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Sentenze con tag: decreto ingiuntivo non opposto

Tribunale di Napoli, 23 Ottobre 2026
Inammissibilità del ricorso d’urgenza diretto a sospendere il decreto ingiuntivo definitivo emesso contro i fideiussori
È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui i fideiussori chiedono la sospensione dell’esecutività di un decreto...

È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui i fideiussori chiedono la sospensione dell’esecutività di un decreto ingiuntivo non opposto e l’accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2 l. 287/1990, quando il decreto sia divenuto definitivo e le medesime eccezioni di nullità siano già state respinte nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione tardiva, perché il provvedimento d’urgenza ha carattere residuale e non può essere utilizzato quando non esistano altri rimedi ordinari esperibili contro il titolo [fideiussioni omnibus e specifica prestate da una società e dalla sua legale rappresentante a garanzia dei debiti di una società commerciale, oggetto di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione].

L’accertamento definitivo dell’inoppugnabilità del decreto ingiuntivo, conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione tardiva, attribuisce al decreto efficacia di giudicato sostanziale anche rispetto alle eccezioni di nullità delle fideiussioni, e il superamento del giudicato per il rilievo d’ufficio delle nullità di protezione affermato dalla giurisprudenza europea non opera quando i garanti non siano consumatori, come la persona fisica che sia legale rappresentante della società coobbligata e la società stessa.

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17/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mario Fucito
Registro : RG – 18074 –  2025
Tribunale di Napoli, 27 Febbraio 2023
Nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi al modello ABI
Per la distinzione tra una fideiussione e un contratto autonomo di garanzia risulta particolarmente significativo il profilo della causa: mentre,...

Per la distinzione tra una fideiussione e un contratto autonomo di garanzia risulta particolarmente significativo il profilo della causa: mentre, la garanzia autonoma ha funzione indennitaria, la fideiussione ha funzione satisfattiva, perché il garante esegue la medesima prestazione dovuta dal debitore principale, del tutto sovrapponibile e qualitativamente omogenea a quella dovuta dal fideiussore.

In tema di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI, è irrilevante la qualifica del garante come professionista o consumatore, dal momento che la violazione della normativa antitrust può essere invocata sia dagli imprenditori che dai consumatori, essendo entrambi attori del mercato titolari di un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo.

L’efficacia probatoria del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia sulla violazione del diritto della concorrenza e sulla portata dell’illecito anticoncorrenziale è limitata ai contratti di fideiussione stipulati tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005. Per i contratti conclusi successivamente occorre invece allegare autonomi fatti idonei a provare l’esistenza sia di un’intesa anticoncorrenziale a monte, sia di una prassi contrattuale che, per le modalità di applicazione uniformi delle clausole, viola l’art. 2, co. 2, lett. a, della l. 287/90, nonché le regole del mercato e della concorrenza in generale: il mero fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente delle clausole di contenuto identico a quelle censurate dalla Banca d’Italia non è quindi di per sé sufficiente a dar conto della sussistenza di un’intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust.

Affinché operi il meccanismo estensivo della nullità parziale all’intero contratto, le singole clausole invalide devono risultare essenziali per le parti: nel caso delle fideiussioni ABI, in particolare, occorre provare che senza le clausole interessate il creditore e il fideiussore non avrebbero, rispettivamente, accordato e prestato la garanzia.

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29/09/2023
Data sentenza: 27/02/2023
Registro : RG – 18294 –  2021
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