Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: conflitto di interessi amministratore

Tribunale di Venezia, 6 Giugno 2026
Presupposti del sequestro conservativo e allegazione del relativo danno
Ai fini della tutela cautelare per sequestro conservativo, rileva la prova di un credito, e dunque della esistenza di un...

Ai fini della tutela cautelare per sequestro conservativo, rileva la prova di un credito, e dunque della esistenza di un danno, relativamente al quale sussiste un onere di allegazione di chi invoca la misura, che riguarda non solo il titolo e i fatti illeciti, ma anche i fatti fondanti le singole pretese risarcitorie e le prove a ciascuna pertinenti

L’esistenza di fumus boni iuris va valutata in concreto per ciascuna posta di credito, sia nell’an che nel quantum e la impossibilità di determinare in sede cautelare ambedue gli elementi di ciascun credito senza ausilio di consulenza tecnica, e, si aggiunge, di non celere istruzione orale, si riflette necessariamente sulla possibilità di ravvisare il fumus, dato che l’esperimento di consulenza tecnica e altra istruzione chiaramente assai onerosa, come mostra la quantità di addebiti, la mole dei documenti e l’entità delle contestazioni, è incompatibile con le caratteristiche proprie del procedimento cautelare.

Si ha conflitto di interessi quando l’amministratore, che rivesta in altra società ruoli o interessi propri, agisce in modo che, nelle decisioni in cui è in gioco l’interesse confliggente delle due società, sia quella amministrata e di interesse a subire la scelta deteriore; si tratta di fattispecie rilevante quando produttiva di danno, per il quale l’amministratore in conflitto risponde; resta pur sempre fermo che anche a prescindere dal conflitto le scelte gestorie operate in violazione delle regole di buona gestione e che cagionino danno cadono a responsabilità dell’amministratore.

La configurabilità di un soggetto come amministratore di fatto di una società richiede che lo stesso si ingerisca propriamente nella sua gestione con caratteri di sistematicità e completezza non bastando che egli la favorisca né che, come gestore di una società avente rapporti commerciali privilegiati, riesca ad ottenere dati circa la sua operatività.

Leggi tutto
20/05/2026
Data sentenza: 06/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 9558 –  2025
Tribunale di Catania, 7 Ottobre 2025, n. 3526/2025
Natura e presupposti dell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall
L’azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori di una società fallita, presenta...

L'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori di una società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto riunisce le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, dunque, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. In particolare, l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi del citato art. 146 L.F., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.

L'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori ha natura contrattuale e presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri di derivazione pattizia o legale connessi all’assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore; la stessa richiede inoltre il verificarsi di un danno al patrimonio sociale e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi e il verificarsi del danno e incombe sull’attore l’onere della relativa prova, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal disposto dell’art. 2392 c.c. Al contrario, l’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si fonda su una responsabilità da fatto illecito e quindi ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il curatore dovrà dare prova di tutti i fatti costitutivi dell’illecito aquiliano ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell’amministratore e il pregiudizio.

Sussiste la responsabilità dell’amministratore che, in violazione dei doveri di legge, prosegua l’attività d’impresa nonostante la perdita del capitale sociale, omettendo l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482-ter, 2484 e 2486 c.c., nonché compia operazioni estranee all’oggetto sociale e in conflitto di interessi, quali la prestazione di fideiussione in favore di società riconducibile al medesimo amministratore e versante in stato di difficoltà, con conseguente danno per il patrimonio sociale.

Leggi tutto
21/04/2026
Data sentenza: 07/10/2025
Numero: 3526/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Mariano Sciacca
Registro : RG – 6996 –  2021
Tribunale di Bologna, 6 Giugno 2026, n. 913/2026
Conflitto di interessi dell’amministratore di S.r.l. e annullamento del contratto
In materia di conflitto di interessi dell’amministratore di S.r.l. e di annullamento del contratto da lui stipulato, sussiste un conflitto...

In materia di conflitto di interessi dell'amministratore di S.r.l. e di annullamento del contratto da lui stipulato, sussiste un conflitto di interessi quando l’amministratore persegua una finalità contrapposta e inconciliabile con quella della società rappresentata, di guisa che all’utilità conseguita o conseguibile da quest’ultimo, per sé medesimo o per conto del terzo, segua, o possa seguire, il danno della società rappresentata. L’esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore dev’essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono portatori, rispettivamente la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali.

Leggi tutto
17/04/2026
Data sentenza: 06/06/2026
Numero: 913/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 1486 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 16 Agosto 2024, n. 1635/2024
Responsabilità contrattuale degli amministratori e conflitto di interessi
Per far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori per danni derivanti dalla violazione dei propri doveri, spetta all’esponente l’onere di...

