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Sentenze con tag: CTU

Tribunale di Venezia, 10 Giugno 2025, n. 4650/2025
Azione del curatore ex art. 146 l.fall.: decorrenza della prescrizione e limiti delle rettifiche peritali
L’azione esercitata dal fallimento ai sensi dell’art. 146 l.fall. cumula l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali, che...

L’azione esercitata dal fallimento ai sensi dell’art. 146 l.fall. cumula l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali, che conservano autonoma natura, distinto onere probatorio e diversa decorrenza della prescrizione; per l’azione sociale la prescrizione resta sospesa fino alla cessazione della carica, mentre per l’azione dei creditori decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene conoscibile, momento presumibilmente coincidente con la dichiarazione di fallimento in difetto di allegazioni contrarie.

Per le pretese risarcitorie verso l’amministratore non può attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione alla sola consegna dell’atto di citazione per la notificazione, trattandosi di diritti non esercitabili esclusivamente in via giudiziale; l’interruzione richiede un atto idoneo di costituzione in mora.

La diffida interrompe la prescrizione soltanto con riguardo agli specifici addebiti risarcitori in essa individuati, e non si estende a diverse voci di responsabilità o a distinti fatti dannosi non menzionati.

Nell’azione risarcitoria per prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale, l’attore deve allegare sin dall’atto introduttivo le rettifiche contabili dalle quali la perdita è desunta e i dati patrimoniali a fondamento del criterio della differenza dei patrimoni netti, poiché tali allegazioni delimitano il perimetro della lite e della prova del danno.

Quando, espunte le rettifiche contabili tardivamente introdotte in sede peritale, venga meno il differenziale negativo tra patrimonio netto iniziale e patrimonio netto finale, difetta la prova del danno imputabile all’amministratore per indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale.

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17/10/2026
Data sentenza: 10/06/2025
Numero: 4650/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 8272 –  2021
Tribunale di Torino, 12 Marzo 2025, n. 5258/2025
Nullità della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di chiarezza e verità
Chi impugna la delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza...

Chi impugna la delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza ne fa valere l’illiceità dell’oggetto, sicché, ai sensi dell’art. 2479 ter, co. 3, c.c., è legittimato chiunque vi abbia interesse e la legittimazione non dipende dal perdurare della qualità di socio; la perdita di tale qualità nel corso del giudizio non rende quindi improcedibile l’impugnazione. [Nella specie, l’interesse dell’attore, ex socio al 25% ed ex amministratore, derivava dalle possibili responsabilità verso la società, i soci e i terzi e dalle conseguenze patrimoniali sui dividendi e sul prezzo della quota residua, determinato in base all’EBITDA dell’esercizio; non rilevava che fosse amministratore, perché non aveva partecipato né al consiglio di amministrazione né all’assemblea di approvazione].

Non è nulla per ultrapetizione la consulenza tecnica d’ufficio in cui il consulente, pur rimanendo nel perimetro del quesito, svolge considerazioni sulle ragioni e sulla riferibilità delle irregolarità contabili riscontrate, al fine di contestualizzarle.

Gli sconti di fine anno addebitati da un cliente mediante note di addebito devono essere iscritti in bilancio nella misura esatta delle note ricevute. Iscrivere un importo diverso e maggiore, sulla base di una propria interpretazione del contratto con il cliente, genera una riserva inespressa di utili e viola il principio di verità e quello di chiarezza, se il bilancio non dà alcuna indicazione della possibile plusvalenza e del correlato rischio fiscale; la prudenza va perseguita, se del caso, con un fondo rischi di natura determinata, assoggettato a tassazione. [Nella specie, sovrastima cumulata del debito per sconti e contributi promozionali verso una catena della grande distribuzione per € 2.351.801, di cui € 962.649 di competenza dell’esercizio].

È sovrastimato il fondo resi calcolato con una percentuale sul fatturato superiore a quella dell’esercizio precedente, in assenza di riscontri di un ulteriore incremento dei resi, quando i dati dei primi mesi successivi alla chiusura indicano un ritorno a percentuali inferiori; scostamenti contenuti rientrano invece nel margine accettabile di errore della stima. Il progetto di bilancio può essere corretto anche dopo la consegna al revisore e dalla stessa assemblea; la modesta entità delle singole rettifiche è irrilevante, dovendosi considerare l’ammontare complessivo della voce, così come è irrilevante la mancata validazione delle correzioni da parte di un dipendente privo di poteri decisionali, poiché la redazione del progetto compete all’amministratore.

Ai fini della competenza economica: la perdita su un credito va imputata all’esercizio in cui le garanzie ricevute sono state messe all’incasso e se ne è manifestata l’insufficienza; le note di credito dei fornitori relative a forniture dell’esercizio vanno rilevate in quell’esercizio, anche se confermate nell’esercizio successivo, quando la questione era già nota e definita; i costi di aggiornamento del software gestionale non possono essere imputati all’esercizio se l’intervento diventa produttivo solo con la conclusione del processo nell’esercizio successivo; la svalutazione dell’anticipo versato a un fornitore, quando la contestazione sulla fornitura era già risolta prima della redazione del bilancio, costituisce un eccesso di prudenza da rettificare, anche se l’importo singolarmente non supera la soglia di rilevanza.

Le regole di redazione del bilancio, pur tratte dai principi contabili e connotate da discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione rende illecito il bilancio e nulla la deliberazione che lo approva; le scelte dei redattori sono sempre sindacabili, salvo che rientrino tra le scelte insindacabili di gestione. Alle delibere del consiglio di amministrazione si applica in via analogica l’art. 2379 c.c., sicché è nulla anche la delibera consiliare di approvazione del prospetto contabile con i risultati consolidati della società e delle controllate relativo allo stesso esercizio.

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15/10/2026
Data sentenza: 12/03/2025
Numero: 5258/2025
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Sburlati
Relatore: Alberto La Manna
Registro : RG – 20002 –  2023
Corte d'appello di Cagliari, 4 Ottobre 2025, n. 176/2025
Contestazioni non sottoposte al c.t.u.: limiti alla difesa tardiva in comparsa conclusionale
Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del...

Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del credito non sottoposti precedentemente alla valutazione del c.t.u. nel contraddittorio delle parti salvo che la contestazione sia fondata su documenti tempestivamente depositati nel giudizio a sostegno di una generica eccezione di pagamento.

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

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30/04/2026
Data sentenza: 04/10/2025
Numero: 176/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Maria Teresa Spanu
Registro : RG – 352 –  2022
Tribunale di Torino, 15 Maggio 2024, n. 635/2024
CTU e ricorso delle parti ex art. 92 disp. att. c.p.c.
Il diritto riconosciuto alle parti del giudizio di far valere, con ricorso ex art. 92, comma 1, disp.att. c.p.c., questioni...

Il diritto riconosciuto alle parti del giudizio di far valere, con ricorso ex art. 92, comma 1, disp.att. c.p.c., questioni afferenti ai poteri ed al perimetro dell’incarico conferiti al consulente tecnico può essere azionato solo nel corso delle operazioni peritali, rappresentando una fase interlocutoria tra il CTU, le parti e il giudice. Si deve, dunque, considerare tardivo il ricorso promosso dopo la chiusura delle operazioni peritali e in occasione dell'udienza di disamina.

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23/03/2025
Data sentenza: 15/05/2024
Numero: 635/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Registro : RG – 8702 –  2023
Tribunale di Milano, 11 Ottobre 2022, n. 7852/2022
Diritto di priorità e combinazione di caratteristiche non presenti nella domanda italiana
Il brevetto non può beneficiare della priorità rivendicata quando comprende una combinazione di caratteristiche che non era presente nel modello...

Il brevetto non può beneficiare della priorità rivendicata quando comprende una combinazione di caratteristiche che non era presente nel modello di utilità italiano. In questo caso, la data di effettiva priorità del brevetto coincide con la data di deposito della domanda internazionale.

Nel valutare il requisito dell’attività inventiva in sede di CTU è corretta la metodica del could-would approach applicata dall’EPO proprio al fine di analizzare quale sarebbe stata la condotta del tecnico del ramo in presenza di un determinato problema tecnico.

La mera produzione di documenti non solleva la parte che contesta la validità del titolo dall’argomentare specificamente la rilevanza di ciascuno di essi.

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25/01/2025
Data sentenza: 11/10/2022
Numero: 7852/2022
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Claudio Marangoni
Registro : RG – 9154 –  2019
Tribunale di Milano, 26 Aprile 2024
La funzione ausiliaria della consulenza tecnica di ufficio e la conseguente disciplina delle spese processuali
La consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, trattandosi di...

La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio. Le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.

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29/07/2024
Data sentenza: 26/04/2024
Registro : RG – 32158 –  2021
Tribunale di Bologna, 10 Novembre 2023
L’azione di responsabilità degli amministratori di s.r.l. può essere esercitata anche dalla società
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata, oltre che dai soci, dalla società, anche nel caso di...

