L’art. 2479-ter c.c. disciplina esclusivamente l’invalidità delle decisioni dei soci della s.r.l. e non si applica alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, distinte per finalità, oggetto e soggetti anche quando gli amministratori siano soci. Contro le deliberazioni consiliari lesive dei suoi diritti il socio può sempre accedere alla tutela demolitoria dell’art. 2388 c.c., che l’art. 2475-ter, secondo comma, c.c. richiama per il solo conflitto di interessi ma che esprime un principio generale applicabile anche alle s.r.l. nel rimedio e nella sua disciplina; l’art. 2388 c.c. non distingue tra nullità e annullabilità, riconduce ogni vizio alla contrarietà alla legge o allo statuto e assoggetta l’impugnazione al termine di decadenza di novanta giorni.
La mancata tempestiva impugnazione preclude ogni scrutinio sulla legittimità della deliberazione, e quindi anche il risarcimento del danno fondato sulla sua invalidità, perché non può essere accertato il fatto contra ius che ne sarebbe l’antecedente causale; la domanda va comunque respinta quando il lucro cessante allegato consista nei compensi riconosciuti da un patto parasociale agli amministratori e il socio non ricoprisse tale carica. È domanda nuova l’aggiunta, nella prima memoria dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., di un danno emergente da perdita del valore della partecipazione, e la liquidazione equitativa non supplisce al mancato assolvimento dell’onere della prova; il rigetto per decadenza non è una decisione di natura processuale che giustifichi la compensazione delle spese.
L’impugnazione della delibera del c.d.a. è volta ad ottenere l’annullamento della stessa ai sensi di quanto disposto dall’art. 2388, comma 4, c.c.; ciò perché l’unica forma di invalidità prevista dal nostro ordinamento per le delibere del c.d.a. delle società per azioni è l’annullabilità.
L’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio - trattandosi di impugnazione diretta a far valere la violazione, da parte del bilancio medesimo, dei principi di chiarezza, verità e correttezza ex art. 2425 c.c. - è formulata ai sensi dell’art. 2379 c.c.: la violazione dei richiamati principi determina infatti l’illiceità dell’oggetto della delibera (vale a dire: l’illiceità del bilancio), il che è appunto una causa di nullità prevista dall’art. 2379, comma 1, c.c.
L’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione (art. 2423, comma 2, c.c.) in quanto dirette (anche) a tutelare l’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, attengono a diritti indisponibili; sicché non può trovare applicazione la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società ai fini della competenza.
Il quorum previsto dall’art. 2377, comma 3, c.c., richiamato dall’art. 2378, comma 2, c.c., è relativo esclusivamente alle impugnazioni dirette ad ottenere l’annullamento delle delibere assembleari; diversamente quando l’impugnazione è proposta per ottenere la declaratoria di nullità delle delibere, essa è proponibile da chiunque vi abbia interesse (art. 2379, comma 1, c.c.), sicché la disciplina in tema di quorum per impugnare non trova applicazione.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale.
Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima.
Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo); tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non poter prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.
Qualora sia stato violato il procedimento relativo alla decisione del consiglio di amministrazione di convocare l’assemblea dei soci, l’eventuale invalidità di tale procedimento non si estende in automatico alle deliberazioni dell’assemblea dei soci, trattandosi di procedimenti separati e autonomi. Invero, la deliberazione dell’assemblea di una società di capitali, convocata su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all’esito di una riunione cui un suo componente non sia stato convocato non è inesistente, nulla o annullabile, trattandosi di mera irregolarità, perché il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell’assemblea non può riflettersi, come causa d’inesistenza o d’invalidità, sulle deliberazioni dell’assemblea dei soci, quando essa sia stata convocata dagli amministratori con atto per certo riferibile alla volontà dell’organo amministrativo collegiale, così che esista una convocazione dell’assemblea nel suo essenziale schema giuridico (atto ricettizio, con il quale il socio viene avvisato della data e del luogo della riunione), dovendo escludersi che sulle formalità della convocazione si riflettano, per proprietà transitiva, le eventuali irregolarità interne al distinto procedimento di deliberazione del consiglio di amministrazione.
Se la decisione di convocazione dell’assemblea dei soci sia stata presa nell’ambito di un vizio deliberativo del consiglio di amministrazione, tale vizio non comporta alcuna conseguenza rispetto alla legittimità dell’assemblea dei soci, purché siano state rispettate le modalità formali di convocazione dell’assemblea dei soci previste nello statuto oppure, nel caso di s.r.l., in base all’art. 2479 bis c.c.
E' affetta da nullità, rilevabile d'ufficio fino alla precisazione delle conclusioni, la previsione statutaria di esclusione di un socio dalla compagine sociale quando si limiti ad enunciare una clausola generale (nel caso di specie: quando il socio "non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali") senza (altro…)