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Sentenze con tag: deposito del bilancio d'esercizio

Tribunale di Catanzaro, 17 Ottobre 2026, n. 2314/2026
Prescrizione dell’azione dei creditori sociali e conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale dai bilanci depositati
Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione dei creditori sociali contro gli amministratori, anche quando esercitata dall’organo della procedura concorsuale, decorre...

Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione dei creditori sociali contro gli amministratori, anche quando esercitata dall’organo della procedura concorsuale, decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata in modo oggettivamente percepibile dai creditori; la presunzione semplice che fa coincidere tale momento con l’apertura della procedura può essere vinta dagli amministratori provando che l’insufficienza era conoscibile in precedenza, e ciò avviene quando i bilanci depositati nel registro delle imprese espongano un’eccedenza delle passività sulle attività così evidente da poter essere percepita anche da creditori privi di competenze tecniche, ancorché i valori di bilancio non coincidano necessariamente con quelli di mercato [bilanci di una cooperativa poi posta in liquidazione coatta amministrativa, depositati nello stesso anno, con passività pari a quasi otto volte l’attivo].

L’azione dei creditori sociali contro gli amministratori di s.r.l., espressamente prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. a seguito del d.lgs. 14/2019 e già ammessa in precedenza per applicazione analogica dell’art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, che consiste nell’eccedenza delle passività sulle attività e si distingue sia dalla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di pareggio tra attivo e passivo, sia dall’insolvenza, che può sussistere anche quando l’attivo prevale sul passivo.

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15/10/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 2314/2026
Carica: Presidente
Giudice: Song Damiani
Relatore: Roberto Fiocca
Registro : RG – 1141 –  2025
Tribunale di Bari, 17 Ottobre 2026, n. 5170/2024
Sull’onere della prova nei procedimenti di impugnazione delle delibere assembleari
In materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari di S.r.l., grava sul socio impugnante, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c.,...

In materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari di S.r.l., grava sul socio impugnante, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c., l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del vizio denunciato (onus probandi incumbit ei qui dicit). Pertanto, la dedotta violazione dell’obbligo di deposito o di messa a disposizione della documentazione contabile non può ritenersi provata ove dagli atti di causa emerga che il socio abbia avuto accesso alla documentazione sociale e non risulti, per contro, alcuna specifica richiesta di visione del bilancio, né alcuna tempestiva contestazione, anche in sede assembleare, circa l’impossibilità di prenderne conoscenza.

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12/06/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 5170/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Giuseppe Marseglia
Registro : RG – 4673 –  2019
Tribunale di Genova, 20 Ottobre 2021
Inapplicabilità dell’art. 2429 c.c. alle società a responsabilità limitata
L’art. 2429 c.c. non è applicabile alle società a responsabilità limitata, in quanto, secondo un’interpretazione conservativa del secondo comma dell’art....

L'art. 2429 c.c. non è applicabile alle società a responsabilità limitata, in quanto, secondo un'interpretazione conservativa del secondo comma dell'art. 2478 bis c.c., il richiamo operato dal primo comma del medesimo articolo alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V del codice civile deve intendersi limitato alle sole disposizioni per la redazione del bilancio, e non già al deposito dei documenti da allegare allo stesso.

L'art. 2478 bis c.c. - rubricato "bilancio e distribuzione degli utili" - prevede infatti che "il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del presente libro" e prosegue poi disponendo: "esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2634. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato".

L'articolo in esame, quindi, oltre a dettare una disciplina autonoma quanto alla procedura di approvazione, richiama espressamente l'art. 2435 c.c. per estendere alla società a responsabilità limitata l'obbligo di deposito del bilancio approvato presso il registro delle imprese; richiamo che, ritenendo il rinvio operato alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V del codice civile come omnicomprensivo e riferito anche alle disposizioni in materia di deposito del bilancio, non avrebbe ragion d'essere, essendo l'art. 2435 c.c. già ricompreso nella sezione IX del capo V.

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16/01/2023
Data sentenza: 20/10/2021
Registro : RG – 12540 –  2019
Tribunale di Catanzaro, 9 Febbraio 2021
Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e clausola compromissoria
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per...

