Al fine di qualificare come amministratore di fatto di una società di capitali un soggetto privo di investitura formale è necessaria la verifica dell’esercizio, sotto il profilo sostanziale, di un’influenza completa e sistematica sulla gestione societaria, con poteri analoghi se non superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, ovvero del compimento di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, non essendo sufficiente il compimento di atti gestori solo occasionali. Non assume tale ruolo il consulente che, in forza di contratti di consulenza strategica e di operation management che gli precludono di agire in nome della società e di impegnarla verso i terzi, abbia sottoscritto per conto della società un numero limitato di contratti, quando non risulti che si sia occupato dell’attività amministrativa e finanziaria, abbia operato sui conti correnti sociali o sia stato investito, anche in via di fatto, di un potere di spesa.
Il consulente che presti alla società servizi di supporto manageriale e organizzativo, senza compiti di controllo dei conti o di analisi dei bilanci, non concorre ai sensi dell’art. 2055 c.c. nella violazione dell’obbligo di gestione conservativa di cui all’art. 2486, primo comma, c.c. imputata all’amministratore di diritto, quando la perdita del capitale sociale non fosse manifesta ed emerga soltanto dalle rettifiche operate dalla procedura su un bilancio approvato in utile, perché, non rientrando nei suoi compiti sindacare la correttezza del bilancio, egli non è tenuto a dubitare dell’attendibilità dei dati ufficiali fornitigli dall’organo gestorio.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo, ricorre il requisito del fumus boni juris quando sia accertata, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare. Tale accertamento si risolve in una prognosi di fondatezza della pretesa del creditore.
Alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio, non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno al patrimonio sociale rendendolo incapiente, danno che deve essere legato da un nesso eziologico ai suddetti illeciti. L’irregolare tenuta della contabilità e redazione dei bilanci integrano una violazione dei doveri dell’amministratore, potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società. Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge; ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato non già dalla misura del falso, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite. Tali condotte, dunque, devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.
In tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui proposito criminoso.
Il timore, cui si riferisce la norma di cui all’art. 671 c.p.c., deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio –, nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, alla eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito.
Ai fini della determinazione del compenso dell’amministratore delegato di s.r.l. assume rilievo prioritario il rapporto organico che lega la società ai suoi organi, rispetto agli accordi intercorsi tra amministratori sul criterio di calcolo della remunerazione [come un c.d. employment agreement che preveda un compenso inferiore]. Si applicano quindi la norma che demanda all’assemblea ordinaria la determinazione del compenso degli amministratori, qualora lo statuto nulla stabilisca (art. 2364 n. 3 c.c.), e il principio per cui, in mancanza di tale determinazione, il compenso è stabilito dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c.; l’amministratore ha pertanto diritto all’integrazione dei compensi percepiti fino alla misura deliberata dall’assemblea, nei limiti della prescrizione quinquennale, e il relativo credito può essere compensato con il risarcimento dovuto alla società per gli addebiti di mala gestio accertati.
L’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, sicché spetta all’attore allegare l’inadempimento, cioè indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, e il danno che ne deriva, mentre è onere dell’amministratore contrastare lo specifico addebito fornendo la prova dell’esatto adempimento. A fronte di una contestazione sufficientemente dettagliata di esborsi iscritti in bilancio, l’amministratore deve allegare e provare la loro destinazione, producendo la relativa documentazione o almeno indicandola ai fini di una richiesta di esibizione; in mancanza, gli esborsi privi di adeguata giustificazione integrano una diminuzione del patrimonio sociale che egli è tenuto a reintegrare.
La spesa sostenuta dall’amministratore delegato per un’operazione eccentrica rispetto al consueto perimetro di operatività della società e incompatibile con l’oggetto sociale [quale l’acquisto di un macchinario per la produzione da parte di una società dedita alla sola commercializzazione] richiede quanto meno l’autorizzazione del consiglio di amministrazione e, in sua mancanza, costituisce una lesione del patrimonio sociale che l’amministratore deve reintegrare. La scelta di finanziare un progetto di sviluppo commerciale condiviso con gli altri amministratori va invece valutata ex ante, e il suo esito negativo è di per sé irrilevante ai fini della responsabilità.
L’iscrizione in bilancio di poste attive gonfiate da fatturazioni asseritamente false fonda la responsabilità dell’amministratore soltanto se sono allegati specifici pregiudizi derivati alla società o a terzi dalla carenza di veridicità del bilancio. L’emersione delle perdite, che rappresentano comunque l’effettiva situazione economico-patrimoniale della società, è insufficiente a integrare un danno risarcibile, e il danno è insussistente quando la condotta riguarda un progetto di bilancio che l’assemblea non ha approvato.
Il riconoscimento di debito rilasciato dall’amministratore [dopo la revoca] è inidoneo a fondare una pretesa risarcitoria della società pari all’importo della fattura emessa dal terzo, quando la fattura non è stata pagata e presumibilmente non lo sarà; restano in astratto risarcibili danni di diversa natura, come le spese legali sostenute per contestare la pretesa del terzo, purché specificamente allegati e provati.
La responsabilità del professionista incaricato della consulenza fiscale e societaria della società ha natura contrattuale e trova fondamento nell’incarico professionale conferito e negli obblighi assunti, e resta estranea al rapporto gestorio che lega la società ai propri amministratori. Al consulente privo di incarichi di vigilanza o di revisione contabile è quindi inaddebitabile il mancato controllo della corrispondenza delle poste iscritte in bilancio alla contabilità e dell’attendibilità della contabilità stessa.
La natura degli addebiti riconosciuti a carico dell’amministratore delegato, consistenti in spese indebitamente rimborsate o prive di giustificazione, impedisce di estendere la responsabilità agli altri componenti del consiglio di amministrazione [in assenza di obblighi di vigilanza sull’operato del delegato e di specifiche allegazioni nei loro confronti].
La partecipazione dell’amministratore o del consulente a società operanti nel medesimo settore è insufficiente, di per sé, a costituire indice univoco dell’effettiva attuazione di atti di concorrenza sleale ai danni della società, in difetto di allegazione delle singole condotte e delle conseguenze dannose.