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Sentenze con tag: danno da perdita di chance

Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2026, n. 4445/2025
Danno da cartello del cemento: vincolo del provvedimento AGCM, stima del sovrapprezzo con il metodo before and after e perdita di chance
Il provvedimento dell’AGCM che accerta un’intesa restrittiva, divenuto definitivo dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104/UE, vincola...

Il provvedimento dell’AGCM che accerta un’intesa restrittiva, divenuto definitivo dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104/UE, vincola il giudice civile ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 3/2017 quanto alla natura della violazione e alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale. La presunzione di danno da cartello dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto non si applica quando il cartello sia cessato prima della scadenza del termine di recepimento, mentre si applica, in quanto norma processuale, il potere del giudice di stimare equitativamente il danno quando la sua esatta quantificazione sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile, come nell’azione follow-on di un’impresa del marmo contro un produttore di cemento partecipe dell’intesa; anche ove il vincolo non operasse, il provvedimento definitivo varrebbe comunque come prova privilegiata.

Nella quantificazione del sovrapprezzo il metodo “before and after”, che confronta i prezzi del periodo dell’intesa con quelli del periodo anteriore depurati dell’inflazione, è idoneo a ricostruire lo scenario controfattuale, previa verifica che gli aumenti non dipendano dall’andamento dei principali costi di produzione, e il giudice può applicare uno sconto di sicurezza per le incertezze della stima; il risarcimento è debito di valore, da rivalutare dalla data dei pagamenti con interessi sulla somma progressivamente rivalutata. Va invece respinta la domanda di risarcimento della perdita di chance fondata su allegazioni vaghe e generiche, e l’aspettativa di prezzi determinati da normali dinamiche concorrenziali è già compensata dal risarcimento del sovrapprezzo.

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26/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 4445/2025
Carica: Presidente
Giudice: Idamaria Chieffo
Relatore: Mariachiara Lionella Vanini
Registro : RG – 1536 –  2021
Tribunale di Venezia, 3 Luglio 2024, n. 741/2024
Concorrenza sleale denigratoria e richiesta di inibitoria all’invio di comunicazioni ad operatori del mercato
La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la...

La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.

Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.

Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.

Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.

La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.

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26/12/2025
Data sentenza: 03/07/2024
Numero: 741/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lina tosi
Registro : RG – 4429 –  2021
Tribunale di Milano, 15 Aprile 2024, n. 4118/2024
Danno da perdita di chance per intese anticoncorrenziali: è necessaria la prova di un pregiudizio certo
La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo, anche se non...

La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo, anche se non nel suo ammontare, consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza.

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02/10/2024
Data sentenza: 15/04/2024
Numero: 4118/2024
Carica: Presidente
Giudice: Alessandra Dal Moro
Relatore: Elisa Fazzini
Registro : RG – 15900 –  2020
Tribunale di Milano, 26 Gennaio 2024
Intesa anticoncorrenziale nel mercato del cemento e danno da perdita di chance
La perdita di “chance” costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo, anche se non...

La perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo, anche se non nel suo ammontare, consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza.

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23/08/2024
Data sentenza: 26/01/2024
Registro : RG – 15875 –  2020
Tribunale di Milano, 6 Novembre 2023
Responsabilità per falso da prospetto, false informazioni finanziarie e di bilancio
In tema di risarcimento del danno da perdita di chance occorre tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento...

In tema di risarcimento del danno da perdita di chance occorre tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e si deve adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo, prima, dalla necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà e apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio e  procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato in quanto la perdita di chance consiste nella perdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di conseguirlo; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto a un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente.

