L'art. 66 c.p.i. afferma il principio di territorialità sancendo che i diritti di brevetto conferiscono al titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. E' quindi contraffazione di brevetto italiano o di frazione italiana di brevetto UE sia la produzione in Italia di beni destinati all'esportazione, sia l'importazione per la vendita in Italia di beni prodotti all'estero. Non sono invece incluse nell'operatività della norma le condotte non poste in essere nel territorio dello Stato.
Chi lamenta la sottrazione di informazioni riservate, nella sua qualità di titolare della privativa non titolata di cui lamenta la violazione, è tenuto a dare la prova dell'esistenza di dette informazioni, oltre che dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi delineati dall'art. 98 cpi ossia dell'esistenza di informazioni che a) nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, dalle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
L’uso nuovo di una sostanza nota è in linea di principio brevettabile anche quando l’unica caratteristica nuova è il diverso uso della sostanza nota stessa, purché tale uso implichi un nuovo effetto tecnico descritto nel brevetto in esame e non prima riconosciuto. In tal caso la rivendicazione è da considerarsi nuova anche se l’effetto tecnico avrebbe potuto intrinsecamente essere ottenuto quando si fossero seguiti gli insegnamenti già noti.
E’ da ritenersi invalida (e ne va dichiarata la nullità con carico di annotazione della sentenza a cura dell’Ufficio Brevetti e Marchi) la frazione italiana di brevetti europei fondata sulla circostanza dedotta dai convenuti di essere titolare di un'invenzione del problema che la frazione del brevetto (altro…)
Il MOL (Margine Operativo Lordo) costituisce un elemento primario per la determinazione del danno risarcibile nel caso di abusiva utilizzazione di un brevetto di procedimento.
L’intervento volontario del terzo nei procedimenti cautelari è ammissibile in quanto il terzo assuma di essere pregiudicato nei suoi diritti o interessi a seguito del provvedimento cautelare reso inter alios. L’interesse si fonda sul pregiudizio che il terzo può subire dall’attuazione della misura cautelare e quindi dagli effetti attuativi del provvedimento. (altro…)
Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante (altro…)
L’equivalenza degli elementi, di cui deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'ambito di protezione delle rivendicazioni del brevetto ai sensi dell'art. 52 c.p.i., deve essere esclusa in presenza di invenzioni che presentano una differente tecnica strutturale (altro…)
In materia di contraffazione indiretta, presupposto necessario perché il terzo, produttore su commessa di prodotti semilavorati, concorra (altro…)