Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del credito non sottoposti precedentemente alla valutazione del c.t.u. nel contraddittorio delle parti salvo che la contestazione sia fondata su documenti tempestivamente depositati nel giudizio a sostegno di una generica eccezione di pagamento.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
La consulenza di parte è un atto difensivo, a prescindere dalla natura tecnica del documento stesso, sicché le censure che attengono al contenuto delle deduzioni dell'ausiliare del giudice, costituendo mere argomentazioni difensive, non incontrano barriera preclusiva alcuna, a differenza delle contestazioni che concernono il procedimento della consulenza tecnica che invece sono assoggettate alla disciplina delle nullità relative di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c.
Le osservazioni critiche alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio possono essere svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, in quanto è del tutto sufficiente al fine della corretta esplicazione del contradditorio la possibilità di controdedurre da parte della parte avversa nella sua memoria di replica, fatto salvo il potere del giudice di eventualmente rimettere la questione all'esame del CTU con le conseguenti statuizioni in merito all'imputazione delle relative spese.
Il diritto riconosciuto alle parti del giudizio di far valere, con ricorso ex art. 92, comma 1, disp.att. c.p.c., questioni afferenti ai poteri ed al perimetro dell’incarico conferiti al consulente tecnico può essere azionato solo nel corso delle operazioni peritali, rappresentando una fase interlocutoria tra il CTU, le parti e il giudice. Si deve, dunque, considerare tardivo il ricorso promosso dopo la chiusura delle operazioni peritali e in occasione dell'udienza di disamina.
Il brevetto non può beneficiare della priorità rivendicata quando comprende una combinazione di caratteristiche che non era presente nel modello di utilità italiano. In questo caso, la data di effettiva priorità del brevetto coincide con la data di deposito della domanda internazionale.
Nel valutare il requisito dell’attività inventiva in sede di CTU è corretta la metodica del could-would approach applicata dall’EPO proprio al fine di analizzare quale sarebbe stata la condotta del tecnico del ramo in presenza di un determinato problema tecnico.
La mera produzione di documenti non solleva la parte che contesta la validità del titolo dall’argomentare specificamente la rilevanza di ciascuno di essi.
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio. Le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata, oltre che dai soci, dalla società, anche nel caso di s.r.l., sebbene la legge non lo preveda espressamente (a differenza di quanto accade, invece, per le s.p.a.). Infatti, se così non fosse, si precluderebbe al tipo sociale s.r.l. la tutela giudiziaria di propri diritti (l'art. 2476, co. 1, c.c. afferma pur sempre che gli amministratori sono solidalmente responsabili "verso la società"). D'altra parte, quando si tratti di società unipersonale, anche la giurisprudenza minoritaria che nega la legittimazione della società in quanto tale riconosce il diritto di azione in capo alla società; in tal caso, infatti, vi è identità di interessi fra il socio (unico) e la società.
Degli illeciti anticoncorrenziali compiuti dagli amministratori nell'esercizio delle funzioni gestorie risponde solo la relativa società, a meno che l'amministratore abbia agito assolutamente al di fuori della sfera di controllo degli organi sociali.
Nel caso in cui la modifica del brevetto italiano e del brevetto europeo abbia determinato la concessione con rivendicazioni simili, è corretto l’approccio del CTU di ritenere che le differenze pure rimaste nei testi - sostanzialmente di natura formale - non siano di tale entità da indurre a valutazioni diversificate in merito alla sussistenza dei requisiti di novità e attività inventiva, e pertanto di procedere all’esame tecnico considerando sostanzialmente equivalenti tra loro i due brevetti, svolgendo considerazioni e valutazioni riferibili ad entrambi tali titoli brevettuali.
È ammissibile la limitazione della rivendicazione anche laddove possa porre problemi di chiarezza nell’enunciato se agevolmente risolvibili dal tecnico del ramo dalla considerazione dei disegni compresi nei testi brevettuali.
Non è affetta da alcun vizio di nullità la condotta della parte e del CTU, che ha modificato il proprio convincimento, né sussiste alcuna violazione del contraddittorio in caso di deposito di un PTO allegato in sede di nota di replica alla bozza di relazione trasmessa dal CTU.
L’esercizio del potere di revoca di un provvedimento cautelare “processualmente definitivo” richiede l’emersione di un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante al fine della rinnovazione sotto il profilo del periculum o del fumus del giudizio cautelare. In linea generale, l’esito di un atto istruttorio non può avere altro effetto, visto il fine per cui viene assunto, che contribuire alla decisione del giudice del procedimento in cui l’atto è raccolto. L’idea di una delibazione constante di ogni esito parziale dell’istruttoria a fini diversi da quello decisorio implica la conseguenza di una potenziale mutazione continua del quadro processuale, foriera peraltro di continua esposizione di provvisori convincimenti del giudice. In termini ricostruttivi si può evitare il rischio suddetto affermando che l’esito di una prova non è un fatto storico, ma un mero fatto processuale. E’ ben vero che l’esito di una prova potrebbe invece apportare un nuovo elemento di giudizio valutabile anche in altro procedimento, ma solo alla condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico, abbia una sua consistenza di mera rilevazione e non di “valutazione” e quindi si sottragga alla necessità del vaglio giudiziario, nella sede propria, per avere una qualsiasi portata.
La domanda risarcitoria che si fondi su un'asserita distrazione o svendita dei beni del magazzino deve essere rigettata, se emerge che l'effettivo scostamento della valorizzazione del magazzino in bilancio non si fonda sul riscontro di uno scarto tra consistenza materiale del magazzino e quantità di beni valutati, ma sull'applicazione di un diverso criterio di valutazione da parte del CTU rispetto a quello utilizzato in bilancio.
Nell’ambito di un’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., è inutilizzabile la c.t.u. contabile nella parte in cui sia finalizzata a svolgere indagini ricostruttive della documentazione copiosa e determinante depositata dalla parte in sede di apertura dei lavori peritali. Invero, essendo la c.t.u. uno strumento di conoscenza di fatti, ne deriva che possa avere ad oggetto solo fatti e documenti già versati in atti nel rispetto dell’art. 2697 c.c. La consulenza tecnica non può infatti diventare uno strumento con il quale le parti possono aggirare le decadenze dagli obblighi di allegazione fattuale e deposito documentale in cui sono eventualmente incorse.
È certamente inadempiente e come tale direttamente responsabile l’amministratore che abbia sistematicamente omesso il versamento di tributi e oneri previdenziali, al quale è tenuto ex art. 2392 c.c., gravando il bilancio della società di sanzioni ed interessi che non vi sarebbero stati in presenza di adempimento.
Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.
L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.
La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l'ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.
L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.
In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.