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Sentenze con tag: creditore

Tribunale di Catanzaro, 22 Settembre 2026, n. 2433/2025
La responsabilità del liquidatore di s.r.l.: presupposti, natura e cancellazione della società
Il liquidatore di società di capitali, al pari degli amministratori, è investito di specifici doveri, i quali sono funzionali alla...

Il liquidatore di società di capitali, al pari degli amministratori, è investito di specifici doveri, i quali sono funzionali alla corretta e ordinata liquidazione del patrimonio sociale. In particolare, egli è tenuto, da un lato a ricostruire con diligenza la situazione debitoria della società accertando la consistenza complessiva dei debiti sociali e correggendo gli eventuali errori dei precedenti organi gestori (ivi compresa l'omessa appostazione in bilancio di poste debitorie esistenti); dall'altro a destinare la massa attiva disponibile al soddisfacimento dei creditori senza procedere ad alcuna ripartizione tra i soci se non dopo l'integrale pagamento del ceto creditorio. In tal senso, l'art. 2491, comma, 2, c.c., vieta espressamente ai liquidatori la distribuzione di acconti sul risultato della liquidazione qualora ciò incida sulla disponibilità di somme idonee all'integrale soddisfazione dei creditori sociali.

La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali sorge quando, nel corso della liquidazione, egli abbia gestito il patrimonio sociale in modo non conservativo né funzionale alla liquidazione, ma in maniera tale da determinare la dispersione o, comunque, da renderlo incapiente rispetto alle ragioni creditorie, eseguendo pagamenti in spregio alla "par condicio creditorum". In tale evenienza, l'omesso soddisfacimento dei creditori trova causa non nell'originaria insufficienza dell'attivo sociale, bensì nella condotta colposa o dolosa del liquidatore, il quale risponde personalmente e in via illimitata ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c.

Affinché possa dirsi integrata la responsabilità del liquidatore, è necessario che sussistano sia un requisito oggettivo, ovvero che il debito sociale non sia stato soddisfatto, che un requisito di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo del liquidatore che si sostanzi nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta della natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari.

La responsabilità del liquidatore è esclusa quando il mancato pagamento del sociale dipenda dal fatto che il patrimonio della società non sia sufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori sociali.

Quanto alla natura della responsabilità, la responsabilità dei liquidatori è di natura extracontrattuale, in quanto derivante dal fatto illecito consistente nell'aver leso il diritto di credito del terzo.
Non appare condivisibile la tesi secondo cui la responsabilità sarebbe di natura contrattuale poiché derivante dalla violazione di un'obbligazione ex lege: la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali è responsabilità da fatto illecito, dal momento che non può confondersi l'obbligo di procedere al pagamento dei creditori che vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione in virtù dell'incarico da questi rivestito con l'obbligo che vincola la società nei confronti del proprio creditore.
La responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità illimitata del liquidatore affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti

La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della persona giuridica e quindi è una causa di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c., anche qualora si verifichi in corso di causa, in virtù dell'art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 d.lgs. n. 6/2003, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti: la scomparsa del debitore non estingue il debito ma innesca un meccanismo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Se la cancellazione della società non viene dichiarata in giudizio dal procuratore costituito ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il giudizio può continuare in nome del soggetto cessato, mentre l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società può e deve provenire, a pena di inammissibilità, dai soci.

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20/09/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 2433/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Ottavia Urto
Registro : RG – 2864 –  2020
Tribunale di Firenze, 22 Settembre 2026, n. 2753/2025
Prova della responsabilità del liquidatore verso il creditore insoddisfatto e azione ex art. 2395 c.c.
A norma dell’art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto...

A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).

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30/05/2026
Data sentenza: 22/09/2026
Numero: 2753/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 8105 –  2023
Tribunale di Roma, 27 Gennaio 2023
Principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale
Secondo quanto previsto dall’art. 1375 c.c. il contratto sociale deve essere eseguito in buona fede e, pertanto, tutte le determinazioni...

Secondo quanto previsto dall’art. 1375 c.c. il contratto sociale deve essere eseguito in buona fede e, pertanto, tutte le determinazioni e decisioni dei soci devono essere valutate nell’ottica della tendenziale migliore attuazione del contratto sociale, dovendosi, perciò, considerare antigiuridico anche un atto che in concreto si presenti come espressione dell’inosservanza dell’obbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.