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata, oltre che dai soci, dalla società, anche nel caso di s.r.l., sebbene la legge non lo preveda espressamente (a differenza di quanto accade, invece, per le s.p.a.). Infatti, se così non fosse, si precluderebbe al tipo sociale s.r.l. la tutela giudiziaria di propri diritti (l'art. 2476, co. 1, c.c. afferma pur sempre che gli amministratori sono solidalmente responsabili "verso la società"). D'altra parte, quando si tratti di società unipersonale, anche la giurisprudenza minoritaria che nega la legittimazione della società in quanto tale riconosce il diritto di azione in capo alla società; in tal caso, infatti, vi è identità di interessi fra il socio (unico) e la società.

Degli illeciti anticoncorrenziali compiuti dagli amministratori nell'esercizio delle funzioni gestorie risponde solo la relativa società, a meno che l'amministratore abbia agito assolutamente al di fuori della sfera di controllo degli organi sociali.

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13/03/2024
Data sentenza: 10/11/2023
Registro : RG – 21560 –  2019
Tribunale di Milano, 5 Febbraio 2022, n. 3721/2022
Deposito del parere tecnico di parte con le osservazioni alla bozza di relazione del CTU
Non è affetta da nullità la condotta della parte che alleghi un parere tecnico di parte alle proprie osservazioni alla...

Non è affetta da nullità la condotta della parte che alleghi un parere tecnico di parte alle proprie osservazioni alla bozza di relazione trasmessa dal CTU, né quella del CTU che, sulla base di tali osservazioni, modifichi le valutazioni esposte nella bozza, quando il parere si limiti a fornire una ricostruzione alternativa fondata sulla documentazione già prodotta, esaminata e discussa dalle parti, senza introdurre documenti o fatti nuovi. Il mutamento di orientamento del CTU è del tutto fisiologico e conforme alla dialettica che lo scambio della bozza di relazione e delle osservazioni delle parti prima del deposito della relazione finale intende valorizzare ai sensi dell’art. 195, co. 3, c.p.c., e non comprime il contraddittorio quando la parte interessata abbia potuto controdedurre negli scritti conclusionali.

La consulenza di parte è un mero atto difensivo, a prescindere dalla natura tecnica del documento, sicché le censure che attengono al contenuto delle deduzioni dell’ausiliare del giudice, costituendo mere argomentazioni difensive, non incontrano alcuna barriera preclusiva; le contestazioni che concernono il procedimento della consulenza tecnica sono invece assoggettate alla disciplina delle nullità relative di cui all’art. 157, co. 2, c.p.c.

Le osservazioni critiche alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio possono essere svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, perché per la corretta esplicazione del contraddittorio è sufficiente la possibilità della controparte di controdedurre nella memoria di replica, salvo il potere del giudice di rimettere la questione all’esame del CTU, con le conseguenti statuizioni sull’imputazione delle relative spese.

La limitazione della rivendicazione formulata in termini approssimativi [quanto all’orientamento delle bandelle di una spazzola rispetto all’asse di rotazione], con riferimento a una figura schematica, non costituisce aggiunta di materia nuova e può al più porre problemi di chiarezza dell’enunciato, che non ne impediscono l’ammissibilità quando siano agevolmente risolvibili dal tecnico del ramo attraverso la considerazione dei disegni compresi nei testi brevettuali.

È ammissibile ai sensi dell’art. 79, co. 3, c.p.i. la limitazione realizzata mediante la fusione di una rivendicazione indipendente con una rivendicazione dipendente soltanto da essa, anche se ne deriva la combinazione delle relative caratteristiche con quelle delle rivendicazioni intermedie, quando tale combinazione trovi supporto nelle informazioni contenute nella descrizione della domanda originaria, come comprensibili dal tecnico del ramo al di là della mera combinazione letterale delle rivendicazioni.

Quando il titolare abbia emendato il brevetto italiano sulla falsariga del brevetto europeo che ne rivendica la priorità, portando entrambi a concessione con rivendicazioni simili, e le differenze rimaste tra i testi siano di natura sostanzialmente formale e non tali da indurre valutazioni diversificate sui requisiti di novità e attività inventiva, l’esame tecnico può essere condotto considerando i due titoli sostanzialmente equivalenti, con valutazioni riferibili a entrambi.

Difetta di attività inventiva la rivendicazione il cui oggetto il tecnico del ramo avrebbe ottenuto in modo ovvio combinando con l’anteriorità più prossima un altro documento che risolve il medesimo problema tecnico oggettivo, anche se gli elementi descritti in quest’ultimo hanno una struttura diversa, quando il tecnico del ramo conosca tutte le alternative tecniche disponibili e il documento indichi espressamente la caratteristica idonea a conseguire l’effetto perseguito [la forma triangolare rastremata delle estremità delle bandelle per attenuare la rumorosità della spazzola].

La dichiarazione di nullità parziale del brevetto assorbe la domanda di contraffazione quando il prodotto contestato non interferisca con le residue rivendicazioni non colpite dalla pronuncia di nullità.

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01/03/2024
Data sentenza: 05/02/2022
Numero: 3721/2022
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Claudio Marangoni
Registro : RG – 63706 –  2016
Tribunale di Genova, 7 Luglio 2023
Revoca di provvedimento cautelare: quando l’esito istruttorio può essere considerato “fatto nuovo”
L’esercizio del potere di revoca di un provvedimento cautelare “processualmente definitivo” richiede l’emersione di un “fatto nuovo”, diverso dal decorso...

L’esercizio del potere di revoca di un provvedimento cautelare “processualmente definitivo” richiede l’emersione di un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante al fine della rinnovazione sotto il profilo del periculum o del fumus del giudizio cautelare. In linea generale, l’esito di un atto istruttorio non può avere altro effetto, visto il fine per cui viene assunto, che contribuire alla decisione del giudice del procedimento in cui l’atto è raccolto. L’idea di una delibazione constante di ogni esito parziale dell’istruttoria a fini diversi da quello decisorio implica la conseguenza di una potenziale mutazione continua del quadro processuale, foriera peraltro di continua esposizione di provvisori convincimenti del giudice. In termini ricostruttivi si può evitare il rischio suddetto affermando che l’esito di una prova non è un fatto storico, ma un mero fatto processuale. E’ ben vero che l’esito di una prova potrebbe invece apportare un nuovo elemento di giudizio valutabile anche in altro procedimento, ma solo alla condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico, abbia una sua consistenza di mera rilevazione e non di “valutazione” e quindi si sottragga alla necessità del vaglio giudiziario, nella sede propria, per avere una qualsiasi portata.

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12/11/2023
Data sentenza: 07/07/2023
Registro : RG – 4290 –  2023
Tribunale di Milano, 15 Febbraio 2022
Sull’asserita distrazione o sottrazione di beni dal magazzino
La domanda risarcitoria che si fondi su un’asserita distrazione o svendita dei beni del magazzino deve essere rigettata, se emerge...

La domanda risarcitoria che si fondi su un'asserita distrazione o svendita dei beni del magazzino deve essere rigettata, se emerge che l'effettivo scostamento della valorizzazione del magazzino in bilancio non si fonda sul riscontro di uno scarto tra consistenza materiale del magazzino e quantità di beni valutati, ma sull'applicazione di un diverso criterio di valutazione da parte del CTU rispetto a quello utilizzato in bilancio.

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06/05/2023
Data sentenza: 15/02/2022
Registro : RG – 49483 –  2018
Tribunale di Napoli, 15 Dicembre 2021
Utilizzabilità della c.t.u. e inadempimento dell’amministratore nell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.
Nell’ambito di un’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., è inutilizzabile la c.t.u. contabile nella parte in cui sia...

Nell’ambito di un’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., è inutilizzabile la c.t.u. contabile nella parte in cui sia finalizzata a svolgere indagini ricostruttive della documentazione copiosa e determinante depositata dalla parte in sede di apertura dei lavori peritali. Invero, essendo la c.t.u. uno strumento di conoscenza di fatti, ne deriva che possa avere ad oggetto solo fatti e documenti già versati in atti nel rispetto dell’art. 2697 c.c. La consulenza tecnica non può infatti diventare uno strumento con il quale le parti possono aggirare le decadenze dagli obblighi di allegazione fattuale e deposito documentale in cui sono eventualmente incorse.

È certamente inadempiente e come tale direttamente responsabile l’amministratore che abbia sistematicamente omesso il versamento di tributi e oneri previdenziali, al quale è tenuto ex art. 2392 c.c., gravando il bilancio della società di sanzioni ed interessi che non vi sarebbero stati in presenza di adempimento.

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31/01/2023
Data sentenza: 15/12/2021
Registro : RG – 26905 –  2015
Tribunale di Bologna, 18 Gennaio 2021
Brevetto per invenzione o per modello industriale: tutele. Fra contraffazione (per interferenza) per equivalenti e concorrenza sleale
Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione...

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l'ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

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28/09/2022
Data sentenza: 18/01/2021
Registro : RG – 19549 –  2015
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