L’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale costituisce una facoltà degli amministratori, perché l’art. 2426, primo comma, n. 5, c.c. usa il predicato «possono essere iscritti»; tali costi possono quindi essere imputati per intero al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La lettura è confermata dal punto 49 del principio contabile nazionale OIC 24, che discorre di «legittimità di capitalizzazione», e dal principio di competenza enunciato dall’art. 2423 bis c.c.
Le immobilizzazioni immateriali che si sostanziano in oneri pluriennali, come i costi di sviluppo, possono essere iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale solo se è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità secondo criteri di prudenza, oltre al consenso del collegio sindacale. La scelta di capitalizzarli, pur rispondendo a criteri di discrezionalità tecnica, resta subordinata alla verifica di tali presupposti e deve conformarsi al principio di prudenza.
Il requisito della recuperabilità dei costi di sviluppo presuppone che i ricavi attesi dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per il suo studio, dedotti gli altri costi di sviluppo e i costi di produzione e di vendita necessari alla commercializzazione del prodotto, sicché i benefici economici futuri devono poter essere ragionevolmente maggiori dei costi sostenuti. La relativa valutazione deve fondarsi su dati concreti e documentati, anche tratti da specifiche indagini di settore; è insufficiente la mera aspettativa di guadagno esposta nella nota integrativa.
L’art. 108 t.u.i.r., secondo cui le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, si applica soltanto quando i costi pluriennali siano stati iscritti nell’attivo patrimoniale e non impone, pertanto, la loro capitalizzazione ai fini civilistici.
La conformità del bilancio ai principi di chiarezza, verità e correttezza si verifica mediante l’esame comparato dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; quest’ultima, ai sensi dell’art. 2427 c.c., svolge anche una funzione integrativa, e le valutazioni in essa contenute non sono suscettibili di essere integrate o modificate in sede giudiziale.
Nelle società di capitali il bilancio di esercizio, avendo la funzione di misurare gli utili e le perdite dell’impresa e di fornire ai soci e al mercato le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore. Tali regole, pur tratte dai principi contabili e dotate di un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione comporta l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare che lo approva; le scelte dei redattori sono pertanto sempre sindacabili, salvo che rientrino nell’ambito delle scelte insindacabili di gestione.
I principi contabili nazionali, pur non essendo fonti di diritto, hanno funzione interpretativa e integrativa delle disposizioni codicistiche in materia di bilancio.
Nel giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di verità e correttezza, oggetto dell’accertamento è se l’iscrizione di un credito nell’attivo dello stato patrimoniale sia giustificata dalla documentazione contabile della società, restando estranei il merito della pretesa creditoria e la prescrizione del diritto alla restituzione. È correttamente iscritto come credito restitutorio l’importo dei versamenti di denaro che la società dimostra, con la documentazione contabile [schede contabili, fatture e prove dei bonifici], di aver eseguito in favore di un terzo in vista di un’operazione poi non conclusa.
È inammissibile la domanda [relativa alla mancata precisazione della natura di costi indeducibili iscritti in bilancio] proposta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., tanto più se fondata su un’allegazione generica e priva di specificazione del tema di indagine.
Il mutamento dei criteri di valutazione è espressamente vietato dal codice civile, ai sensi dell’articolo 2423 bis del codice civile, numero 6). Il mutamento è ammesso solo in caso di casi eccezionali (ultimo comma). Gli elementi – che debbono essere eccezionali, per norma di legge – non soltanto sono legati appunto a situazioni eccezionali; tali situazioni debbono riguardare la scelta del criterio, non la valutazione. La ragione eccezionale deve essere una ragione che attiene al mutamento del criterio non alla valutazione del cespite, che dunque può essere ridotta ma secondo il medesimo criterio. Sono dunque casi eccezionali, ammessi dalla norma per mutare il criterio alternativo, ad esempio: l’entrata della società in un gruppo, con la conseguente necessità di adeguarsi alla politica contabile del gruppo in cui si entra; l’abbandono del costo di acquisto, in favore di quello del patrimonio, per essere il valore di acquisto espresso in una valuta non più convertibile (o convertibile a tasso radicalmente mutato) in quella nazionale; l’abbandono del costo di acquisto, per una serie di annate ad altissima inflazione; e così via. Le situazioni eccezionali debbono riguardare il mutamento del criterio, non la valutazione. La ragione della stabilità del criterio è nota, si tratta del principio di continuità del bilancio. Tale principio è una rifrazione del principio di chiarezza. Infatti, solo la stabilità del criterio consente una lettura chiara del bilancio, anche nel suo sviluppo temporale. La funzione generale e di tutela dei terzi del bilancio viene lesa dalla mancanza del principio di continuità, che frange anche il principio di chiarezza del bilancio stesso.
In tema di impugnazione del bilancio di una società di capitali, l’interesse sotteso all’azione è di tipo informativo, riguardando non solo i soci, ma anche i terzi interessati a una chiara e corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Ne consegue che l’attore non è tenuto a dedurre la sussistenza di conseguenze negative di tipo “patrimoniale” in senso stretto, essendo sufficiente la mera violazione dell’interesse ad una completa informazione in merito alle poste di bilancio.
Inoltre, è irrilevante, in sede di impugnativa, la circostanza che il metodo di redazione del bilancio, contrario ai principi di chiarezza e precisione, sia stato adottato in passato con il consenso o su iniziativa del socio che ha poi impugnato il bilancio. Né rileva fare appello al principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che si dia conto nella relazione degli amministratori che si adottano metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, ma non giustifica il protrarsi nel tempo dell’adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.
La redazione del bilancio disciplinata da puntuali norme codicistiche e integrata da principi contabili nazionali e internazionali non costituisce attività di gestione dell’impresa sottoposta alla regola della c.d. “business judgement rule”.
Le regole sulla formazione del bilancio sono previste agli artt. 2423 e ss. del Codice Civile, contenenti i principi di carattere generale; per quanto non espressamente disposto dalla disciplina codicistica, poi, sopperiscono i Principi Contabili emanati dalla Fondazione OIC (Organismo Italiano di Contabilità), che, ai sensi dell’art. 20 del D.L. 91 del 24.06.2014 (convertito con L. n. 116 del 11-08.2014), costituiscono gli standard di riferimento per la redazione dei bilanci redatti in base alle disposizioni del Codice Civile.
A completamento della disciplina codicistica sui crediti è inoltre dedicato il principio contabile OIC 15, che ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Secondo quanto riportato nel suddetto principio contabile, i crediti rappresentano “diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”.
L’aspettativa alla distribuzione di utili discende dalla natura stessa del contratto di società, in cui l’esercizio in comune di un’attività economica è attuato precisamente allo scopo di dividerne gli utili, ai sensi dall’art. 2247 c.c.; tuttavia, la dichiarazione di abusività della delibera sulla distribuzione degli utili costituisce una extrema ratio nell’ambito del sistema societario, pena la pretermissione del metodo maggioritario, che del primo rappresenta architrave fondante. L’interesse del socio di società di capitali alla distribuzione di utili deve infatti essere contemperato con l’interesse della società, i cui organi sono liberi di decidere in merito alle scelte fondamentali della vita sociale, qual è la destinazione dei profitti rinvenienti dall’attività caratteristica.
Il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di società impone di sanzionare con l’annullamento la delibera che sia priva di una qualsiasi utilità per la società e che contestualmente arrechi un danno al socio di minoranza, in assenza di una ragione giustificatrice, segno dell’intento deliberato dei soci di maggioranza di ledere i diritti degli altri soci.
Il bilancio d’esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2, cod. civ., è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte. È non può revocarsi in dubbio che tra i suddetti allegati un ruolo essenziale, ai fini della chiarezza delle informazioni desumibili dal bilancio, sia svolto proprio dalla relazione allegata al documento contabile. Allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, gli amministratori devono, invero, soddisfare l’interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono, quindi, perfino obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.
L’art. 2424 c.c. e i principi contabili non consentono di patrimonializzare i costi amministrativi. I costi che concorrono alle immobilizzazioni immateriali, iscrivibili nell’attivo patrimoniale, non devono esaurire la propria utilità nell’esercizio di sostenimento, ma manifestare una capacità di produrre benefici economici futuri. Il presupposto fondamentale della loro iscrizione all’attivo patrimoniale sta nella possibilità di dimostrare la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra tali costi e la futura utilità che dagli stessi l’impresa si attende di ottenere. Dunque, la capitalizzazione non è un’automatica conseguenza del fatto che i costi siano stati sostenuti.
Il compenso dell’amministratore e del consulente del lavoro non sono ricompresi tra i costi patrimonializzabili. Tali esborsi non rientrano, infatti, né nei costi di impianto o ampliamento (che invece possono comprendere i costi del personale operativo che avvia le nuove attività, i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito, i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di allacciamento di servizi generali, quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente), né nei costi di sviluppo (costi di ricerca o costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi, ecc.) e neppure nei costi di avviamento (costi iniziali di acquisto dell’azienda).
Ai sensi dell’art. 2426, co. 1, c.c., possono essere patrimonializzati solo gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Gli oneri finanziari costituiscono spese dell’esercizio da imputare a conto economico nell’esercizio in cui maturano e con riferimento al principio di competenza: solo nel caso in cui siano sostenuti per l’acquisto o la costruzione di immobilizzazioni materiali, tali oneri possono essere capitalizzati aumentando il valore delle immobilizzazioni cui si riferiscono. Il principio OIC 16 prevede che la capitalizzazione degli oneri finanziari possa essere effettuata quando riguarda oneri effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene. Inoltre, sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo. In mancanza dei requisiti suddetti, gli oneri finanziari non possono accrescere l’attivo patrimoniale e dunque l’amministratore non può fare affidamento su tali oneri (o meglio sulla loro capitalizzazione) per escludere che vi sia stata perdita del capitale sociale.
L’art. 2485 c.c. impone all’amministratore di accertare senza indugio il verificarsi delle cause di scioglimento della società, il che significa – per l’accertamento del verificarsi della causa di cui all’art. 2484, co. 1, n. 4, c.c. – che non deve attendersi la chiusura dell’esercizio e la redazione del bilancio. Qualora si verifichino perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, deve essere subito convocata l’assemblea per deliberare l’azzeramento e la ricostituzione del capitale o la trasformazione della società, al fine di impedirne lo scioglimento, sicché la mancanza di sollecitudine nella convocazione dell’assemblea costituisce causa di responsabilità degli amministratori.
All’assemblea convocata per la riduzione del capitale a fronte di perdite superiori ad un terzo devono essere sottoposti tre documenti: la situazione patrimoniale aggiornata, la relazione dell’organo amministrativo e le osservazioni del collegio sindacale. La situazione patrimoniale dev’essere redatta secondo i medesimi criteri che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio.
L’iscrizione di poste contabili in un apposito fondo per rischi ed oneri deve essere finalizzata alla copertura di perdite o debiti di natura determinata, nonché di esistenza certa o probabile. L’apprezzamento del rischio dell’effettiva sussistenza di passività non ancora determinate al momento di chiusura dell’esercizio si concretizza in un giudizio ex ante delle probabilità/possibilità di evoluzione di una determinata situazione, la cui correttezza non è ancorata a dati oggettivi ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la violazione solo dei quali può quindi portare a fare ritenere scorretta tale valutazione e, conseguentemente, inficiato il bilancio nonché il principio di verità ad esso sotteso.
Con riferimento alle partecipazioni sociali, non è censurabile la valorizzazione in bilancio al costo d’acquisto anziché al minor valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle partecipate, qualora la svalutazione sia ritenuta non durevole sulla base di opportuna motivazione riportata in nota integrativa
La domanda cautelare volta ad ottenere che una persona giuridica (i) contabilizzi in bilancio alcune somme accantonandole a fondi rischi ed oneri e (ii) ne dia notizia nella nota integrativa e/o nella relazione di accompagnamento al bilancio – proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. – difetta dei requisiti (altro…)