L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore o del liquidatore, che si ritiene esperibile anche nelle società di persone, non è proponibile per difetto di legittimazione attiva quando il danno lamentato costituisca il mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, come nel caso [dell’omesso versamento nelle casse sociali del prezzo ricavato dalla vendita di un immobile della società], perché l’azione esige che il socio sia stato danneggiato direttamente. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota non costituiscono danno diretto, perché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino alla loro distribuzione e la quota è un bene distinto dal patrimonio sociale.
La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c., norma eccezionale e di stretta interpretazione, non si applica all’azione individuale di responsabilità, di natura extracontrattuale, promossa dal socio o dal terzo direttamente danneggiati, perché tale azione non è esercitata dalla società, non tutela il patrimonio sociale, non richiede deliberazioni degli organi sociali e non è soggetta all’influenza dell’amministratore, sicché manca il conflitto di interessi strutturale che giustifica la sospensione.
La domanda con cui il socio lamenta [condotte distrattive compiute dall’amministratore sul conto corrente personale del socio stesso, in virtù di un rapporto fiduciario di natura familiare] va qualificata come azione aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c., soggetta alla prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il danneggiato, con l’ordinaria diligenza, poteva conoscere l’illecito, il danno e il nesso causale; la conoscenza deve presumersi quando il socio abbia ricevuto dalla banca le informative e gli estratti conto da cui risultavano le movimentazioni.
La regolare iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo del diritto di usufrutto su una quota di S.r.l. ne comporta la piena efficacia nei confronti della società ai sensi dell'art. 2470, comma 1, c.c. Tale norma si applica con interpretazione estensiva non solo alle vicende traslative della titolarità, ma anche alle vicende contrattuali derivative di diritti reali parziari sulla quota (come l’usufrutto) che comportino una traslazione dell’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione. All'usufruttuario di quote di S.r.l. spetta, per effetto del richiamo operato dall'art. 2471-bis c.c. all'art. 2352 c.c., l’esercizio dei diritti amministrativi, inclusi il diritto di voto in assemblea e il correlato diritto di impugnazione delle deliberazioni assembleari.
Il vizio di nullità della deliberazione di S.r.l. per "assoluta mancanza di informazione" previsto dall'art. 2479-ter, comma 3, c.c. fa esclusivo riferimento al procedimento di convocazione in senso proprio (risolvendosi nella completa mancanza di convocazione del socio o nell'impossibilità di esprimere la propria opinione nelle decisioni extra-assembleari). Detta nullità non è invece configurabile nel caso in cui il socio lamenti esclusivamente una carenza di informazioni sul merito o sui dettagli della decisione da adottare, qualora sia stato regolarmente convocato con un ordine del giorno analitico e abbia preso parte attiva all'assemblea.
La fattispecie di annullabilità per conflitto di interessi ex art. 2479-ter, comma 2, c.c. tutela l'integrità del patrimonio sociale e richiede la compresenza di due elementi: il voto determinante di un socio portatore di un interesse personale (o di terzi) confliggente e il danno, anche solo potenziale, per la società. Nelle deliberazioni di autorizzazione alla stipulazione di contratti con parti correlate (nella specie, una società interamente partecipata dalle medesime socie di maggioranza), il conflitto si configura concretamente poiché l’interesse della società correlata al contenimento dei costi si contrappone a quello della società deliberante volto alla massimizzazione dei ricavi. Il conflitto di interessi sfocia in motivo di annullamento della deliberazione qualora l'operazione venga autorizzata a condizioni deteriorate rispetto ai valori di mercato, sprovviste di giustificazione commerciale.
Non è configurabile il danno potenziale richiesto ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi (o per abuso della maggioranza) qualora la delibera approvi un contratto i cui termini economici, ancorché inferiori ai valori di mercato o ai contratti precedenti, costituiscano l'esito di reciproche concessioni volte a comporre o prevenire un rilevante e fondato contenzioso giudiziario tra le parti (natura transattiva del negozio).
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, cui compete in via esclusiva l’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla quota -quali il diritto di voto, l’impugnazione di una delibera assembleare e la partecipazione all’assemblea- nel rispetto delle istruzioni impartite dalla maggioranza dei comproprietari. Ne consegue che i contitolari della quota diversi dal rappresentante comune non sono legittimati a impugnare la delibera adottata con il voto di quest’ultimo, poiché solo al rappresentante comune compete l’esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.
