È annullabile ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. la delibera di s.r.l. adottata con il voto determinante del socio di maggioranza in conflitto di interessi, quando la decisione sia idonea a pregiudicare l’interesse sociale: tale è l’autorizzazione a una transazione con alcuni coobbligati solidali nel giudizio di responsabilità promosso nell’interesse della società, votata dal socio che sia a sua volta convenuto nello stesso giudizio e che dalla transazione possa trarre una riduzione della propria responsabilità. Il pregiudizio si desume dall’incongruità economica della transazione rispetto alla domanda e al danno prospettato e dalla sua idoneità a rendere meno fruttuosa l’azione di responsabilità; l’ammissione al voto del socio più volte invitato ad astenersi, disposta da un presidente dell’assemblea anch’egli coinvolto nel giudizio, rafforza il carattere abusivo della delibera.
Legittimata passiva nell’impugnazione è la sola società, per la quale va nominato un curatore speciale quando l’amministratore unico sia a sua volta convenuto nel giudizio di responsabilità e proponente della transazione. Le spese della socia di minoranza, che ha agito nell’interesse della società, e il compenso del curatore speciale sono posti a carico della società.
In tema di società a responsabilità limitata, l’art. 2479 ter comma 2° c.c. disciplina la fattispecie del conflitto di interessi del socio – da intendersi come contrapposizione tra interesse particolare di uno socio e l’interesse della società – e prevede l’annullabilità della delibera ove concorrano i seguenti requisiti: 1) la decisione possa arrecare danno alla società; il danno indicato dalla norma è meramente potenziale e non attuale come quello richiesto per l’annullamento delle deliberazioni degli amministratori ex art. 2475 ter c.c.; 2) la partecipazione del socio che si trovi in una situazione, per conto proprio o di terzi, di conflitto di interessi sia stata determinante per la sua adozione.
E' in conflitto di interessi – e, dunque, invalida ex art. 2479 ter, comma 2° c.c. – la delibera presa con la partecipazione determinante del socio di maggioranza, avente ad oggetto il rilascio, da parte della società, di una fideiussione finalizzata a garantire l'adempimento di obbligazioni gravanti su altra società – non appartenente al medesimo gruppo della società garante e del tutto autonoma rispetto ad essa – di cui il medesimo socio detenga una partecipazione di maggioranza, ove sia adeguatamente allegato e provato che il rilascio della garanzia fideiussoria sia diretto a realizzare, in via esclusiva, l'interesse della società garantita – e, indirettamente, del socio di maggioranza – e che tale interesse risulti incompatibile con l'interesse della società garante.
Non integra un'ipotesi di abuso di maggioranza la delibera di aumento di capitale sociale approvata con il voto determinante dei soci di maggioranza e da questi sottoscritta mediante compensazione con crediti da finanziamento soci, qualora l'operazione sia sorretta da un apprezzabile interesse sociale, quale il rafforzamento della struttura patrimoniale della società in vista di futuri investimenti o per migliorare l'affidabilità creditizia nei confronti del sistema bancario. La conseguente diluizione della partecipazione dei soci di minoranza, che non abbiano esercitato il proprio diritto d'opzione, costituisce una mera conseguenza della loro scelta e non un danno ingiusto, quando non sia provato che la delibera sia stata assunta al solo scopo di lederne i diritti e in assenza di un reale interesse per la società.
Il conflitto di interessi consiste in una contrapposizione tra l'interesse particolare di uno dei soci e l'interesse della società: non rileva ai fini dell'impugnazione il caso in cui la decisione consenta ad un socio di conseguire un interesse personale ulteriore e diverso rispetto all'interesse della società senza, tuttavia, implicare un pregiudizio neppure potenziale. Infatti, l’invalidità dell'atto è subordinata non solo al fatto che il voto determinante per il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione della delibera sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto d'interessi, ma anche alla condizione che tale delibera possa recare alla società un danno, seppur in via solo potenziale.
Non sussiste conflitto d'interessi quando il socio voti per la propria nomina ad amministratore ovvero in tema di durata dell’incarico o di compenso, essendo necessario dimostrare in concreto che la deliberazione approvata in potenziale conflitto sia dannosa per la società.
L’elenco delle materie da trattare in assemblea deve essere chiaramente indicato, sia per consentire ai soci una preparazione adeguata, sia per evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti mediante discussione/deliberazione su materie non incluse nella convocazione. A tal fine non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie.
Per quanto riguarda l’annullamento della delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi tra socio e società – quando il primo si trovi ad essere portatore, con riferimento ad una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse, cioè da una parte il proprio interesse di socio e dall’altra quello della società –, è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, mentre è irrilevante che essa, senza pregiudicare tale interesse, consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio.
In tema di annullamento per conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 2373 c.c., della delibera assembleare determinativa del compenso degli amministratori, il vizio ricorre quando essa è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé – ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell’eccesso di potere – la decisività del voto da parte dell’amministratore (beneficiario dell’atto) che sia anche socio; ne consegue che la accertata irragionevolezza della misura del compenso (valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell’impresa, da rapportare all’impegno chiesto per la sua gestione) può risultare anche quando la delibera attua un patto parasociale, in precedenza stipulato sotto forma di transazione fra i soci, compresi gli impugnanti soci di minoranza, che sono legittimati all’impugnazione in quanto dissenzienti e nonostante la partecipazione al predetto accordo.
Non risulta annullabile per conflitto d’interessi la deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale. Lo stesso vale in relazione al vizio di eccesso di potere, ritenendosi comunque essenziale l’accertamento della sproporzione del compenso attribuito.
A fronte dell’attribuzione all’amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell’assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all’assemblea dei soci, la convenienza o l’opportunità della delibera per l’interesse della società, bensì ad identificare, nell’ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell’amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell’amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all’andamento economico della società.
La circostanza che anche il socio amministratore abbia espresso il proprio voto in relazione al (proprio) compenso di amministratore non costituisce di per sé un vizio della delibera; infatti, per potersi configurare una situazione di conflitto di interessi o di abuso di potere è sempre necessario che venga dedotto e dimostrato il perseguimento di un interesse extrasociale in contrasto con quello della società.
In assenza di una espressa riserva gestoria in favore dei soci, contenuta ex art. 2475, co.1, c.c. nello statuto sociale, ogni eventuale decisione dell'assemblea in tale materia, eventualmente provocata dagli amministratori o dagli stessi soci ex art. 2479 c.c. non è vincolante per gli amministratori, avendo per gli stessi carattere meramente consultivo. Per tale motivo, in sede di impugnazione ex art. 2378 c.c. della medesima decisione assembleare, non è rilevante - e nemmeno valutabile dal giudice ai fini dell'art. 2479-ter c.c. che la stessa sia stata assunta con il voto determinante di un socio che versava in conflitto di interesse.
Non è afflitta da invalidità, sotto forma di non conformità all'atto costitutivo o allo statuto, la delibera assembleare di s.r.l. che imponga un orario di apertura e di chiusura uniforme per tutti gli esercizi della società (nella specie: un centro commerciale): non si tratta, infatti, di una violazione al principio di libertà di organizzazione così come statutariamente codificata, (altro…)