Per far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori per danni derivanti dalla violazione dei propri doveri, spetta all’esponente l’onere di allegare e provare la condotta inadempiente degli amministratori, l’esistenza del danno di cui chiede il ristoro, ossia del depauperamento del patrimonio sociale, ed il nesso di causalità tra la condotta e il danno concretamente verificatosi. Invero, la responsabilità contrattuale degli amministratori è circoscritta ai soli pregiudizi che siano ricollegabili con un nesso di causalità immediata all’attività posta in essere dai medesimi ed è onere di chi agisce fornire la prova rigorosa del danno patito e del nesso di causalità tra comportamento e danno.
Affinché sussista un conflitto di interessi nella stipula di un contratto è necessario che il rappresentante persegua interessi incompatibili con quelli del rappresentato, tale per cui la salvaguardia dei primi impedisce al rappresentante di tutelare adeguatamente quelli facenti capo al “dominus”. Tale valutazione non va condotta in termini ipotetici o astratti, ma con riferimento alle concrete caratteristiche del negozio, al fine di verificare se la creazione dell’utile per una parte implichi il sacrificio dell’altra. Alla luce di ciò, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società e il proprio amministratore non può essere fatta discendere da un’aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev’essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cui sono portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore.

Leggi tutto
04/04/2025
Data sentenza: 16/08/2024
Numero: 1635/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Chiara Ierardo
Registro : RG – 5388 –  2019
Tribunale di Venezia, 13 Gennaio 2024
La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.
L’agire in conflitto di interessi integra un particolare vizio dell’attività gestoria che rileva in quanto connoti atti che cagionino danno...

L’agire in conflitto di interessi integra un particolare vizio dell’attività gestoria che rileva in quanto connoti atti che cagionino danno alla società. Pertanto, primario oggetto di disamina riguardo a un ricorso per revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. in conflitto di interessi è la prevedibilità della produzione di un danno da parte dell’amministratore.

Leggi tutto
27/09/2024
Data sentenza: 13/01/2024
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RG – 17083 –  2023
Tribunale di Firenze, 29 Aprile 2023
Presupposti del conflitto di interessi rilevante ai fini dell’annullamento delle delibere del CdA di s.r.l.
Sussiste il conflitto di interessi rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2475 ter, co. 2, c.c. allorquando, in relazione a una...

Sussiste il conflitto di interessi rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2475 ter, co. 2, c.c. allorquando, in relazione a una determinata operazione, l’interesse della società e quello dell’amministratore sono orientati in direzioni opposte, di modo che alla realizzazione dell’uno segua, o possa seguire, il sacrificio dell’altro. I conflitti di interessi rilevanti sono quelli attuali in cui l’interesse portato dall’amministratore ha effettivamente inciso, in senso sfavorevole alla società, sul contenuto del contratto o dell’operazione decisa dall’organo amministrativo, senza che abbiano rilevanza i conflitti meramente potenziali in cui a un’astratta contrapposizione ex ante degli interessi (derivante, ad esempio, da una soggettiva coincidenza di ruoli ricoperti dall’amministratore in entrambe le società parti del contratto) non corrisponda un’effettiva condotta abusiva dell’amministratore tesa a perseguire il proprio interesse a scapito di quello sociale nella singola operazione.

Leggi tutto
31/07/2024
Data sentenza: 29/04/2023
Registro : RG – 4122 –  2023
Tribunale di Roma, 13 Settembre 2023
Annullabilità del contratto concluso dall’amministratore unico di s.r.l. in conflitto di interessi
Gli elementi integranti la fattispecie di cui all’art. 2475 ter c.c. debbono essere interpretati nel senso che, affinché ricorra la...

Gli elementi integranti la fattispecie di cui all’art. 2475 ter c.c. debbono essere interpretati nel senso che, affinché ricorra la situazione di conflitto di interessi, è necessario un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante (o di un terzo che egli a sua volta rappresenti) e tale rapporto – da riscontrare non in termini astratti e ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, e che costituisce causa di annullabilità per vizio della volontà negoziale (sempre che detta situazione sia conosciuta o conoscibile dall’altro contraente) – è ravvisabile rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l’utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell’altro.

L’art. 2475 ter c.c. presuppone che l’amministratore, portatore di un interesse in conflitto con la società, abbia avuto la possibilità di influire sul contenuto negoziale dell’atto. Al contrario, ove egli si sia per ipotesi limitato a recepire all’interno del contenuto negoziale la volontà dei soci cristallizzatasi in una decisione della società, verrebbe meno la ratio che giustifica l’applicazione della norma: tale soluzione appare coerente con la norma di ordine generale di cui all’art. 1395 c.c., che esclude l’annullabilità del contratto con sé stesso in caso di predeterminazione del contenuto del contratto da parte dello stesso rappresentato.

L’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società parte del contratto che si assume viziato e il suo amministratore non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società – che sostiene di aver stipulato il contratto contro la propria volontà – e il suo amministratore e della riconoscibilità della stessa da parte dell’altro contraente.

Leggi tutto
04/04/2024
Data sentenza: 13/09/2023
Registro : RG – 20153 –  2018
Tribunale di Torino, 6 Luglio 2023
Ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria
La clausola compromissoria contenuto nello statuto sociale di una società a responsabilità limitata, a norma della quale: “qualsiasi controversia che...