Il semplice venir meno del rapporto di fiducia tra uno solo dei comproprietari della quota e il rappresentante comune non è sufficiente per configurare una violazione delle disposizioni in materia di mandato, occorrendo -a tal fine- che emerga una negligenza del mandatario con riguardo a tutti i comproprietari della quota.
Affinché possa configurarsi una situazione qualificabile come “abuso della maggioranza”, è necessario che l’agire del socio risulti diretto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale, tale da non arrecare alcun beneficio alla società, oppure che sia deliberatamente diretto in modo intenzionale e fraudolento a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L’onere di provare l'esistenza di una condotta abusiva ricade sul socio di minoranza, ma, al di fuori dell'ipotesi di esercizio "ingiustificato" o "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci di maggioranza, resta preclusa al Giudice qualunque verifica in merito alle ragioni che hanno condotto i soci di maggioranza a votare in un senso o nell'altro.
Secondo la disciplina prevista dall’art. 2377 c.c. in tema di annullabilità delle delibere assembleari, la legittimazione all’impugnazione compete al socio assente o dissenziente, precisando la norma che lo stesso socio può proporre l’impugnazione ove sia titolare di almeno il 5 % del capitale sociale, posto che diversamente il socio, pur dissenziente, non legittimato a proporre l’impugnativa, ha diritto unicamente al risarcimento del danno a lui cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
La titolarità di un numero minimo di azioni in capo all’impugnante è qualificata dal legislatore come condizione di legittimazione all’azione demolitoria, presupposto stesso del diritto del socio ad ottenere l’annullamento della delibera viziata, cosicché il difetto di detta condizione di legittimazione non introduce questione che possa qualificarsi come eccezione in senso proprio e stretto e, quindi, esaminabile unicamente ove il difetto sia stato eccepito in giudizio tempestivamente dalla società convenuta. In realtà, potendo la questione del difetto di legittimazione attiva essere rilevata anche d’ufficio, la mancanza di titolarità minima di azioni in capo al socio impugnante deve essere qualificata come mera difesa, di modo che non può reputarsi fondata l’eccezione di tardività di essa.
Rispetto alle ordinarie norme di diritto civile comune, ove la nullità negoziale si configura come invalidità virtuale, comprendendosi in detta sanzione anche il difetto di forma ad substantiam dell’atto, e l’annullabilità è predicabile solo per i vizi previsti specificamente dal legislatore, la disciplina dell’invalidità delle delibere societarie, come individuata dagli artt. 2377 e 2379 c.c., opera un capovolgimento di prospettiva, posto che le cause di nullità sono definibili come tipiche, ovvero predicabili unicamente nei casi previsti dal menzionato art. 2379 c.c., mentre, in tutte le altre ipotesi in cui la delibera assembleare sia contraria alla legge o allo statuto, la decisione dei soci risulterà meramente annullabile. Peraltro, è individuabile come vizio della deliberazione anche la più radicale inesistenza, categoria di elaborazione giurisprudenziale che può essere affermata in tutte le ipotesi in cui la carenza viziante sia tale da comportare in fatto che neppure possa essere ravvisabile una deliberazione assembleare.
Posta la regola della tassatività delle nullità delle delibere assembleari, con inversione prospettica rispetto alle ordinarie nullità negoziali, la violazione della norma di legge, secondo cui le delibere delle assemblee straordinarie debbano essere adottate in forma notarile ex art. 2375, co. 2, c.c., deve necessariamente rientrare tra le ipotesi di violazione sancite dall’art. 2377 c.c. in termini di annullabilità, non potendosi importare nel sistema societario le fattispecie di nullità proprie del diritto comune in riferimento ai requisiti di forma pubblica ad substantiam degli atti negoziali. In effetti, il sistema delineato dal legislatore in tema di invalidità delle delibere dell’assemblea dei soci è improntato alla tutela del valore della stabilità delle delibere medesime, circostanza che spiega, tra l’altro, il motivo per il quale l’annullabilità ricomprenda un novero di vizi esteso rispetto ai casi tassativi di nullità, con l’inversione dei principi diversamente previsti nel diritto comune.
