Al fine di qualificare come amministratore di fatto di una società di capitali un soggetto privo di investitura formale è necessaria la verifica dell’esercizio, sotto il profilo sostanziale, di un’influenza completa e sistematica sulla gestione societaria, con poteri analoghi se non superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, ovvero del compimento di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, non essendo sufficiente il compimento di atti gestori solo occasionali. Non assume tale ruolo il consulente che, in forza di contratti di consulenza strategica e di operation management che gli precludono di agire in nome della società e di impegnarla verso i terzi, abbia sottoscritto per conto della società un numero limitato di contratti, quando non risulti che si sia occupato dell’attività amministrativa e finanziaria, abbia operato sui conti correnti sociali o sia stato investito, anche in via di fatto, di un potere di spesa.
Il consulente che presti alla società servizi di supporto manageriale e organizzativo, senza compiti di controllo dei conti o di analisi dei bilanci, non concorre ai sensi dell’art. 2055 c.c. nella violazione dell’obbligo di gestione conservativa di cui all’art. 2486, primo comma, c.c. imputata all’amministratore di diritto, quando la perdita del capitale sociale non fosse manifesta ed emerga soltanto dalle rettifiche operate dalla procedura su un bilancio approvato in utile, perché, non rientrando nei suoi compiti sindacare la correttezza del bilancio, egli non è tenuto a dubitare dell’attendibilità dei dati ufficiali fornitigli dall’organo gestorio.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo, ricorre il requisito del fumus boni juris quando sia accertata, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare. Tale accertamento si risolve in una prognosi di fondatezza della pretesa del creditore.
Alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio, non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno al patrimonio sociale rendendolo incapiente, danno che deve essere legato da un nesso eziologico ai suddetti illeciti. L’irregolare tenuta della contabilità e redazione dei bilanci integrano una violazione dei doveri dell’amministratore, potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società. Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge; ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato non già dalla misura del falso, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite. Tali condotte, dunque, devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.
In tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui proposito criminoso.
Il timore, cui si riferisce la norma di cui all’art. 671 c.p.c., deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio –, nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, alla eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito.