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Sentenze con tag: convocazione assemblea

Tribunale di Brescia, 26 Agosto 2026, n. 2757/2024
Impugnazione di delibera assembleare di Srl: bilancio, convocazione e compensi degli amministratori
Ove l’avviso di convocazione dell’assemblea di S.r.l. indichi una prima e una seconda convocazione e la deliberazione sia assunta soltanto...

Ove l'avviso di convocazione dell'assemblea di S.r.l. indichi una prima e una seconda convocazione e la deliberazione sia assunta soltanto in seconda convocazione, il rispetto del termine statutario di preavviso va verificato con riguardo alla data di effettiva celebrazione dell'assemblea; è dunque regolare la convocazione quando tra l'invio dell'avviso e la data della seconda convocazione sia comunque rispettato il termine statutario e, in conformità allo statuto, l'assemblea deliberi in prima e in seconda convocazione con le stesse maggioranze.

La società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. non è tenuta a fornire tutte le informazioni previste dall'art. 2427 c.c. per il bilancio ordinario; qualora, tuttavia, gli amministratori inseriscano volontariamente informazioni non obbligatorie, queste devono comunque rispondere ai requisiti di chiarezza, correttezza e prudenza ex art. 2423 c.c. L'obbligo informativo sulla continuità aziendale ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c. è assolto ove la nota integrativa dichiari che l'azienda opera in continuità e che nessuna deroga consentita dalla normativa emergenziale pandemica è stata applicata. Le valutazioni prospettiche su andamento dell'attività, concorrenza, rischi di mercato e investimenti rientrano nella discrezionalità degli amministratori e, pur potendo non essere condivise, non integrano di per sé violazioni di legge o di principi contabili.

Integra violazione dei principi di chiarezza e correttezza del bilancio l'omessa indicazione in nota integrativa delle quote di ammortamento ordinarie e ridotte e della sospensione degli ammortamenti consentita dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies, D.L. "Agosto"), ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c. e del principio contabile OIC 16; tale violazione è tanto più rilevante ove, senza la riduzione degli ammortamenti, il bilancio avrebbe chiuso in perdita anziché in utile. Parimenti, l'art. 2425, comma 1, c.c. prevede che alla voce A4) del conto economico siano iscritti "gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" senza distinguere tra realizzazione di nuovi beni e lavori su beni preesistenti, sicché le manutenzioni straordinarie eseguite con risorse aziendali su un cespite preesistente vanno evidenziate in tale voce; non è conforme ai principi legali e contabili la capitalizzazione diretta a cespite senza transito dal conto economico, anche qualora il bene sia stato ceduto nel medesimo esercizio.

Le materie consequenziali e accessorie a quelle indicate nell'ordine del giorno che possono essere trattate dall'assemblea pur senza specifica indicazione sono quelle collegate da consequenzialità necessaria alle materie espressamente indicate. Pertanto, ove lo statuto preveda che l'assemblea "possa" assegnare l'indennità, senza imporne l'attribuzione né la contestualità rispetto alla nomina, la delibera di nomina e quella di assegnazione dell'indennità sono legate da un mero rapporto di consequenzialità logica ma non da un rapporto di accessorietà o consequenzialità necessaria. La delibera di quantificazione del compenso all'amministratore, inoltre, non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell'amministratore-socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un interesse personale, non comporta di per sé un pregiudizio all'interesse sociale - pregiudizio che deve essere specificamente allegato e provato, non essendo sufficiente una prospettazione meramente ipotetica e generica.

Non consegue all'accoglimento dell'impugnativa di bilancio la cancellazione dal registro delle imprese della sua pubblicazione; la pubblicità della decisione sulla impugnazione del bilancio è, infatti, garantita dal disposto dell'art. 2378, ultimo comma, c.c., che onera gli amministratori della richiesta di iscrizione, nel registro delle imprese, del dispositivo della decisione.

