In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori, il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, e ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
Nel caso di emissione di obbligazioni (convertibili in azioni) in cui una banca assuma l'incarico di banca depositaria dei titoli e di addetta al pagamento degli interessi portati dalle cedole delle obbligazioni, il rapporto tra l’emittente e la banca depositaria si iscrive nella figura della delegazione di pagamento ex artt. 1269 e ss. c.c.. Con riferimento al pagamento delle cedole (altro…)