Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: consulenza tecnica

Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2026, n. 506/2025
Eccezione arbitrale tardiva nell’opposizione a decreto ingiuntivo e danno da prezzo sopravvalutato delle quote
L’eccezione di compromesso in arbitri è un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,...

L’eccezione di compromesso in arbitri è un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l’opponente riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale, essa deve essere sollevata nel primo atto difensivo, ossia nell’atto di opposizione; se dedotta successivamente è tardiva. [Nella specie, la cessionaria di una quota di s.r.l., ingiunta del pagamento del prezzo, aveva dedotto la presenza di una clausola compromissoria nel contratto di cessione soltanto alla prima udienza, a fronte delle difese del cedente opposto].

La domanda riconvenzionale che non eccede la competenza per materia e per valore della sezione specializzata in materia di impresa è attratta per connessione alla domanda principale, a norma degli artt. 35 e 36 c.p.c. In ogni caso, quando la sezione ordinaria e la sezione specializzata fanno parte del medesimo ufficio giudiziario, il loro rapporto non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari interni all’ufficio; perciò l’eccezione con cui si contesta soltanto la competenza della sezione specializzata, senza eccepire ritualmente l’incompetenza territoriale derogabile con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, non potrebbe comunque comportare lo spostamento della causa ad altro ufficio. [Nella specie, il cedente opposto aveva eccepito l’incompetenza funzionale della sezione specializzata sulla domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dalla cessionaria opponente].

Non sussiste difetto di legittimazione attiva quando la parte agisce in proprio per il risarcimento di un danno che prospetta come arrecato a sé personalmente; l’effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito della causa. [Nella specie, il convenuto sosteneva che i danni lamentati fossero stati subiti dalle società partecipate; l’attrice aveva però rilasciato la procura in proprio, l’atto era intestato soltanto a lei e le conclusioni riguardavano esclusivamente il danno personale derivante dall’acquisto delle quote a un prezzo asseritamente sopravvalutato].

L’azione di risarcimento del danno spettante all’acquirente per l’inadempimento del venditore è autonoma, perché è proponibile indipendentemente dall’azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, ma richiede pur sempre che ricorrano i presupposti dell’inadempimento. Nella cessione di quote, ai fini della corretta formazione della volontà delle parti sul prezzo, rilevano soltanto le condotte del cedente qualificabili come inadempimento degli obblighi gravanti sul venditore; le condotte successive ai contratti di cessione, o comunque estranee al perimetro degli obblighi assunti con essi, non possono aver inciso sul prezzo e al più possono aver determinato un danno alla società, non al cessionario. [Nella specie, uso per scopi personali della carta di credito aziendale, proroga di garanzie e sostituzione di macchinari concesse a clienti, conferimento di incarichi a tecnici esterni e attività in concorrenza, tutti posteriori alla prima cessione e noti all’atto della seconda, o posteriori a entrambe].

Non costituisce inadempimento del cedente ai doveri di corretta informazione la successiva liquidazione delle attività finanziarie esposte nella situazione contabile della società per far fronte all’indebitamento, anch’esso rappresentato nella medesima situazione contabile, perché tale operazione non produce una perdita di patrimonio netto e non incide sulla corretta valorizzazione delle quote, come invece potrebbe avvenire se il cedente avesse prospettato attività inesistenti o celato passività. Neppure incide sul valore delle quote la rivendicazione di un credito da parte di un dipendente, quando non risulta che la società abbia mai corrisposto alcuna somma. [Nella specie, fondi di investimento per € 132.429 iscritti nella situazione contabile al 31.12.2020, liquidati nel maggio 2021 dopo la prima cessione; i dati contabili erano conosciuti dall’acquirente, o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza].

La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla carenza di allegazioni, ed è esplorativa quando è diretta ad accertare circostanze nuove rispetto a quelle tempestivamente allegate. Sono tardive, perché formulate oltre lo spirare delle preclusioni assertive, le allegazioni introdotte per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. [Nella specie, la cessionaria non aveva allegato quale sarebbe stato il valore reale delle quote e aveva dedotto solo con la seconda memoria la sopravvalutazione di immobilizzazioni immateriali, rimanenze, macchinari e crediti].

La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va respinta in assenza di elementi per ravvisare dolo o colpa grave in capo alla parte soccombente.

Leggi tutto
15/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 506/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 21239 –  2022
Tribunale di Venezia, 7 Agosto 2025, n. 3491/2025
Lucro cessante da contraffazione del marchio: criterio della royalty ragionevole
In caso di contraffazione, qualora non sia possibile determinare altrimenti il lucro cessante del titolare del marchio, esso può essere...

In caso di contraffazione, qualora non sia possibile determinare altrimenti il lucro cessante del titolare del marchio, esso può essere liquidato in via equitativa applicando il criterio della royalty ragionevole ai sensi dell’art. 125, comma 2, c.p.i., in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso; ove le royalties si intendano dovute con cadenza periodica, la rivalutazione e gli interessi compensativi decorrono dalla scadenza di ciascuna rata figurativa. Il lucro cessante non può cumularsi con gli utili del contraffattore da restituire ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i., i quali spettano solo nella misura in cui siano superiori al risarcimento del lucro cessante; il danno emergente comprende le spese sostenute dal titolare per la pubblicità e per la tutela del proprio esercizio contro la contraffazione.

