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Sentenze con tag: convalida del marchio

Tribunale di Milano, 12 Gennaio 2026, n. 2994/2024
La convalida del marchio e l’istituto della sospensione necessaria. Il caso Valentino.
L’istituto della c.d. convalidazione, non rappresenta né una perdita del diritto all’uso del proprio marchio, né una forma di acquisto...

L'istituto della c.d. convalidazione, non rappresenta né una perdita del diritto all'uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all'uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra una ipotesi di decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o contraffazione. La convalidazione introduce una preclusione all'esercizio tardivo dell'azione (di nullità o contraffazione) per il fatto che la stessa non sia stata esercitata nel termine preposto, lasciando impregiudicata ogni questione di validità o nullità del marchio posteriore nei confronti dei terzi; e disponendo soltanto, come avvertito da attenta dottrina, che il suo titolare rimasto inerte è decaduto dal diritto di difendere l'uso monopolistico del marchio nei confronti di colui del quale ha tollerato l'abuso. L'eccezione di convalida del marchio è un'eccezione in senso stretto e deve quindi a pena di decadenza essere proposta nel primo atto difensivo.

Ai sensi dell'art. 819 ter, comma 2, c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo non trova applicazione l'art. 295 c.p.c., sicché il giudice ordinario non può sospendere il giudizio in ragione della pregiudizialità della causa pendente dinanzi agli arbitri.

La sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., può essere disposta soltanto quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di un'altra causa, nel senso che la definizione di quest'ultima abbia portata pregiudiziale in senso stretto rispetto alla prima, e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di esaurire, in tutto o in parte, il thema decidendum del giudizio da sospendere. Tale rapporto postula l'esistenza non già di un mero collegamento fra diverse statuizioni, derivante da una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di questioni di diritto da risolvere per la loro adozione, ma di un nesso logico-giuridico per cui la decisione della causa pregiudiziale, oltre ad investire un antecedente necessario di quella pregiudicata, sia suscettibile di spiegare in quest'ultimo efficacia di giudicato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, risolvendosi la sospensione in un diniego, seppure temporaneo, di giustizia, l'istituto della sospensione necessaria risulta progressivamente abbandonato a favore del principio dell'autonomia di ciascun processo, che deve indurre il giudice a privilegiare strumenti alternativi alla sospensione, in linea con la regola costituzionale del giusto processo di durata ragionevole, che impone, non solo rigore nella verifica della stretta pregiudizialità giuridica, ma che comunque ritiene che quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. poiché il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria sia l'autorità della sentenza di primo grado.

A proposito dell'astratta possibilità che, con riguardo ad una medesima condotta si ravvisi il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, per orientamento consolidato da tempo della giurisprudenza anche di legittimità, suole dirsi che il debitore, autore del danno ingiusto, risponde "a doppio titolo", ossia per violazione del preesistente vincolo obbligatorio e, insieme, per inosservanza del generale precetto del neminem laedere canonizzato nell'art. 2043 cod. civ.. La duplicità di titolo comporta un diverso atteggiarsi della fase attuativa del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento (essendo distinto il regime per ciascuna delle azioni), ma rimangono identici gli elementi genetici del rapporto stesso, ossia gli elementi di fatto soggettivo (dolo o colpa) ed oggettivo (condotta antigiuridica e danno) che determinano entrambe le forme di responsabilità. Dal che consegue che la pretesa risarcitoria fondata su tali elementi di fatto (soggettivo ed oggettivo), che costituiscono la causa petendi, è unica per le due azioni giudiziarie, contrattuale e aquiliana.  Questo significa che se la condotta è identica, invocare l’una o l’altra delle responsabilità può valere a sfruttarne il diverso regime (in tema di distribuzione dell'onere della prova dell'elemento soggettivo).

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28/07/2025
Data sentenza: 12/01/2026
Numero: 2994/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Alessandra Dal Moro
Registro : RG – 22111 –  2019
Tribunale di Milano, 16 Gennaio 2024, n. 483/2024
Procedibilità e improcedibilità delle domande relative a un marchio in titolarità di una società fallita
È da ritenersi procedibile di fronte alla Sezione specializzata in materia di Impresa la domanda di nullità del marchio in...

È da ritenersi procedibile di fronte alla Sezione specializzata in materia di Impresa la domanda di nullità del marchio in titolarità di una società medio tempore fallita, proposta con un’azione dichiarativa della nullità del marchio, a cui non consegue alcun obbligo restitutorio, ma soltanto l'inibitoria relativa all’uso del medesimo, poiché non è ravvisabile alcun rapporto di strumentalità necessaria con richieste restitutorie o di condanna al pagamento di somme che potrebbero comportare un depauperamento del patrimonio fallimentare. Ugualmente è procedibile, anche in caso di fallimento, la domanda di accertamento della contraffazione e degli illeciti concorrenziali cui consegue l’emanazione di provvedimenti inibitori.

