

L'art. 146 l.f., anche nella nuova formulazione, continua a legittimare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del curatore fallimentare anche per le S.r.l. fallite. Infatti, il riferimento all'art. 2476, comma settimo, c.c., contenuto nella lett. b) del secondo comma, dell'art. 146 l.f., non consente di ritenere escluso il potere del curatore di esercitare l'azione di cui sopra con riguardo alle S.r.l. fallite; il richiamo al predetto articolo del codice civile si è, invero, reso necessario in ragione del carattere assolutamente innovativo della responsabilità dei soci di S.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi.

La previsione di cui all'art. 2394 c.c., riferita espressamente alle S.p.a., si applica analogicamente - ex art. 12 disp. prel. c.c - anche alle S.r.l., nonostante l'art. 2476 c.c. non contempli espressamente l'azione disciplinata dal suddetto articolo; l'opposta interpretazione, infatti, sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del sesto comma dell’art. 2476 c.c., inserito dall’art. 378, comma 1, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

Nel caso di intervenuto fallimento di S.r.l., alla luce dell'ampia portata dell'art. 146, secondo comma, lett. a), l.f., contenente generico riferimento alle "azioni di responsabilità", consente di ritenere che il curatore possa esercitare qualsiasi azione prevista nei confronti degli amministratori e, pertanto, anche l'azione dei creditori sociali.

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt.  2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.f., assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la ratio ad essa sottostante, identificabile nella destinazione - impressa all'azione - di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, essendo differenti la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.

In tema di esercizio delle azioni risarcitorie, da parte della curatela, è esclusa la vis actractiva del Tribunale Fallimentare ex art. 24 l.f.. Infatti, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma secondo, l.f., pur cumulando in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c, a favore rispettivamente della società e dei creditori sociali, non implica una modifica dei relativi presupposti, sicché dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale, a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l.f., restando, viceversa, soggetta a quella del tribunale imprese, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.

La clausola arbitrale, contenuta nello statuto sociale, non rileva con riguardo all'esercizio dell'azione dei creditori sociali, per l'evidente rilievo che i creditori sono terzi rispetto alla società. Si tratta, invero, di un'azione di natura extracontrattuale, per la quale non può avere rilevanza il vincolo pattizio esistente fra società ed organi sociali, come risultante dalla presenza della clausola arbitrale nello statuto sociale.

 

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10/01/2022
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 3398/2017
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Mannino
Relatore: Francesco Remo Scerrato
Registro : RG – 15479 –  2015
Tribunale di Milano, 29 Dicembre 2020
Determinazione competenza per territorio nei giudizi in cui sia convenuto un consorzio con attività esterna
Ai fini della determinazione della competenza generale per territorio nei giudizi in cui sia convenuto un consorzio con attività esterna...

Ai fini della determinazione della competenza generale per territorio nei giudizi in cui sia convenuto un consorzio con attività esterna devono considerarsi non solo le regole generali contenute ex artt. 2603, co. 2, n. 2 e 2612, co. 2, n. 1, c.c., secondo cui il contratto di consorzio e l’estratto da pubblicarsi sul registro delle imprese devono indicare la sede dell’ufficio consortile, ma altresì: (i) che non si ha la possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa o produttiva ecc.) che, peraltro, non hanno cittadinanza giuridica né pubblicitaria nella disciplina codicistica degli enti personificati; (ii) la norma di cui all’art. 46 c.c., per la quale “quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede; (iii) che quando la sede è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima (art. 9 l.fall.). Pertanto, date le conseguenze prodotte da questo complesso di norme sulla determinazione della competenza generale per territorio di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e, quindi, sul diritto di difesa di chi sia tratto in giudizio avanti al Tribunale di un luogo diverso da quello della sua sede o residenza o domicilio, il medesimo complesso di norme deve essere interpretato in tal senso: mentre a tutela dei terzi di buona fede, quale ulteriore affioramento del principio dell’affidamento incolpevole, la persona giuridica che abbia pubblicato nel registro delle imprese una sede può esser evocata in giudizio anche nel diverso luogo ove svolga effettivamente la propria attività, l’inverso non è invece consentito, neppure ove tale sede “effettiva” sia – secondo terminologie di mera prassi – indicata nell’atto costitutivo dell’ente. La suddetta interpretazione è, inoltre, conforme al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, co. 1 Cost.).

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13/09/2021
Data sentenza: 29/12/2020
Registro : RG – 56100 –  2018
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2018
Consorzio parzialmente limitativo dell’attività di vendita dei consorziati: incompetenza del Tribunale delle Imprese sull’interpretazione della relativa clausola
La controversia relativa all’interpretazione di un contratto di consorzio non ricade nella materia “violazione dei vincoli in tema di concorrenza”...

La controversia relativa all’interpretazione di un contratto di consorzio non ricade nella materia “violazione dei vincoli in tema di concorrenza” posto che la causa del contratto plurilaterale di consorzio è, sia in astratto che nel caso concreto, più ampia della semplice disciplina della concorrenza, sicché la causa deve essere qualificata quale controversia in materia di applicazione di un contratto concluso fra le parti, materia che non ricade nella competenza inderogabile e collegiale del Tribunale delle imprese ex art. 3 decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 come modificato dal decreto legge 24gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27. (altro…)

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21/01/2020
Data sentenza: 24/10/2018
Registro : RG – 56196 –  2017
Tribunale di Milano, 19 Marzo 2015
Competenza concorrente del foro contrattuale e del foro speciale ex art. 120 c.p.i. in caso di condotta plurioffensiva
Nel caso in cui una parte lamenti una condotta c.d. plurioffensiva, giacché lesiva sia degli accordi negoziali conclusi tra le...

Nel caso in cui una parte lamenti una condotta c.d. plurioffensiva, giacché lesiva sia degli accordi negoziali conclusi tra le parti sia delle proprie legittime prerogative sul marchio, e quindi un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, i fori previsti (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 19/03/2015
Registro : RG – 6161 –  2015
Tribunale di Milano, 30 Settembre 2015
Competenza giurisdizionale del giudice italiano in materia di illeciti civili a mezzo internet
In materia di illeciti civili, ai sensi dell’art. 7.2 Regolamento UE 1215/2012, la giurisdizione è quella del giudice del luogo...

In materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 7.2 Regolamento UE 1215/2012, la giurisdizione è quella del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Per giurisprudenza comunitaria e nazionale, tale è (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 30/09/2015
Registro : RG – 44652 –  2015
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