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Sentenze con tag: contratto di compravendita di azioni

Corte d'appello di Venezia, 1 Ottobre 2024, n. 57/2024
Il collegamento negoziale tra finanziamento e acquisto di azioni proprie ex art. 2358 c.c.
Per i fini di cui all’art. 2358 c.c., un finanziamento è qualificabile come operazione di assistenza finanziaria nella misura in...

Per i fini di cui all'art. 2358 c.c., un finanziamento è qualificabile come operazione di assistenza finanziaria nella misura in cui risulta correlato, anche sulla base di elementi indiziari, al contemporaneo acquisto di azioni della banca. Il divieto di fare prestiti per l'acquisto di azioni proprie è di carattere assoluto e va inteso in senso ampio per cui è sufficiente che il nesso tra il prestito e l'acquisto di azioni proprie sia strumentale al raggiungimento dello scopo vietato, senza necessità di un vero e proprio mutuo di scopo o di un collegamento contrattuale esplicitamente dichiarato dalle parti. E' al contrario sufficiente verificare che i due negozi siano di fatto tra loro intenzionalmente legati dalle parti e siano quindi, nella loro connessione fattuale, lesivi di fatto o in potenza dell'integrità del patrimonio sociale.

L'art. 2358 risulta applicabile anche alle società cooperative e alle banche popolari in quanto la ratio della norma è in funzione dell'esigenza di carattere generale di preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società. Come tale, ai sensi dell'art. 2519 c.c., l'art. 2358 c.c. - norma imperativa di grado elevato - risulta applicabile anche alle cooperative in quanto la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono le loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.

Nell'ipotesi di deposito di atti in formato diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità occorre fare applicazione del principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., in base al quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

La violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra-petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o del tutto diverso da quello domandato.

L'art. 83 TUB implica una coincidenza tra la posizione creditoria e quella di attore nell'iniziativa processuale svolta nei confronti della banca convenuta, coincidenza che non trova riscontro nel caso di azioni di accertamento negativo in cui si discute di diritti della banca di cui l'attore chiede l'accertamento dell'inesistenza posto; in tal caso, infatti, la situazione dedotta in giudizio non è "contro la banca" ma è una posizione di vantaggio della banca contestata dall'attore in prevenzione. Rispondendo all'esigenza di assicurare la par condicio creditorum, l'art. 83, comma 3 TUB deve intendersi pertanto riferito a tutte quelle azioni destinate ad incidere sullo stato passivo per la posizione creditoria fatta valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione delle azioni di accertamento negativo che non determinano alcuna incidenza sullo stesso.

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07/03/2026
Data sentenza: 01/10/2024
Numero: 57/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Caterina Passarelli
Registro : RG – 104 –  2022
Tribunale di Milano, 7 Luglio 2017
Omessa denuntiatio a favore dei soci prelazionari
Nell’ambito della vendita di azioni, qualora lo statuto preveda una procedura di denuntiatio a tutela del diritto di prelazione dei...

Nell'ambito della vendita di azioni, qualora lo statuto preveda una procedura di denuntiatio a tutela del diritto di prelazione dei soci e ponga il relativo onere a carico del socio alienante, spetterà a quest’ultimo attivarsi per verificare l’interesse di altri soci all'acquisto delle azioni, pena l’inesigibilità dell’obbligazione di pagamento del prezzo per colpa dello stesso creditore [nel caso di specie il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore del socio venditore per mancato assolvimento dell’onere della comunicazione ai soci titolari del diritto di prelazione].

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20/04/2022
Data sentenza: 07/07/2017
Registro : RG – 65240 –  2014
Tribunale di Milano, 7 Luglio 2017
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una...

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (altro…)

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20/04/2022
Data sentenza: 07/07/2017
Registro : RG – 65240 –  2014
Tribunale di Milano, 7 Ottobre 2021
Compravendita di azioni e carenza di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012
L’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 costituisce eccezione al principio generale di cui all’art. 4 co. 1 e deve...

L'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 costituisce eccezione al principio generale di cui all'art. 4 co. 1 e deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di diverse convenzioni, la persona che abbia il domicilio in uno stato membro, possa essere convenuta in un altro stato membro da individuare, ove si verta in materia di compravendita di beni, con riferimento al "luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio", individuato, a sua volta in modo cogente, nel "luogo, situato in uno stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto". [In tema di compravendita di azioni, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo pendente tra due società domiciliate in Lussemburgo, il Tribunale ha escluso che, in difetto di pattuizioni, il luogo di consegna dei beni rilevante ai sensi dell'art. 7 let. b) possa identificarsi con il luogo di conclusione del contratto - nel caso di specie, Milano, e quindi l'Italia -, dovendo invece coincidere con il luogo della consegna materiale (cfr. Cass., sez. un., n. 32362/2018). Considerato che, pure in assenza di previsioni, in base al contratto, sulle azioni doveva costituirsi pegno a garanzia del pagamento integrale del prezzo, con consegna delle stesse ad un notaio lussemburghese e, in ogni caso, che, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - i.e. il pagamento del prezzo -, rilevante ai sensi dell'art. 7 let. a), era il Lussemburgo, avendo le società ivi la propria sede e domicilio, il Tribunale ha negato l'esistenza di un collegamento idoneo a fissare la giurisdizione italiana].

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05/03/2022
Data sentenza: 07/10/2021
Tribunale di Milano, 16 Novembre 2018
Contratto di compravendita di quote per persona da nominare
Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., in un  contratto di compravendita di quote per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del...

Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., in un  contratto di compravendita di quote per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina da parte dell'acquirente, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo quindi considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al venditore ed unico legittimato passivo di un'eventuale azione contrattuale di quest'ultimo (cfr. Cass. nn. 7217/2013; 9595/2015 e 23077/2009).

 

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20/02/2019
Data sentenza: 16/11/2018
Registro : RG – 23031 –  2014
Tribunale di Roma, 19 Giugno 2017
Garanzia della consistenza e caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale
Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica...

Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta (altro…)

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30/01/2018
Data sentenza: 19/06/2017
Registro : RG – 74477 –  2014
Tribunale di Milano, 21 Luglio 2017
Evidenza
Avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. anche in caso di mutamento dell’interesse della parte nel corso del rapporto
La fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. deve essere applicata, a fini di riequilibrio dell’assetto negoziale, anche quando l’interesse...

La fictio di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. deve essere applicata, a fini di riequilibrio dell’assetto negoziale, anche quando l'interesse di una parte si modifichi nel corso del rapporto fino a risultare in concreto contrario all'avveramento della condizione. (altro…)

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24/10/2017
Data sentenza: 21/07/2017
Registro : RG – 17821 –  2014
Tribunale di Milano, 5 Maggio 2017
Data sentenza: 05/05/2017
Registro : RG – 18616 –  2016
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