Ai fini del procedimento di descrizione, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza rispetto alla concessione di altre misure cautelari, dovendo essere apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Ne consegue che il soggetto che richiede la descrizione dovrà fornire elementi sufficienti ad individuare i diritti di privativa di cui si duole, ed altresì offrire elementi che inducano a sospettare lecitamente della violazione.
La contraffazione indiretta, disciplinata dall’art. 66 c.p.i., ha il fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si connotato di illiceità in forza della consapevolezza dell'autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata, data dall’impiego di quanto fornito nell'ambito di un procedimento brevettato, o, comunque, dell'obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto. Deve dunque considerarsi contraffazione indiretta di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione, purché il terzo sia consapevole - oltre che dell'idoneità - anche della destinazione di tali mezzi all'attuazione dell'invenzione.
La corretta valutazione dell'attività inventiva di un documento brevettuale non può ridursi alla mera combinazione di insegnamenti diversi presenti in un documento o ad apodittiche affermazioni su possibili modifiche da apportare alle apparecchiature note per arrivare senza sforzo inventivo all'invenzione rivendicata. Quindi la sinergia funzionale delle rivendicazioni brevettuali deve indurre a valutarne l'aspetto inventivo non in modo separato, secondo l'approccio ai problemi parziali, ma appunto in funzione del loro scopo sinergico.
I presupposti per la configurazione della contraffazione indiretta "contributory infringement" sono due: la specifica destinazione dei mezzi offerti all'attuazione dell'invenzione e la consapevolezza di tale specifica destinazione da parte di chi li offre. In particolare, nel caso di prodotti in commercio, l'illecito si concretizza solo a fronte della dimostrata attiva partecipazione all'attuazione dell'illecito da parte dell'utente finale.
Costituisce contraffazione di brevetto produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato, quando ricorrono queste due condizioni: le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano destinate univocamente a far parte di questo macchinario; queste componenti siano appunto quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza economica di quanto brevettato.
Integra un episodio di predivulgazione rilevante ai fini dell'art. 46 c.p.i. solamente quella divulgazione generalizzata ed aperta a qualsiasi interessato o al vasto pubblico; non costituisce per contro divulgazione la presentazione di (altro…)
In materia di contraffazione indiretta, presupposto necessario perché il terzo, produttore su commessa di prodotti semilavorati, concorra (altro…)