L’avverbio “direttamente” contenuto nel solo art. 2395 c.c. e nel 2476, co. 7, c.c. rende palese il discrimen rispetto l’azione ex art. 2394 e 2476, co. 6, che non va individuato nei presupposti stabiliti dalla legge per il sorgere di tali forme di responsabilità dell’amministratore (che consistono pur sempre nella violazione, dolosa o colposa, dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo), bensì nelle conseguenze che il comportamento illegittimo abbia determinato nella sfera giuridica dell’istante. Conseguentemente, se il danno allegato, come nel caso di specie, costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, deve concludersi che si è al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 2395 e 2476, co. 7, c.c., in quanto tali norme richiedono che il danno debba avere investito direttamente il patrimonio dell’attore così che esula dall’ambito del danno risarcibile qualsiasi pregiudizio che sia il mero riflesso del depauperamento del patrimonio sociale.
Il potere dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di s.r.l. investito – ai sensi del relativo provvedimento di nomina del Giudice tutelare – di tutti gli adempimenti connessi all’attività societaria e alla sua gestione ordinaria e straordinaria quale rappresentante del beneficiario (che per l’effetto è da intendersi privato di ogni conseguente potere connesso e derivante dal ruolo e dalle cariche ricoperte nella indicata società), comprende tutti gli atti e le decisioni che beneficiario poteva assumere nell’ambito della società sia come socio, sia come amministratore.
Differentemente dall’azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 c.c., l’azione surrogatoria prevista all’art. 2900 c.c. costituisce un rimedio eccezionale, derogatorio della regola di cui all’art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui ed è pertanto applicabile nei soli casi e alle condizioni previste dalla legge, senza possibilità di applicazione estensiva. Conseguentemente, poiché l’art. 2900 c.c. prevede quale presupposto essenziale dell’azione in parola la sussistenza, in capo a chi agisce, della qualità di creditore, e dunque la sussistenza di un credito certo, non può ritenersi legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché contestato nell’an e oggetto di accertamento giudiziale, il quale costituisce una mera aspettativa di fatto (e non di diritto) che si risolve nella speranza dell’accoglimento dell’azione proposta e perciò non consente di ritenere sussistente in capo a chi la vanta la attualità della qualità di creditore necessaria per agire in via surrogatoria.
Inoltre, il presupposto che legittima l'azione ex art. 2900 c.c. consiste nell’inerzia del debitore nell’esercizio dei diritti e delle azioni che gli spettano verso i terzi. Ne deriva che l’esperibilità dell’azione in surrogazione deve ritenersi esclusa in presenza di un qualsivoglia comportamento positivo posto in essere dal debitore che, ancorché lesivo delle aspettative del creditore, costituisca una manifestazione di volontà di gestione e non, invece, un indice di trascuratezza del proprio diritto. Conseguentemente, in assenza di allegazioni a supporto della lamentata inerzia, la mera intestazione fiduciaria di quote sociali non consente di fondare un giudizio di trascuranza in capo al fiduciario e, per l’effetto, non è di per sé idonea ad integrare il requisito dell’inerzia richiesto per l’ammissibilità dell’azione di surrogazione nei suoi confronti.
Il socio di s.r.l. può promuovere, oltre all’azione sociale di responsabilità in vece della società, l’azione volta al risarcimento del danno patito direttamente dal proprio patrimonio ai sensi dell’art. 2476, co. 6, c.c., norma sostanzialmente equivalente all’art. 2395 c.c. dettato per la s.p.a. L’azione individuale tutela gli interessi dei titolari di diritti non protetti dagli artt. 2393 e 2394 c.c., perché l’offensività delle condotte degli amministratori può colpire direttamente i soci e i terzi; suo presupposto è l’incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo, cioè la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale.
I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato alla società, in quanto mera porzione del danno subito dalla società e risarcibile in suo favore, con conseguente reintegrazione indiretta del socio. Non è pertanto diretto il danno lamentato dai soci per aver dovuto rinunciare al rimborso dei finanziamenti erogati alla società a copertura delle perdite causate dalle spese non inerenti e inadeguate alla struttura sociale sostenute dall’amministratore, perché esso deriva dalla violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Ai fini dell’azione individuale è irrilevante che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio del loro ufficio o al di fuori di esso, che sia ricollegabile a un inadempimento della società o che l’atto lesivo sia stato compiuto nell’interesse della società; occorre tuttavia un fatto illecito, doloso o colposo, che violi gli obblighi specifici inerenti alla carica o quelli generali posti a tutela dei terzi, e la mera inopportunità delle scelte gestionali, con la loro incidenza negativa sul patrimonio del socio, è insufficiente.
