In caso di contraffazione, qualora non sia possibile determinare altrimenti il lucro cessante del titolare del marchio, esso può essere liquidato in via equitativa applicando il criterio della royalty ragionevole ai sensi dell’art. 125, comma 2, c.p.i., in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso; ove le royalties si intendano dovute con cadenza periodica, la rivalutazione e gli interessi compensativi decorrono dalla scadenza di ciascuna rata figurativa. Il lucro cessante non può cumularsi con gli utili del contraffattore da restituire ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i., i quali spettano solo nella misura in cui siano superiori al risarcimento del lucro cessante; il danno emergente comprende le spese sostenute dal titolare per la pubblicità e per la tutela del proprio esercizio contro la contraffazione.
La nullità della consulenza tecnica d’ufficio per lesione del contraddittorio sui documenti esaminati dal consulente ha carattere relativo: deve essere eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, come accade quando gli eredi della parte che l’aveva sollevata, subentrati nel giudizio, restino contumaci. Il chiamato all’eredità che vi abbia rinunciato nelle forme di legge difetta di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria proposta contro gli eredi del contraffattore. La qualità di erede è accertata in via incidentale, e spetta al creditore provare fatti di accettazione tacita anteriori alla rinuncia, dopo la quale l’accettazione tacita non è più ammissibile; non vi rientrano la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare, che esercita il diritto di abitazione e di uso spettantegli ai sensi dell’art. 540 c.c. e non lo rende possessore di beni ereditari ai fini dell’art. 485 c.c., né le comunicazioni amministrative del decesso o i licenziamenti dei dipendenti di cui non sia provata l’anteriorità.
Con il d.l. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 24/2001, si è stabilito, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815, co. 2, c.c., che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Va, pertanto, esclusa la configurabilità dell’usura sopravvenuta, con la conseguenza che ove il tasso degli interessi concordato tra le parti del contratto bancario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
Nell’ambito di un’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., è inutilizzabile la c.t.u. contabile nella parte in cui sia finalizzata a svolgere indagini ricostruttive della documentazione copiosa e determinante depositata dalla parte in sede di apertura dei lavori peritali. Invero, essendo la c.t.u. uno strumento di conoscenza di fatti, ne deriva che possa avere ad oggetto solo fatti e documenti già versati in atti nel rispetto dell’art. 2697 c.c. La consulenza tecnica non può infatti diventare uno strumento con il quale le parti possono aggirare le decadenze dagli obblighi di allegazione fattuale e deposito documentale in cui sono eventualmente incorse.
È certamente inadempiente e come tale direttamente responsabile l’amministratore che abbia sistematicamente omesso il versamento di tributi e oneri previdenziali, al quale è tenuto ex art. 2392 c.c., gravando il bilancio della società di sanzioni ed interessi che non vi sarebbero stati in presenza di adempimento.
La produzione documentale, dopo la scadenza dei termini istruttori, al fine di dimostrare l'erroneità della c.t.u. è inammissibile, indipendentemente dal fatto che l’interesse a richiedere il parere prodotto sia sorto solo dopo il deposito della c.t.u. stessa.
La produzione di un documento dopo la scadenza dei termini istruttori, che sono perentori, è ammissibile solo se l’inosservanza del termine è dipesa da circostanze non imputabili alla parte.
L’erroneità di una c.t.u. non giustifica di per sé nuove produzioni, dal momento che la c.t.u. non introduce questioni nuove e non determina nuove esigenze difensive, ma piuttosto valuta le questioni tecniche che emergono dalle esigenze difensive espresse dalle parti; gli eventuali errori della consulenza sono quindi verificabili sulla base del materiale già acquisito senza necessità di ulteriore istruttoria.
Sussiste un vizio di nullità della descrizione quando il giudice di prime cure, autorizzando la misura nel contraddittorio delle parti, stabilisca le modalità di attuazione della descrizione, consentendo la partecipazione anche della resistente, e tale prescrizione sia disattesa (altro…)
L’ordine di esibizione relativo a prove documentali deve essere revocato qualora il consulente tecnico d’ufficio abbia motivatamente escluso la rilevanza di tali documenti ai fini del decidere.