La clausola compromissoria contenuto nello statuto sociale di una società a responsabilità limitata, a norma della quale: "qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci , o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi, o da essi promossa", è applicabile anche al caso in cui il soggetto che abbia tenuto la condotta oggetto di censura, pur non rivestendo più la qualifica di amministratore al tempo in cui la causa sia stata radicata, abbia compiuto gli atti censurati nella qualità di amministratore, ciò comportando un’estensione della vigenza temporale della disposizione statutaria, che appare idonea a radicare la competenza anche per vicende pregresse, nonostante la cessazione della carica di amministratore.

Leggi tutto
19/10/2023
Data sentenza: 06/07/2023
Registro : RG – 5600 –  2022
Tribunale di Milano, 7 Aprile 2023
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l.
Tra i doveri di diligente gestione e conservazione del patrimonio sociale posti in capo agli amministratori a tutela della società,...

Tra i doveri di diligente gestione e conservazione del patrimonio sociale posti in capo agli amministratori a tutela della società, dei creditori e dei terzi rientra altresì il dovere di assolvere al pagamento degli obblighi fiscali e di gestione delle risorse finanziarie, in specie al fine di garantire la regolarità dei versamenti e non esporre l’ente a relative sanzioni, spese, interessi e aggi.

In tema di transazione pro quota intervenuta tra il creditore e uno o più dei debitori in solido, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento in capo al creditore, il residuo debito gravante sugli altri debitori solidalmente obbligati si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dai condebitori transigenti soltanto laddove costoro abbiano versato una somma pari o superiore alla loro quota ideale di debito. Qualora, per converso, i condebitori transigenti abbiamo pagato una somma inferiore alla quota loro facente idealmente capo, il debito residuo deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

Per poter affermare l’esistenza del nesso causale tra condotta omissiva ed evento dannoso, occorre che l’attore offra la prova del fatto che, laddove la condotta doverosa fosse stata posta in essere, l’evento dannoso non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato con minore intensità lesiva.

Leggi tutto
29/06/2023
Data sentenza: 07/04/2023
Registro : RG – 39400 –  2020
Tribunale di Bologna, 7 Luglio 2022
Incompatibilità necessaria al fine di annullare un contratto concluso dall’amministratore di s.r.l. in conflitto di interessi
Il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 1394 c.c., e di cui l’art. 2475 ter c.c. costituisce una specifica riproduzione e...

Il conflitto di interessi disciplinato dall'art. 1394 c.c., e di cui l'art. 2475 ter c.c. costituisce una specifica riproduzione e applicazione, postula la sussistenza di un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti.

Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell'art. 1394 c.c. (applicabile anche ai casi di rappresentanza organica di una persona giuridica), ricorre allorquando il primo sia portatore di interessi incompatibili con quelli del secondo, cossiché la salvaguardia dei detti interessi gli impedisce di tutelare adeguatamente l'interesse del "dominus", con la conseguenza che non ha rilevanza, di per sé, che l'atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire l'annullabilità del negozio. A tal fine, i vincoli di solidarietà e la comunanza d'interessi fra rappresentate e terzo sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere, secondo l' "id quod plerumque accidit" ed in concorso con altri elementi (come l'inesistenza di qualsiasi interesse al contratto ovvero la sussistenza di un pregiudizio non correlato ad alcun vantaggio), sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo.

Dunque, non sembra potersi configurare in modo giuridicamente fondato un'effettiva situazione di incompatibilità e, quindi, di conflitto di interessi invalidante il negozio, allorché non siano in discussione il rapporto negoziale e la sua utilità per il rappresentato.

Leggi tutto
31/05/2023
Data sentenza: 07/07/2022
Registro : RG – 1851 –  2022
Tribunale di Milano, 8 Maggio 2022
Azione sociale di responsabilità e atti compiuti dall’amministratore di S.r.l. in conflitto di interessi
La violazione del divieto per l’amministratore di S.r.l. di compiere, in conflitto di interessi, atti dannosi per la società, anche...

La violazione del divieto per l’amministratore di S.r.l. di compiere, in conflitto di interessi, atti dannosi per la società, anche se non espressamente prevista dall’art. 2475-ter c.c. come fonte di responsabilità, è riconducibile alla violazione dell’obbligo generale di tutela dell’integrità del patrimonio sociale gravante sull’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c.

Leggi tutto
05/05/2023
Data sentenza: 08/05/2022
Registro : RG – 13556 –  2018
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2022
Contratto stipulato tra la S.r.l. ed il suo amministratore in conflitto di interessi
Il conflitto di interessi sotteso al contratto di cessione di credito stipulato tra una S.r.l. (cedente) ed il suo amministratore...

Il conflitto di interessi sotteso al contratto di cessione di credito stipulato tra una S.r.l. (cedente) ed il suo amministratore (cessionario) può comportare, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., l’annullamento del contratto stesso; annullamento che solo la società è legittimata a chiedere e che non può in alcun modo pregiudicare il terzo debitore, secondo le previsioni generali degli artt. 1441 e 1445 c.c. Infatti, il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente, ossia quelle dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità - annullabilità) e quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (pagamento - prescrizione). Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere.

Leggi tutto
26/04/2023
Data sentenza: 24/10/2022
Registro : RG – 11196 –  2020
logo