Nella s.r.l. l’azione sociale di responsabilità può essere esercitata sia dalla società, titolare del diritto al risarcimento, sia dal socio, indipendentemente dall’entità della sua partecipazione, il quale fa valere in nome proprio il diritto della società; quest’ultima è pertanto litisconsorte necessaria ai sensi dell’art. 102 c.p.c., tanto nel giudizio di merito quanto negli eventuali procedimenti cautelari. Quando l’amministratore convenuto è ancora titolare del potere di rappresentanza della società, occorre la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78, co. 2, c.p.c., in ragione dell’attuale conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.
Sopravvenuto il fallimento della società, il curatore è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione sociale di responsabilità promossa dal socio quale sostituto processuale della società; se il fallimento, citato in riassunzione, non si costituisce, manifestando il proprio disinteresse alla prosecuzione, la domanda del socio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva, mentre resta esaminabile l’azione individuale per il danno diretto. La domanda del socio non può essere accolta neppure ai sensi dell’art. 2394 c.c., perché in caso di fallimento l’azione dei creditori sociali spetta al solo curatore.
L’art. 33 del Reg. CE n.6/2002 è diretto a regolamentare solo situazioni relative a soggetti terzi che vantino diritti sul disegno o modello e non può pertanto riguardare operatori che non vantino alcun diritto sul modello oggetto di controversia e, in particolare, non si applica ad una situazione nella quale il licenziatario accusa un terzo di aver violato i diritti conferiti dal disegno o dal modello comunitario registrato.
Ai fini della concorrenza confusoria vanno messi a confronti i prodotti degli operatori in conflitto, avuto riguardo non più ad un utilizzatore informato, bensì al consumatore medio, e a quelle caratteristiche dotate di capacità distintiva, ed individualizzanti; inessenziali e voluttuarie, diverse da quelle che sollecitano e comportano la scelta d’acquisto, coperte dalla tutela, temporaneamente limitata, del modello.
La società non è titolare del diritto di impugnare le delibere assunte dall’assemblea dei propri soci: in primo luogo, perché essa non è annoverata dalla legge tra i soggetti legittimati all’impugnazione; inoltre, perché, derivando dalla società stessa la manifestazione di volontà oggetto di impugnazione, sarebbe irragionevole attribuirle la legittimazione ad agire in giudizio contro la sua stessa volontà.
La s.r.l. che, ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., domanda l’annullamento del contratto (o dell'atto unilaterale) concluso dal proprio amministratore in conflitto di interessi deve provare: (i) l’interesse, di cui l’amministratore sia portatore, obiettivamente in conflitto con quello della società rappresentata; (ii) la possibilità per l’amministratore di influenzare la scelta negoziale assunta dalla società; (iii) la conoscenza o la conoscibilità del conflitto di interessi da parte del terzo contraente.
Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione a garanzia del debito assunto da un’altra società, il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto di interessi tra la società garante e il suo amministratore non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev’essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società garante e il suo amministratore.
La sussistenza di una delibera con cui l’assemblea autorizzi la società alla prestazione della garanzia, in mancanza di impugnazione, esclude sia la possibilità per l’amministratore di influenzare la scelta negoziale della società (essendo egli privo di qualsiasi discrezionalità tanto nella scelta di stipulare il contratto quanto nella determinazione del relativo contenuto), sia la conoscibilità dell’asserito conflitto di interessi da parte del terzo contraente (avendo quest’ultimo riposto legittimo affidamento sulla validità della predetta delibera).
Con riferimento alla lite avente ad oggetto una fattispecie di finanziamento della controllata da parte dei soci della controllante e del relativo diritto di regresso fra soci, è competente per materia, ai sensi dell’art.3, comma 2, lett. a) del d. lgs n. 168/2003, la sezione specializzata delle imprese del Tribunale competente per territorio, e ciò in quanto la fattispecie in oggetto è relativa a vicende inerenti a rapporti societari.
Legittimato attivo a chiedere lo scioglimento della s.n.c. è il socio o il creditore che vanti nei confronti della società medesima delle ragioni di credito o dirette (quali quelle del socio receduto che chieda la liquidazione della propria quota) o indirette (quali quelle del creditore del socio nelle specifiche ipotesi previste dalla legge). (altro…)