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25/08/2026
Data sentenza: 26/08/2026
Numero: 2757/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RG – 11964 –  2021
Corte d'appello di Catanzaro, 26 Agosto 2026, n. 855/2025
Società cooperativa: convocazione assembleare, giusta causa di revoca dell’amministratore e legittimazione all’impugnazione
In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale...

In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale può essere effettuata anche dal singolo sindaco, ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., in sostituzione degli amministratori inattivi, dovendosi distinguere tale ipotesi dal generale potere sostitutivo attribuito collegialmente al collegio sindacale dall’art. 2406 c.c., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dei medesimi nella convocazione dell’assemblea. Ne consegue la piena validità della convocazione effettuata dal solo Presidente del Collegio Sindacale.

Costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore qualunque condotta che, incidendo negativamente sull'affidamento riposto in ordine alla capacità e alle attitudini dell'organo gestorio, valga a farne venire meno il rapporto di fiducia con la compagine societaria così da impedirne la ulteriore prosecuzione, quali l'inerzia nella sostituzione degli amministratori dimissionari, la convocazione di assemblee e consigli di amministrazione con soggetti non più in carica, la redazione e trasmissione agli organi competenti, agli istituti bancari e ai soggetti committenti di verbali o deliberazioni inesistenti o nulle e la mancata consegna dei libri contabili. Tali condotte, ove integrino gravi e ripetute negligenze nell'esercizio delle funzioni gestionali e violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto sociale e statutario, possono altresì giustificare l'esclusione del socio.

Il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2377, comma 2, c.c., spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) quale organo collegiale e non ai singoli amministratori individualmente considerati. Ne consegue che il singolo consigliere revocato non è legittimato ad impugnare la delibera di revoca, non essendo titolare di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata al mantenimento o alla reintegrazione nella carica, spettandogli esclusivamente la tutela risarcitoria prevista dall'art. 2383, comma 3, c.c. in caso di revoca priva di giusta causa.

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22/07/2026
Data sentenza: 26/08/2026
Numero: 855/2025
Carica: Presidente
Giudice: Alberto Nicola Filardo
Relatore: Teresa Barillari
Registro : RG – 150 –  2019
Tribunale di Brescia, 8 Aprile 2025
Decesso di un socio amministratore nel cda bipersonale: limiti ai poteri del superstite
L’ipotesi della decadenza dell’intero consiglio di amministrazione per dimissioni di uno dei due componenti non è equiparabile, in assenza di...

L’ipotesi della decadenza dell’intero consiglio di amministrazione per dimissioni di uno dei due componenti non è equiparabile, in assenza di diversa disposizione statutaria, all’ipotesi del decesso di uno dei due componenti del consiglio di amministrazione.

Nel caso di consiglio di amministrazione composto da due soggetti - nonché gli stessi soci - qualora uno deceda, l’altro non può chiedere la nomina di sé stesso quale amministratore della società all’Autorità Giudiziaria. Piuttosto, è onere del socio superstite provvedere alla convocazione dell’assemblea, eventualmente previo esperimento - sempre che ne ricorrano i presupposti nel caso concreto - dell’azione interrogatoria o previa nomina di un curatore dell’eredità giacente; in subordine, al socio spetterà l’onere di attivarsi per far accertare all’autorità giudiziaria il verificarsi della causa di scioglimento.

Nel caso di consiglio di amministrazione composto da due soggetti - nonché gli stessi soci - qualora uno deceda, l’altro non può chiedere la nomina di sé stesso quale “curatore speciale” della società all’Autorità Giudiziaria per la gestione temporanea dell’impresa. Ciò in ragione del fatto che la figura del curatore speciale è prevista dall’ordinamento, all’art. 78 c.p.c., con l’esclusiva finalità processuale di dotare di rappresentanza o di assistenza soggetti che ne siano privi, o per i quali si siano verificate situazioni di conflitto di interessi.

