I presupposti di validità della delibera di esclusione del socio consorziato debbono essere valutati con esclusivo riferimento al momento della sua adozione [nel caso di specie, in cui motivo dell'esclusione era il mancato pagamento di un debito del socio verso il Consorzio, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la compensazione giudiziale (e non legale) del debito predetto in virtù di sentenza successiva alla delibera di esclusione, dato che la compensazione giudiziale comporta l'estinzione delle reciproche obbligazioni al momento della pubblicazione della sentenza ed è quindi vicenda irrilevante ai fini della validità della delibera di esclusione: ciò che conta è che il debito nei confronti del Consorzio sussistesse al momento dell'emanazione della delibera di esclusione].
E' legittima la clausola statutaria di una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa che preveda l'esclusione del socio che si renda moroso nel pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell’alloggio lui assegnato. L'esclusione deliberata ai sensi di una simile clausola comporta, per il socio escluso, la decadenza dal diritto di godimento dell’immobile e l'obbligo di rilascio dello stesso alla cooperativa.
Per effetto della delibera di esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia, quest’ultimo è tenuto a rilasciare l’alloggio sociale e a rifondere alla cooperativa l’indennità di occupazione dell’immobile, in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., che costituisce espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo.
La delibera di esclusione del socio di cooperativa, una volta divenuta inoppugnabile, determina, ex art. 2533 c.c., l’altrettanto inoppugnabile cessazione di tutti i conseguenti rapporti secondari in essere tra la cooperativa e il socio, tra i quali il rapporto di lavoro (nelle cooperative di produzione e lavoro) e l’assegnazione di alloggi (nelle cooperative edilizie).
La quietanza di pagamento costituisce una confessione stragiudiziale che fa piena prova del pagamento, sicché non si può impugnare l’atto se non provando, ai sensi dell’art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione.
È lecita la successiva ratifica, a norma dell’art. 1399 c.c., di un atto concluso da un soggetto privo di poteri rappresentativi in nome e per conto di una cooperativa [nel caso di specie, un atto di cessione in godimento di un immobile da parte di una cooperativa, sottoscritto da un soggetto che non era legale rappresentante della cooperativa stessa].
La ratifica può anche essere implicita, purché sia rispettata la forma scritta, e può risultare da un atto, consequenziale alla stipulazione del negozio, che manifesti in modo inequivoco la volontà del rappresentato come incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. Essa, comunque, esige una manifestazione di volontà diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo e a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti.
Ogni qualvolta sia adottato nei confronti di un socio un provvedimento di carattere ablativo o sanzionatorio (sia esso la revoca dall'amministrazione ovvero la sanctio maxima dell’esclusione dalla società), la relativa decisione deve contenere in sé le ragioni poste a suo fondamento, nel contenuto - sia pur sintetico - necessario e sufficiente a farle comprendere al suo destinatario e a consentirgli di articolare le proprie difese permettendogliene l'impugnazione nel termine volta a volta applicabile per legge o per statuto, a pena di nullità o, secondo alcuni (ma con conseguenza analoga), di improduttività di effetti della decisione stessa.
In materia di diritto delle prove civili, in caso di contestazione del contenuto di un plico raccomandato, la prova risulta essere diabolica, sia per il mittente che lo ha formato, sia per il destinatario che lo ha ricevuto. Si può dubitare quindi dell’orientamento che sembra trasparire da alcuni precedenti di legittimità, secondo cui sussisterebbe una “presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”, fondata “sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale” nonché sull’art. 1335 c.c., dal momento che la raccomandazione postale rende certa la data di spedizione e quella di inoltro al domicilio del destinatario, ma nulla attesta in ordine al contenuto cartaceo del piego, noto solo al mittente ed esorbitante dalla sfera di verifica - prima ancora che del destinatario - dello stesso agente postale incaricato della spedizione (nel caso di specie, veniva eccepita la tardività dell’impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio escluso, il quale contestava però che il plico raccomandato recapitatogli avesse contenuto non la delibera di esclusione, bensì un documento diverso, successivamente sostituito dai mittenti).
Quale che sia il vizio inficiante l’esclusione, lo stesso va fatto indefettibilmente valere dal socio escluso con il rimedio della opposizione, da proporre nel termine di decadenza di cui all'art. 2287 c.c. (altro…)
In tema di assegnazione di alloggi ai soci di cooperative edilizie a contributo erariale, divenuta definitiva la deliberazione sociale di esclusione del socio e la conseguente decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, per difetto di tempestiva impugnazione nella competente sede o comunque per intervenuta esecutività, il g.o. adito (altro…)
La delibera di esclusione del socio da una società cooperativa è sufficiente a determinare l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento, trovando la posizione del socio lavoratore adeguata tutela nel disposto dell’art. 2533 c.c., che gli riconosce la facoltà di proporre opposizione al tribunale contro la delibera degli amministratori o, se previsto dall’atto costitutivo, dall’assemblea (altro…)
La decisione del socio di non apportare nuova finanza alla società non può costituire violazione del contratto sociale, né causa di esclusione ex art. 2286 cc, stante la libertà del socio di conferire o meno ulteriori contributi rispetto al capitale inizialmente conferito.
Deve ritenersi illegittima la delibera di esclusione di socio di cooperativa che sia fondata su una contestazione di interruzione del servizio che sia consistita nell'esercizio del diritto di sciopero. L'esercizio del diritto di sciopero da parte del socio di cooperativa non integra la causa di esclusione delle "gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico" (art. 2533, c. 1, n. 2)