La nullità della consulenza tecnica d’ufficio per lesione del contraddittorio sui documenti esaminati dal consulente ha carattere relativo: deve essere eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, come accade quando gli eredi della parte che l’aveva sollevata, subentrati nel giudizio, restino contumaci. Il chiamato all’eredità che vi abbia rinunciato nelle forme di legge difetta di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria proposta contro gli eredi del contraffattore. La qualità di erede è accertata in via incidentale, e spetta al creditore provare fatti di accettazione tacita anteriori alla rinuncia, dopo la quale l’accettazione tacita non è più ammissibile; non vi rientrano la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare, che esercita il diritto di abitazione e di uso spettantegli ai sensi dell’art. 540 c.c. e non lo rende possessore di beni ereditari ai fini dell’art. 485 c.c., né le comunicazioni amministrative del decesso o i licenziamenti dei dipendenti di cui non sia provata l’anteriorità.

Leggi tutto
22/09/2026
Data sentenza: 07/08/2025
Numero: 3491/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 11730 –  2018
Tribunale di Venezia, 11 Novembre 2022
Sull’esclusione della configurabilità dell’usura sopravvenuta
Con il d.l. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 24/2001, si è stabilito, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815, co. 2,...

Con il d.l. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 24/2001, si è stabilito, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815, co. 2, c.c., che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Va, pertanto, esclusa la configurabilità dell’usura sopravvenuta, con la conseguenza che ove il tasso degli interessi concordato tra le parti del contratto bancario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

Leggi tutto
18/03/2023
Data sentenza: 11/11/2022
Registro : RG – 1047 –  2017
Tribunale di Napoli, 15 Dicembre 2021
Utilizzabilità della c.t.u. e inadempimento dell’amministratore nell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.
Nell’ambito di un’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., è inutilizzabile la c.t.u. contabile nella parte in cui sia...

Nell’ambito di un’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., è inutilizzabile la c.t.u. contabile nella parte in cui sia finalizzata a svolgere indagini ricostruttive della documentazione copiosa e determinante depositata dalla parte in sede di apertura dei lavori peritali. Invero, essendo la c.t.u. uno strumento di conoscenza di fatti, ne deriva che possa avere ad oggetto solo fatti e documenti già versati in atti nel rispetto dell’art. 2697 c.c. La consulenza tecnica non può infatti diventare uno strumento con il quale le parti possono aggirare le decadenze dagli obblighi di allegazione fattuale e deposito documentale in cui sono eventualmente incorse.

È certamente inadempiente e come tale direttamente responsabile l’amministratore che abbia sistematicamente omesso il versamento di tributi e oneri previdenziali, al quale è tenuto ex art. 2392 c.c., gravando il bilancio della società di sanzioni ed interessi che non vi sarebbero stati in presenza di adempimento.

Leggi tutto
31/01/2023
Data sentenza: 15/12/2021
Registro : RG – 26905 –  2015
Tribunale di Bologna, 12 Settembre 2019
Inammissibile la produzione documentale per dimostrare l’erroneità dell’espletata c.t.u.
La produzione documentale, dopo la scadenza dei termini istruttori, al fine di dimostrare l’erroneità della c.t.u. è inammissibile, indipendentemente dal...

La produzione documentale, dopo la scadenza dei termini istruttori, al fine di dimostrare l'erroneità della c.t.u. è inammissibile, indipendentemente dal fatto che l’interesse a richiedere il parere prodotto sia sorto solo dopo il deposito della c.t.u. stessa.

La produzione di un documento dopo la scadenza dei termini istruttori, che sono perentori, è ammissibile solo se l’inosservanza del termine è dipesa da circostanze non imputabili alla parte.

L’erroneità di una c.t.u. non giustifica di per sé nuove produzioni, dal momento che la c.t.u. non introduce questioni nuove e non determina nuove esigenze difensive, ma piuttosto valuta le questioni tecniche che emergono dalle esigenze difensive espresse dalle parti; gli eventuali errori della consulenza sono quindi verificabili sulla base del materiale già acquisito senza necessità di ulteriore istruttoria.

Leggi tutto
02/01/2023
Data sentenza: 12/09/2019
Registro : RG – 18515 –  2015
Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2014
Procedimento di descrizione e contraddittorio
Sussiste un vizio di nullità della descrizione quando il giudice di prime cure, autorizzando la misura nel contraddittorio delle parti,...

Sussiste un vizio di nullità della descrizione quando il giudice di prime cure, autorizzando la misura nel contraddittorio delle parti, stabilisca le modalità di attuazione della descrizione, consentendo la partecipazione anche della resistente, e tale prescrizione sia disattesa (altro…)

Leggi tutto
19/02/2017
Data sentenza: 03/12/2014
Registro : RG – 63499 –  2014
Tribunale di Torino, 5 Luglio 2016
Consulenza tecnica d’ufficio e revoca dell’ordine di esibizione di prove
L’ordine di esibizione relativo a prove documentali deve essere revocato qualora il consulente tecnico d’ufficio abbia motivatamente escluso la rilevanza...

L’ordine di esibizione relativo a prove documentali deve essere revocato qualora il consulente tecnico d’ufficio abbia motivatamente escluso la rilevanza di tali documenti ai fini del decidere.

Leggi tutto
09/02/2017
Data sentenza: 05/07/2016
Registro : RG – 22225 –  2012
Tribunale di Milano, 18 Gennaio 2016
Data sentenza: 18/01/2016
Registro : RG – 13625 –  2013
logo