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

Deve ritenersi invece compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione - anche per vizi di nullità - di una delibera di nomina di membri del collegio sindacale.

Una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio scatta l'obbligo per gli amministratori, ai sensi dell'art. 2377 c.c., sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio e di procedere alla nuova approvazione, sia di adottare tutte le correzioni necessarie con riguardo ai bilanci successivi, se e nella misura in cui le rettifiche al bilancio originariamente impugnato producono conseguenze riflesse sui bilanci intervenuti in seguito. Di conseguenza, in pendenza del primo giudizio di impugnazione, coloro che hanno agito per sentir pronunciare l'invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio non hanno l'onere, nè il diritto, di impugnare tutti i bilanci successivi per ottenere che gli effetti dell'invalidità si riflettano sugli stessi. Infatti tali soggetti difettano dell'interesse ad agire, in quanto potrebbero conseguire il medesimo risultato senza il ricorso al giudice, in virtù dell'anzidetta applicazione dell'art. 2377 c.c.

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28/09/2022
Data sentenza: 09/02/2021
Registro : RG – 5035 –  2015
Tribunale di Milano, 3 Agosto 2017
Evidenza
Invalidità delle delibere assembleari (di approvazione del bilancio): aspetti processuali e aspetti sostanziali
Con riferimento alle impugnazioni delle delibere assembleari di società di capitali, l’unico soggetto che deve essere e può essere convenuto...

Con riferimento alle impugnazioni delle delibere assembleari di società di capitali, l’unico soggetto che deve essere e può essere convenuto in giudizio non è il socio, ma la società medesima, trattandosi (altro…)

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02/11/2017
Data sentenza: 03/08/2017
Registro : RG – 68487 –  2014
Tribunale di Roma, 20 Marzo 2017
Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio: legittimazione e vizi deducibili
In tema di impugnazione di deliberazione assembleare, legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società, da cui invero promana la...

In tema di impugnazione di deliberazione assembleare, legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società, da cui invero promana la manifestazione di volontà in ipotesi viziata. Ai singoli soci può essere riconosciuto, oltre al potere di azione nel caso di soci che non abbiano consentito alla deliberazione assembleare, il potere di intervento, che deve configurarsi (altro…)

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29/05/2017
Data sentenza: 20/03/2017
Registro : RG – 47527 –  2014
Tribunale di Roma, 24 Gennaio 2017
Invalidità delle delibere assembleari di una srl per mancato deposito del bilancio
In tema di impugnazione di deliberazione assembleare, legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società; ai singoli soci può essere...

In tema di impugnazione di deliberazione assembleare, legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società; ai singoli soci può essere riconosciuto, oltre al potere di azione nel caso appunto di soci che non abbiano consentito alla deliberazione assembleare, il potere di intervento, che deve configurarsi come litisconsortile (o adesivo autonomo) nel caso in cui (altro…)

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21/05/2017
Data sentenza: 24/01/2017
Registro : RG – 58907 –  2014
Tribunale di Roma, 24 Ottobre 2016
Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e compromettibilità in arbitri delle vicende riguardanti la materia del bilancio
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, sicché la loro violazione...

Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, sicché la loro violazione rende illecita, ovvero nulla, la delibera di approvazione  a prescindere dal tipo di condotta tenuta dalle parti. (altro…)

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29/03/2017
Data sentenza: 24/10/2016
Registro : RG – 28305 –  2014
Tribunale di Milano, 26 Novembre 2016
Deposito di bilancio d’esercizio e cancellazione dell’iscrizione dal registro delle imprese
Ai sensi dell’art. 2191 c.c., quando vengano depositati al registro delle imprese due versioni dello stesso bilancio d’esercizio, la prima...

Ai sensi dell’art. 2191 c.c., quando vengano depositati al registro delle imprese due versioni dello stesso bilancio d’esercizio, la prima contenente errori materiali (nella specie “errate battiture”) e la seconda redatta in forma corretta, non può chiedersi al conservatore (altro…)

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03/03/2017
Data sentenza: 26/11/2016
Registro : RVG – 7308 –  2016
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