Non sono procedibili l’azione di rivendica ex art. 118 c.p.i. e la domanda di trasferimento delle registrazioni e dei domain names, in quanto la regola dell'assoggettamento al concorso formale di ogni credito, dettata dall'art.52 L.F., con nesso di strumentalità e complementarità rispetto al divieto delle azioni esecutive individuali, ex art.51 L.F., non consente la proposizione in sede ordinaria di azione di condanna o anche di accertamento, prodromica ad azione di condanna, perché nessuna fattispecie satisfattoria di posizioni creditorie particolari, incidente con effetto depauperatorio sul patrimonio del fallito vincolato al soddisfacimento paritetico dei creditori può legittimamente trovare luogo al di fuori del concorso.

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10/04/2025
Data sentenza: 16/01/2024
Numero: 483/2024
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Anna Bellesi
Registro : RG – 479 –  2017
Tribunale di Roma, 21 Maggio 2020, n. 7567/2020
Legittimazione all’azione di nullità di un marchio; nullità per uso precedente del segno e decorrenza del termine per la la convalidazione
Poiché secondo l’art. 122 c.p.i. l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio può essere esercitata da chiunque...

Poiché secondo l’art. 122 c.p.i. l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, tra le parti legittimate è da annoverare anche il licenziatario del diritto di proprietà industriale.

In conformità all’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del segno (identico o simile) inficia il carattere di novità del marchio registrato successivamente qualora il primo segno abbia assunto notorietà esorbitante l’ambito meramente locale; sul punto, deve compiersi una valutazione complessiva, che tenga conto dell’ambito di svolgimento dell’attività imprenditoriale e dell'investimento pubblicitario da parte di chi invoca la tutela del preuso. La mera conoscenza del preuso di un segno da parte di chi ha successivamente registrato un marchio identico o simile non è, però, di per sé sufficiente ad integrare anche il requisito della malafede, qualora non sia fornita la prova del fatto che la registrazione del marchio sia stata operata specificamente al fine di pregiudicare le altrui aspettative di tutela ovvero con l’intenzione di approfittare dell'accreditamento presso il pubblico già conseguito dal titolare del primo segno non registrato.

Deve ritenersi preferibile l’interpretazione del disposto dell’art. 28 c.p.i. secondo la quale ai fini della convalidazione del marchio il termine quinquennale debba computarsi con decorrenza dalla data di registrazione di esso.

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21/03/2025
Data sentenza: 21/05/2020
Numero: 7567/2020
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Laura Centofanti
Registro : RG – 29855 –  2017
Tribunale di Milano, 5 Novembre 2014
Evidenza
Giudizio di nullità del marchio ed azione di contraffazione
La corrispondenza nel contenuto sostanziale tra le regole in materia di efficacia invalidante dei marchi anteriori, ai fini del giudizio...

La corrispondenza nel contenuto sostanziale tra le regole in materia di efficacia invalidante dei marchi anteriori, ai fini del giudizio di novità, e quelle in materia di ambito di protezione degli stessi ai fini del giudizio di contraffazione impone di considerare (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 05/11/2014
Registro : RG – 46663 –  2010
Tribunale di Milano, 4 Marzo 2014
Decadenza per non uso di un marchio comunitario e convalida
L’istituto della priorità ha la funzione di consentire al richiedente di disporre di un “periodo di riflessione” durante il quale...

L'istituto della priorità ha la funzione di consentire al richiedente di disporre di un “periodo di riflessione” durante il quale valutare l'ambito territoriale in cui ricercare effettivamente la tutela, evitando di dover depositare contemporaneamente le domande in tutti i Paesi di interesse potenziale, mantenendo comunque salvo il requisito della novità nei vari Paesi (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 04/03/2014
Registro : RG – 35716 –  2012
Tribunale di Milano, 28 Gennaio 2016
Pre-uso del marchio e convalida del marchio successivamente registrato
Nel giudizio di contestazione di uso di marchio, la dedotta circostanza di parte convenuta del “preuso” del marchio all’interno del...

Nel giudizio di contestazione di uso di marchio, la dedotta circostanza di parte convenuta del “preuso” del marchio all’interno del territorio, anche attraverso la sua pacifica utilizzazione, supportano (altro…)

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07/02/2017
Data sentenza: 28/01/2016
Registro : RG – 19949 –  2016
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