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07/03/2026
Data sentenza: 08/04/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Davide Scaffidi
Registro : RG – 3458 –  2025
Tribunale di Brescia, 26 Agosto 2026
Inapplicabilità dell’art. 2367 c.c. alle società a responsabilità limitata
Appare inestensibile la disciplina prevista dall’art. 2367 c.c., in tema di s.p.a., stante il mancato richiamo nella disciplina novellata delle...

Appare inestensibile la disciplina prevista dall’art. 2367 c.c., in tema di s.p.a., stante il mancato richiamo nella disciplina novellata delle s.r.l. Invero, la riforma del 2003 ha differenziato fortemente la disciplina delle s.r.l. da quella delle s.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicompensività della normativa sulla s.r.l. induce a escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo de quo: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari. L’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la s.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria.

Il meccanismo alternativo può correttamente essere individuato nel potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell'organo di gestione.

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24/02/2026
Data sentenza: 26/08/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RG – 4570 –  2024
Tribunale di Bologna, 10 Novembre 2025
Convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci e limiti al potere di rifiuto degli amministratori
In tema di convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci, ai sensi dell’art. 2367 c.c., gli organi di gestione non possono...

In tema di convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci, ai sensi dell’art. 2367 c.c., gli organi di gestione non possono rifiutare la convocazione per ragioni di opportunità o di merito, ma solo quando la questione che il socio intende sottoporre all’assemblea sia illecita, impossibile o estranea alla competenza assembleare. Gli amministratori possono pertanto limitarsi a verificare la legittimazione del socio richiedente, la correttezza procedurale dell’istanza, l’assenza di abuso manifesto e la legittimità degli argomenti proposti all’ordine del giorno

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16/02/2026
Data sentenza: 10/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RVG – 8528 –  2024
Tribunale di Milano, 26 Agosto 2026
Presupposti per l’accertamento dello stato di scioglimento di una S.r.l. da parte del Tribunale
Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell’accertamento dello stato di scioglimento e...

Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell'accertamento dello stato di scioglimento e dell'apertura della liquidazione della società allorché tale esito sia percorribile in via autonoma dal socio (ricorrente) titolare di una quota qualificata del capitale sociale tale da attribuirgli la facoltà di convocare direttamente l’assemblea, acclarare la causa di scioglimento ex art. 2485, comma 2, c.c., e nominare il liquidatore, dotato di tutti i poteri di legge.

Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale in caso di inesperienza dell'unico socio superstite a gestire la società, circostanza che non integra certamente l’impossibilità giuridica o materiale ma comunque, oggettiva, assoluta e definitiva di perseguire l’oggetto sociale.

Non ricorre la fattispecie di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. che prevede lo scioglimento delle società a responsabilità limitata nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea allorché l’organo assembleare non risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali.

In caso di società a responsabilità limitata partecipata da due soci, il decesso di uno dei due soci senza che ne sia stata accettata l'eredità da parte di alcuno, non è ostativo alla convocazione dell’assemblea da parte dell'altro socio superstite detentore di una partecipazione qualificata a tale titolo, potendo egli chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c. al quale comunicare la convocazione dell’assemblea dei soci.

 

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17/08/2025
Data sentenza: 26/08/2026
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Alima Zana
Registro : RVG – 12435 –  2024
Tribunale di Milano, 18 Gennaio 2025
Convocazione assembleare e revoca dell’amministratore nelle S.r.l.: poteri dei soci e limiti applicabili
Nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2479, comma 1, c.c., i soci che rappresentano almeno un terzo del...

Nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2479, comma 1, c.c., i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono sottoporre specifici argomenti alla decisione dell’assemblea; tale prerogativa include, in via interpretativa, anche il potere di convocare direttamente l’assemblea, ancorché in deroga a disposizioni statutarie che riservino tale competenza all’organo gestorio.
Ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 2, c.c., la nomina degli amministratori rientra tra le materie riservate all’assemblea dei soci, dovendosi ritenere inclusa, in via interpretativa, anche la facoltà di revoca.
La deliberazione di revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea costituisce un atto discrezionale, liberamente adottabile anche ad nutum. La sua legittimità non è condizionata alla sussistenza di una giusta causa, la cui eventuale assenza rileva esclusivamente ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c., disposizione pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata. Tale discrezionalità incontra tuttavia il limite dell’abuso del diritto, che si configura come limite esterno alla facoltà dell’assemblea di revocare l’amministratore.

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18/05/2025
Data sentenza: 18/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 40174 –  2024
Tribunale di Milano, 10 Febbraio 2024
Poteri di convocazione dell’assemblea e di esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata
I soci di società a responsabilità limitata, che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, possono sottoporre alla decisione assembleare...

I soci di società a responsabilità limitata, che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, possono sottoporre alla decisione assembleare determinati argomenti ex art. 2749, comma 1, c.c., rientrandovi dunque anche, per via estensiva, il potere di convocazione diretta su quegli stessi argomenti, anche in contrasto con la diversa opinione degli amministratori. Tale potere, peraltro, è configurato anche in deroga alle diverse previsioni statutarie -che non possono dunque neutralizzare, comprimendolo, tale diritto attribuito al singolo socio-, e comunque senza necessità di ricorrere ad alcun provvedimento del Tribunale, non essendo prevista con riferimento alle società a responsabilità limitata una norma quale l’art. 2367 c.c. dettata per le società per azioni.

L'art. 2473 c.c. richiede, ai fini dell'individuazione statutaria di cause di esclusione dei soci, il duplice requisito della specificità e della giusta causa: la specificità delle cause di esclusione statutarie è finalizzata ad ovviare possibili abusi degli altri soci e compendia l'impossibilità di prevedere una generica causa di esclusione per “gravi inadempienze”, dovendo essere specificate quelle particolari condotte ritenute idonee a determinare la risoluzione del rapporto sociale, affinché l'esclusione del socio non dipenda dalla mera volontà della maggioranza, ma si configuri come conseguenza rispetto al verificarsi di circostanze previste ex ante nell'atto costitutivo e corrispondenti ad un catalogo statutario; la giusta causa, invece, limita le ipotesi in cui sia possibile escludere il socio, legittimando tale deliberazione solamente al verificarsi di condotte realmente idonee a compromettere le finalità sociali, ossia scelte che - pur previste nello Statuto - siano incompatibili con la prosecuzione del rapporto di fiducia.

In ossequio al requisito di specificità delle cause statutarie di esclusione, deve ritenersi contraria alla legge la previsione statutaria che non individui specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa e lasci alla discrezionalità dei soci la decisione in relazione all'esclusione medesima,

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28/04/2025
Data sentenza: 10/02/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 21405 –  2024
Tribunale di Torino, 3 Giugno 2024
Sospensione cautelare dell’assemblea dei soci di una s.p.a.
A fronte di una prospettazione fattuale non manifestamente infondata nella quale si paventi una abusiva convocazione dell’assemblea dei soci di...

A fronte di una prospettazione fattuale non manifestamente infondata nella quale si paventi una abusiva convocazione dell'assemblea dei soci di una s.p.a., qualora sia possibile ravvisare la sussistenza del periculum in mora e la necessità di provvedere con urgenza, il tribunale può disporre la sospensione dell'assemblea dei soci ordinando che l'assemblea non venga tenuta.

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01/08/2024
Data sentenza: 03/06/2024
Registro : RG – 9630 –  2024
Tribunale di Milano, 29 Gennaio 2024
Nullità della delibera assunta dall’assemblea tenutasi in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione
La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare è diversa a seconda della pronuncia che si intenda conseguire e del tipo...

