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Sentenze con tag: contenuto nota integrativa

Corte d'appello di Cagliari, 28 Luglio 2026, n. 285/2025
Notifica dell’appello a società cancellata e invalidità della delibera di approvazione del bilancio
Qualora la cancellazione della società dal registro delle imprese durante il primo grado di giudizio non sia dichiarato né comunicato,...

Qualora la cancellazione della società dal registro delle imprese durante il primo grado di giudizio non sia dichiarato né comunicato, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, atteso il principio di ultrattività del mandato.

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21/12/2025
Data sentenza: 28/07/2026
Numero: 285/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Teresa Spanu
Relatore: Grazia Bagella
Registro : RG – 280 –  2021
Tribunale di Roma, 23 Febbraio 2023
Invalidità delle delibere di approvazione del bilancio e di ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2482 ter c.c.
All’assemblea convocata per la riduzione del capitale a fronte di perdite superiori ad un terzo devono essere sottoposti tre documenti:...

All’assemblea convocata per la riduzione del capitale a fronte di perdite superiori ad un terzo devono essere sottoposti tre documenti: la situazione patrimoniale aggiornata, la relazione dell’organo amministrativo e le osservazioni del collegio sindacale. La situazione patrimoniale dev’essere redatta secondo i medesimi criteri che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio.

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26/06/2023
Data sentenza: 23/02/2023
Registro : RG – 47131 –  2018
Tribunale di Torino, 11 Gennaio 2022
Sul contenuto della nota integrativa nelle operazioni realizzate con parti correlate
Se un’azienda viene gestita concludendo affari non a condizioni di mercato (e dunque, in certa misura, a vantaggio della controparte)...

Se un’azienda viene gestita concludendo affari non a condizioni di mercato (e dunque, in certa misura, a vantaggio della controparte) è necessario che tutti gli interessati (azionisti di minoranza, ma anche clienti, banche, fornitori, dipendenti, etc.) siano posti in condizione di essere di ciò informati. L’informativa dovrà quindi essere precisa e bene dettagliata. D’altro canto, è evidente che un’azienda che sottoscrive dei contratti con parti correlate sta operando secondo logiche particolari: di qui la necessità di chiare informazioni (nella fattispecie la nota integrativa, con la mera indicazione della parte correlata, della tipologia generale delle operazioni poste in essere, dell’importo complessivo di tutte le operazioni riguardanti ciascuna parte correlata, risultava carente delle informazioni necessarie per la comprensione dell’effetto dell’operazione e dell’impatto sul risultato economico dell’esercizio in termini di utili o perdita).

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22/01/2023
Data sentenza: 11/01/2022
Registro : RG – 20742 –  2018
Tribunale di Catania, 29 Dicembre 2016
Impugnazione della delibera di bilancio: la violazione dell’art. 2427 n. 19 c.c. non costituisce causa di nullità
La violazione della indicazione in nota integrativa della postergabilità di un finanziamento soci dà luogo ad una mera irregolarità e...

La violazione della indicazione in nota integrativa della postergabilità di un finanziamento soci dà luogo ad una mera irregolarità e non già ad una ipotesi di nullità; e ciò in quanto non vi è una falsa rappresentazione della situazione debitoria della società, quanto piuttosto una diversa rappresentazione del profilo temporale dei pagamenti.

L’azione di nullità (altro…)

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24/04/2022
Data sentenza: 29/12/2016
Registro : RG – 14269 –  2014
Corte d'appello di Milano, 22 Febbraio 2021
Approvazione del bilancio tra passività possibili e probabili
Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio è necessario distinguere ai sensi dell’art. 2424 bis, comma terzo, c.c. tra le...

Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio è necessario distinguere ai sensi dell’art. 2424 bis, comma terzo, c.c. tra le passività incerte, ma valutate solamente come possibili (per le quali non deve essere previsto alcun accantonamento), e le passività incerte, ma valutate come probabili (per le quali deve essere previsto un adeguato accantonamento). Tale valutazione di possibilità e non di probabilità dell’avverarsi di un rischio, da rendere al momento di predisposizione del bilancio, può essere desunta dalla lettura complessiva della nota integrativa, essendo perciò del tutto superflua un’affermazione esplicita in tal senso; ne consegue che una tale mancanza, solo formalistica, non possa minare la chiarezza, la veridicità e la correttezza del bilancio in quanto consente comunque a ciascun soggetto di conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell’esercizio. La stessa è pertanto inidonea a configurare un vizio suscettibile di determinare la violazione dell’art. 2423, comma 2, c.c. e quindi la nullità della delibera che approva il bilancio medesimo.

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22/09/2021
Data sentenza: 22/02/2021
Registro : RG – 558 –  2020
Tribunale di Milano, 20 Giugno 2019
Evidenza
Carenze informative nella nota integrativa e invalidità del bilancio
Ai sensi dell’art. 2427, n. 22-bis, c.c., l’informativa concernente le operazioni con parti correlate è dovuta nella nota integrativa del...

Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-bis, c.c., l’informativa concernente le operazioni con parti correlate è dovuta nella nota integrativa del bilancio solo se tali operazioni siano “rilevanti” e “non concluse a condizioni di mercato”. In caso di impugnativa del bilancio per mancata indicazione nella nota integrativa di tali operazioni, spetta al socio impugnante fornire concreti elementi dai quali possa desumersi la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge.
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08/01/2020
Data sentenza: 20/06/2019
Registro : RG – 60474 –  2015
Tribunale di Milano, 15 Dicembre 2014
Abuso del diritto di impugnazione del socio avverso delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio
L’art. 2427 punto 22bis cc non prevede affatto una analitica descrizione di “tutte” le operazioni concluse con parti correlate, ma...

L'art. 2427 punto 22bis cc non prevede affatto una analitica descrizione di "tutte" le operazioni concluse con parti correlate, ma solo di quelle che "siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato". A fronte di un tale dato normativo (altro…)

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06/03/2015
Data sentenza: 15/12/2014
Registro : RI – 57945 –  2013
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