Ai fini dell’accertamento della condotta del socio contraria ai principi di cui all’art. 1375 c.c. è necessario provare in concreto il pregiudizio patrimoniale effettivamente patito dalla società e la correlazione eziologica tra la condotta inadempiente del socio ed il danno patrimoniale sociale che viene ritenuto imputabile a tale condotta.

Il disposto dell’art. 2697 c.c. si applica anche al giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell’opposizione ex art. 645 ss. c.p.c. e, pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa – cioè l’esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – mentre il debitore ha l’onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base della pretesa avversa o gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.

Dal disposto dell’art. 2697 c.c. si desume il principio della presunzione della persistenza del credito, in forza del quale, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, perciò, onere del debitore provare di aver provveduto alla relativa estinzione o dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito vantato da parte avversa.

La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l’azione di restituzione non si inquadra nella condictio indebiti, sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell’accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell’art. 2033 c.c., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà di suoi effetti.

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23/04/2023
Data sentenza: 27/01/2023
Registro : RG – 6118 –  2018
Tribunale di Catania, 26 Novembre 2020
Cancellazione d’ufficio della società ed effetti successori. Azioni del creditore sociale
L’estinzione della società configura un fenomeno di tipo successorio in ordine ai rapporti facenti capo alla stessa, tale per cui...

L’estinzione della società configura un fenomeno di tipo successorio in ordine ai rapporti facenti capo alla stessa, tale per cui i debiti sociali, non liquidati in tale sede o sopravvenuti, non si estinguono (in quanto ne deriverebbe un ingiustificato sacrificio del diritto del creditore sociale) ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione se, pendente societate, erano limitatamente responsabili o illimitatamente, nel caso contrario; si trasferiscono altresì ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore il cui mancato esperimento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (Cass. civ., Sez. unite, n. 6071 del 2013).

Il fenomeno successorio si realizza anche in caso di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c., co. VI, disposizione che rinvia espressamente agli effetti sanciti dalla norma generale sulla cancellazione della società di capitali di cui al 2495 c.c.

Quanto all’azione esercitata dal creditore nei confronti della società – e, di riflesso, sul socio beneficiario di una illecita distribuzione degli utili –, incombe sul creditore che agisce in giudizio l’onere di provare l’effettiva distribuzione dell’attivo e la riscossione di una quota di esso da parte del socio, trattandosi di elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato.

In relazione all’azione del creditore nei confronti del liquidatore, quest’ultimo, secondo l’orientamento maggioritario, risponde in via aquiliana (lesione del diritto di credito del terzo); talché, l'onere probatorio relativo alla sussistenza di tali elementi grava sul creditore. Peraltro, il liquidatore di una società estinta può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che si dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore stesso cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.

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21/11/2022
Data sentenza: 26/11/2020
Registro : RG – 5509 –  2019
Tribunale di Roma, 21 Marzo 2016
Revocatoria ordinaria e cessione di azioni
E’ esperibile l’azione revocatoria ordinaria avverso la cessione di azioni di s.p.a. anche qualora il creditore vanti un credito di...

E' esperibile l'azione revocatoria ordinaria avverso la cessione di azioni di s.p.a. anche qualora il creditore vanti un credito di natura litigiosa, risultando a tal fine irrilevanti i normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Il requisito della lesione della ragione creditoria (altro…)

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04/03/2019
Data sentenza: 21/03/2016
Registro : RG – 36848 –  2013
Tribunale di Milano, 29 Febbraio 2016
Data sentenza: 29/02/2016
Registro : RG – 2134 –  2014
Corte d'appello di Genova, 10 Luglio 2015
Evidenza
Il pagamento preferenziale: qualificazione giuridica del pregiudizio occorso al creditore pretermesso e legittimazione attiva
Secondo l’orientamento del Tribunale, il pagamento preferenziale non pare costituire un danno per la massa, ma solo per il singolo...

Secondo l'orientamento del Tribunale, il pagamento preferenziale non pare costituire un danno per la massa, ma solo per il singolo creditore pretermesso.

La soddisfazione di un creditore al posto di un altro, che a ciò sia legittimato secondo la corretta graduazione dei crediti, può tutt’al più generare una contesa tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori, ma non anche un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso, che mantiene comunque la medesima consistenza (altro…)

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24/10/2015
Data sentenza: 10/07/2015
Registro : RI – 79092 –  2013
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