La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare è diversa a seconda della pronuncia che si intenda conseguire e del tipo di società cui la delibera perviene. In caso di vizi suscettibili di produrre l’annullabilità della delibera nelle s.r.l. è legittimato ad agire, ex art 2479 ter c.c., ogni socio assente, dissenziente o astenuto, ciascun amministratore, l’organo di controllo. La qualifica di socio si acquista nei rapporti societari interni all’organizzazione dell’ente dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’ufficio del registro delle imprese, stante il disposto dell’art 2470 c.c.

La formula normativa dell’art. 2479 ter c.c., prevedente la impugnabilità nel più ampio termine di tre anni delle decisioni dei soci di s.r.l. prese in assoluta mancanza di informazione, non si differenzia da quella parallela in materia di s.p.a. e contenuta nel primo comma dell'art. 2379 c.c. lì dove commina la nullità delle deliberazioni, tra l'altro, assunte nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, casi che il terzo comma dello stesso articolo precisa non possono configurarsi quando la convocazione non manca ma è solo irregolare, provenendo comunque l'avviso da un componente dell'organo amministrativo. In sostanza, nell'ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l. la assoluta mancanza di informazione va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa di mancanza assoluta di convocazione.

La circostanza che l’assemblea si tenga in altro luogo da quello indicato nell’avviso di convocazione comporta la nullità della delibera, in quanto assunta in assenza assoluta di informazione.

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13/05/2024
Data sentenza: 29/01/2024
Registro : RG – 51499 –  2021
Tribunale di Firenze, 10 Marzo 2023
Impugnazione delibera di aumento di capitale sociale. Difetto di informativa e abuso di maggioranza
Diversamente dall’ipotesi di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, per le altre delibere cui è chiamata a decidere l’assemblea dei...

Diversamente dall’ipotesi di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, per le altre delibere cui è chiamata a decidere l’assemblea dei soci è richiesto un minus di informazione rappresentato dalla comunicazione –nella convocazione dei soci– dell’ordine del giorno e, quindi, degli argomenti da trattare in sede assembleare. In caso di delibera di aumento del capitale sociale, può ritenersi sussistente una piena e corretta informativa qualora nella convocazione assembleare sia indicato, tra gli argomenti all'ordine del giorno, la proposta di aumento di capitale e in sede assembleare il Presidente esponga le ragioni poste a fondamento di tale proposta.

Il sindacato sull’esercizio del potere discrezionale della maggioranza si estrinseca nell’esame di aspetti all’evidenza sintomatici della violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, non potendosi spingere a complesse e retrospettive valutazioni di merito in ordine all’opportunità delle scelte di gestione e programma dell’attività comune sottese alla delibera adottata. Ciò in quanto la discrezionalità della maggioranza trova fondamento nella maggiore entità del rischio che corre nell’esercizio dell’attività imprenditoriale comune, sì che un sindacato sulle sue scelte può aversi soltanto quando sia palese l’utilizzo di un potere lecito per ottenere un fine distorto quale il danneggiamento della posizione del socio o dei soci di minoranza.

La diluizione della partecipazione dei soci di minoranza, dunque, costituisce l’effetto naturale del legittimo esercizio del potere discrezionale della maggioranza di deliberare l’aumento di capitale nell’interesse della società e della libera scelta di non sottoscriverlo degli altri soci. Alla base della delibera può sussistere anche un interesse sociale neutro –potendo la decisione non essere necessariamente volta a soddisfare particolari interessi imprenditoriali o strategici della società–, purché non si ponga però in contrasto con l’interesse della società, dovendosi in prima battuta verificare la riconoscibilità di una forma di abuso e quindi di una intenzionale attività fraudolenta della maggioranza a danno dei soci di minoranza.

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28/11/2023
Data sentenza: 10/03/2023
Registro : RG – 3399 –  2018
Tribunale di Milano, 29 Maggio 2023
Inesistenza ex art. 2479 ter c.c. della delibera assembleare: omessa convocazione dell’assemblea e falsificazione della sottoscrizione
Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società...

Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.

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09/10/2023
Data sentenza: 29/05/2023
Registro : RG – 14872 –  2022
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