Nel procedimento cautelare volto a ottenere l’adempimento di obblighi contrattuali, il periculum in mora non è integrato da pregiudizi di natura patrimoniale legati a contestati inadempimenti, che possono essere fatti valere nel giudizio di merito, quando il ricorrente non specifichi se e in quale misura l’adempimento richiesto varrebbe a evitare il pregiudizio lamentato [obblighi di assistenza tecnica, fornitura di ricambi e ritiro delle batterie difettose, sopravvissuti alla risoluzione di un contratto di fornitura di kit di elettrificazione per veicoli commerciali; danno prospettato sulla base di proiezioni della stessa ricorrente, che disponeva di uno stock di batterie e aveva rifiutato di acquistare servizi di diagnostica aggiuntivi a un costo inferiore al danno lamentato].
L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che pone a carico della parte la cui impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trova applicazione anche al reclamo cautelare, attesa la natura di impugnazione attribuibile a tale procedimento.
La legge 1998 n. 192 che vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice, non costituisce deroga al principio di autonomia contrattuale ma applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (principio che si sostanzia, tra l'altro, in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali atteso il generale dovere extracontrattuale del “neminem laedere”) e ciò in quanto la stessa prende in considerazione soltanto la condotta dell’impresa che approfitti di una situazione di forza economica e sanziona solo quelle condotte che si concretano in un abuso.
Si è sottolineato che consentire una condotta posta in essere nell’ambito di un rapporto contrattuale che desse luogo ad un considerevole sacrificio in capo ad una delle parti non solo sarebbe in contrasto con i principi di cui sopra per l’impresa debole del rapporto ma sarebbe anche dannosa per il sistema nel suo complesso in quanto suscettibile di scoraggiare altre imprese a porre in essere/subentrare in quei contratti: la rispondenza alle esigenze delle imprese di questi contratti verrebbe infatti tradita da un meccanismo di funzionamento contrattuale che ne decreterebbe ben presto il fallimento sul mercato.
Quanto alle figure sintomatiche di abuso, è altrettanto noto che oltre a quelle esemplificativamente previste dalla legge stessa (rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare /imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie/ interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto) altre sono enucleabili e sono state enucleate (quali, per esempio, il recesso pur contrattualmente previsto ma secondo modalità/ragioni/tempi del tutto arbitrari e il rifiuto di modificare condizioni contrattuali divenute ingiustificatamente gravose) mentre non vi è abuso quando le condotte rispondono a precise e non egoistiche esigenze imprenditoriali.
In materia Antitrust, qualora nel contratto di fornitura di merci sia espressamente stabilito il divieto di trasferire il bene ad un Paese diverso da quello di destinazione, il solo fatto dell'avvenuto sdoganamento e trasferimento del medesimo presso i magazzini di altro Paese, seppur in via transitoria, implica violazione delle obbligazioni contrattuali e consente alla società fornitrice l'interruzione dei rapporti commerciali, non rilevando tale condotta come rifiuto a contrarre sanzionabile quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.