Il bilancio e le relazioni periodiche contengono le informazioni contabili costituenti lo strumento principale utilizzato dai terzi, dai soci e dagli investitori per compiere consapevolmente le proprie scelte di investimento e disinvestimento. Secondo un criterio di regolarità causale, ex art. 1223 c.c., si deve ritenere che gli investitori compiono scelte di acquisto o disinvestimento di strumenti finanziari in base a tali informazioni contabili ovvero dai prospetti informativi in caso di sollecitazione all’investimento. Cosicché, se le informazioni sono state fuorvianti e dall’investimento o mancato disinvestimento ne è conseguito un pregiudizio patrimoniale, il pregiudizio si presume causalmente ricollegabile, secondo un alto grado di probabilità logica e di razionalità, alle false informazioni contenute nei documenti informativi diffusi dalla società del danno deve ritenersi responsabile la società. Sussiste, quindi, una presunzione di nesso di causalità tra la scelta di investimento/disinvestimento e l’informazione data al pubblico dall’emittente. La presunzione è suscettibile però di prova contraria se si dimostra e risulta dagli atti del processo, anche alla luce delle condotte tenute dall’investitore successivamente al disvelamento della informazione decettiva, l’irrilevanza delle informazioni date al mercato in rapporto alla scelta concreta dell’investitore specifico.

L’intervenuto trasferimento dell’azione civile nel processo penale, sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo o estintivo dello stesso, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 c.p.p., la rinuncia agli atti del giudizio civile, con conseguente effetto estintivo ex art. 306 c.p.c. e 75 c.p.p.

La sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti e autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Ciò tenuto conto che: (i) l’art. 295 c.p.c. allude a un rapporto di stretta affinità-consequenzialità fra due possibili statuizioni e, quindi, in coerenza con l'obiettivo di evitare un conflitto tra giudicati, non a un mero collegamento tra diverse statuizioni (per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti da risolvere per la loro adozione) bensì ad un collegamento logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere; tale rapporto ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti un fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie, sicché, occorre garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato, con portata pregiudiziale in senso stretto e vincolante sulla causa pregiudicata.

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23/06/2024
Data sentenza: 06/11/2023
Registro : RG – 44721 –  2020
Tribunale di Milano, 23 Febbraio 2023
Attività del revisore e responsabilità per c.d. perdita di chance
L’attività di revisione è preordinata a svolgere un controllo in relazione alla regolarità formale e sostanziale delle operazioni contabili effettuate...

L’attività di revisione è preordinata a svolgere un controllo in relazione alla regolarità formale e sostanziale delle operazioni contabili effettuate sui fatti di gestione e sul bilancio da parte della società revisionata, rilasciandone all’esito la relativa attestazione. Tale attività è, dunque, costituita da un complesso di verifiche allo scopo di esprimere un giudizio indipendente e veritiero sull’attendibilità della documentazione contabile e di bilancio del soggetto oggetto di verifica. Tale opera è volta, in esecuzione di un rapporto di carattere privatistico, a realizzare l’interesse pubblico della protezione dei mercati. L’attività di revisione è delineata dall’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010, che ne regolamenta gli obblighi, tra i quali rientra la verifica, strumentale alla prestazione principale del revisore, della regolare tenuta della contabilità della società soggetta a revisione, nonché la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabile. Comporta verso i singoli risparmiatori ed investitori responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2043 e 2409-sexies c.c., essendo ricompresa nell’alveo della responsabilità da informazione non corretta sul mercato, rispondendo ad una necessità di controllo avvertita dall’intera società attraverso la tutela dell’ordinata conduzione del mercato.

Il soggetto che si ritiene danneggiato dalla condotta del revisore deve allegare di essersi determinato a non effettuare il disinvestimento a ciò indotto dalla relazione del revisore che ha espresso parere favorevole di bilanci non veritieri e da altre informazioni fuorvianti veicolate prima della decisione di non smobilitare il proprio pacchetto azionario. La vittima è tenuta a provare la specificità di tali circostanze, nonché l’idoneità di esse a trarlo in inganno; in particolare, il riferimento all’incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità ex art 2395 c.c., importa un esame rigoroso del nesso di causale, secondo un principio di causalità ancorato al criterio del più probabile che non. Chi si duole dei dati contabili e di bilancio in quanto confortati dal revisore è tenuto ad allegare e, poi, a dimostrare anche l’idoneità dei medesimi a trarre in inganno la sua fiducia. Sono dunque elementi della fattispecie di responsabilità civile del revisore verso i terzi: (i) l’inadempienza degli obblighi propri del revisore legale; (ii) l’esistenza del danno; (iii) il nesso causa-effetto tra quest’ultimo e il presunto comportamento illecito del professionista incaricato.

Nel caso di perdita di chance, il nesso causale che deve essere dimostrato dall’attore è ipotetico, giacché è di natura ipotetica il nesso che si predica tra l'assenza dell'illecito (che invece si è verificato) e la esistenza della chance (che invece è venuta meno o non si è verificata); il giudice è tenuto quindi a formulare una prognosi postuma, ricostruendo la situazione ipotetica che si sarebbe verificata in assenza dell'illecito. Il soggetto che si dichiara vittima dell’illecito deve quindi provare, da una parte, l’esistenza reale di una chance e, dall’altra, che tale chance sia venuta meno per effetto diretto del comportamento illecito, seppure utilizzando il criterio civilistico della c.d. probabilità prevalente.

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03/01/2024
Data sentenza: 23/02/2023
Registro : RG – 18268 –  2020
Tribunale di Milano, 11 Maggio 2023
Danno da mancato disinvestimento di azioni non quotate e responsabilità della società di revisione
La responsabilità dei revisori legali e della società di revisione per mancato disinvestimento invocabile dai soci che lamentino di aver...

La responsabilità dei revisori legali e della società di revisione per mancato disinvestimento invocabile dai soci che lamentino di aver fatto affidamento sui giudizi rilasciati dai primi è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 15 d.lgs. 39/2020 che, ancorché solidale con quella degli amministratori, è una responsabilità per fatto proprio colposo o doloso commesso nell’esercizio dell’attività di controllo contabile loro demandato.

La responsabilità dei revisori legali e della società di revisione ex art. 15 d.lgs. 39/2020 ha natura extracontrattuale ed è ricondotta nell’alveo della responsabilità da informazione non corretta resa al pubblico. Elementi strutturali della fattispecie di responsabilità sono: (i) la condotta di inadempienza ai principi di revisione da parte del revisore nell’esercizio della sua attività e quindi l’aver reso un giudizio senza rilievi in presenza di un bilancio non vero, redatto non in conformità ai criteri di legge e contabili; (ii) l’esistenza di un pregiudizio; (iii) il nesso causa-effetto tra il presunto comportamento inadempiente e il danno lamentato.

Il soggetto che si ritiene danneggiato dalla condotta del revisore deve allegare di essersi determinato ad una certa scelta e, se si tratta di investimenti, ad effettuare l’investimento o a non effettuare il disinvestimento indotto da dati patrimoniali, economici esposti in bilancio e dalla relazione del revisore che ha espresso parere senza rilievi, creando un infondato affidamento sui dati non veri resi evidenti successivamente con il disvelamento della reale situazione. Inoltre, il danneggiato è tenuto a provare la specificità di tali circostanze, nonché l’idoneità di esse a trarlo in inganno.

Sussiste una presunzione di nesso di causalità tra la scelta di investimento/disinvestimento e l’informazione data al pubblico dell’emittente; la presunzione è tuttavia suscettibile di prova contraria se si dimostra, anche alla luce delle condotte tenute dall’investitore successivamente al disvelamento della informazione decettiva, l’irrilevanza delle informazioni date al mercato in rapporto alla scelta concreta dell’investitore specifico.

Quanto al danno derivante dal mancato e tempestivo disinvestimento, e meglio qualificabile come perdita di chance di disinvestire, non è concepibile in concreto a fronte di un’obiettiva difficoltà di smobilizzo di un titolo caratterizzato come “illiquido”.

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07/12/2023
Data sentenza: 11/05/2023
Registro : RG – 26987 –  2020
Tribunale di Milano, 19 Aprile 2021
Evidenza
Il caso Mediaset-Vivendi: condotta volta ad impedire l’avveramento di una condizione sospensiva, cui è subordinata l’esecuzione di un contratto, e conseguenze risarcitorie
In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio...

In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle Autorità preposte delle autorizzazioni necessarie all’attuazione dell’operazione secondo le disposizioni normative nazionali e sovranazionali, specialmente di carattere antitrust, costituisce inadempimento contrattuale la condotta della parte che consapevolmente non attui le obbligazioni assunte per favorire il rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di compatibilità dell'accordo col mercato comune. Il mancato avveramento di tale condizione sospensiva per effetto di siffatte condotte obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno. (altro…)

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03/10/2022
Data sentenza: 19/04/2021
Registro : RG – 47205 –  2016
Tribunale di Milano, 20 Novembre 2017
Azione individuale del socio per il risarcimento del danno da investimento disinformato e del danno all’immagine (sulla prescrizione)
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento...

Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. (Cfr. Cass. n. 11119/2013 e Cass. n. 24715/2015).

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15/09/2022
Data sentenza: 20/11/2017
Registro : RG – 54494 –  2015
Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2026, n. 895/2017
Contratto di cessione di ramo d’azienda e danno da perdita di chance
La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell’esecuzione del contratto, mettendo sull’avviso...

La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell'esecuzione del contratto, mettendo sull'avviso l’inadempiente che l’altra parte non è disposta a tollerare un ulteriore ritardo e che ha già scelto la via della risoluzione per il caso di inutile decorso del termine fissato; sicché la parte che prende l’iniziativa della diffida, oltre ad essere adempiente o ad offrire il proprio adempimento, deve chiedere l’adempimento di una precisa obbligazione e assegnare un termine di quindici giorni per l’adempimento dell’obbligazione medesima, o un termine minore se esso risulta congruo alla luce della natura del contratto.

Diversamente dal danno futuro che riguarda un pregiudizio non attuale ma soggetto a ristoro purché certo e probabile, la perdita di chance costituisce un danno attuale, che corrisponde alla perdita non di un risultato utile, ma della possibilità di conseguirlo, e postula la sussistenza di una situazione presupposta idonea a consentire la realizzazione del vantaggio sperato, da valutarsi sulla base di un giudizio prognostico e statistico; la chance rappresenta, cioè, una situazione giuridica già esistente nel patrimonio del danneggiato prima del verificarsi dell’evento lesivo, la cui violazione diventa, quindi, perdita in senso stretto, ossia vanificazione effettiva del perseguimento del guadagno sperato, sotto il profilo eziologico. Alla parte che se ne dolga spetta l’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta illecita dedotta e la perdita di chance, in termini di probabilità perduta (dimostrare che il fatto illecito dedotto produce come conseguenza la perdita di occasioni di raggiungere un risultato utile in base al criterio della probabilità degli effetti della condotta lesiva e della idoneità di quest’ultima a produrli); sicché la sua liquidazione potrebbe assumere come parametro di valutazione proprio il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito, con criterio equitativo ex art. 1226 c.c. , di un coefficiente proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo. [Nel caso di specie detto rapporto di causalità non pare affatto sussistere se al di là del “piano industriale” si considera la stima del ramo d’azienda che rende assai improbabile che la società avrebbe realizzato i guadagni che prospetta in citazione, maturando il valore di avviamento]

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11/01/2022
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 895/2017
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alessandra Dal Moro
Registro : RG – 27385 –  2014
Tribunale di Milano, 4 Ottobre 2019, n. 3525/2019
Negata la domanda di risarcimento per perdita di chances se le trattative sono appena iniziate
In tema di risarcimento danno per perdita di chances, qualora le trattative per la cessione di quote di una società...

In tema di risarcimento danno per perdita di chances, qualora le trattative per la cessione di quote di una società di capitali siano appena iniziate, le occasioni alternative perse non sono imputabili alle trattative in corso, ma ad una libera scelta della parte contrattuale, non ravvisandosi nella fase iniziale delle trattative alcun elemento per fare affidamento sulla conclusione dell'accordo.

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14/11/2019
Data sentenza: 04/10/2019
Numero: 3525/2019
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 50863 –  2015
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