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Sentenze con tag: diritto di controllo

Tribunale di Firenze, 1 Maggio 2026
Diritto di controllo del socio di s.r.l. in via d’urgenza: periculum da allegare e legittimazione passiva della sola società
Il diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c. non comporta, di per sé, la...

Il diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c. non comporta, di per sé, la sussistenza del periculum in mora necessario per l’adozione di un provvedimento cautelare, non essendo sufficiente la verosimile fondatezza del diritto all’ostensione documentale. Il socio che intenda ottenere tutela d’urgenza deve allegare specifiche ragioni di urgenza e indicare il motivo sotteso alla richiesta, poiché il controllo retrospettivo sulla gestione sociale non è necessariamente inutile.

In tema di diritto di controllo del socio di s.r.l., l’obbligo di consentire l’accesso e la consultazione dei libri sociali e dei documenti inerenti all’amministrazione grava sulla società, quale titolare dei documenti sociali, mentre sugli amministratori grava il diverso obbligo di fornire informazioni sull’andamento della società. La domanda di ostensione documentale ex art. 2476, comma 2, c.c. deve quindi essere proposta nei confronti della società e non dell’amministratore in quanto tale. [nella specie, ricorso della socia di una s.r.l. aeronautica rigettato, dichiarato il difetto di legittimazione dell’amministratore unico costituitosi in proprio e compensate le spese].

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27/09/2026
Data sentenza: 01/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Linda Pattonelli
Registro : RG – 4689 –  2025
Tribunale di Perugia, 25 Ottobre 2026
Diritto di controllo nella S.r.l.: i confini tra legittima informazione e abuso strumentale nell’accesso ai documenti sociali
Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto...

Nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. costituisce diritto potestativo del socio non amministratore, di regola ampio e non comprimibile statutariamente, esteso ai libri sociali e a tutti i documenti dell’amministrazione; tuttavia, detto diritto incontra il limite generale dei canoni di buona fede e correttezza e non può essere esercitato in modo strumentale o abusivo, per fini ostruzionistici o antisociali, e neppure può trasformarsi in una richiesta indefinitamente espansiva e mutevole nel tempo, specie ove la società abbia già dato ampia ostensione documentale e il socio – per di più già amministratore nel periodo considerato – abbia avuto concreta possibilità di conoscere l’andamento della gestione e di accedere alla documentazione sociale, anche in altri procedimenti giurisdizionali. Ne consegue che, in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris della pretesa di ulteriore ostensione documentale deve essere negato quando: a) la documentazione richiesta risulta, in larga parte, già messa a disposizione del socio (anche mediante precedenti consegne, produzioni in altri giudizi o deposito in atti); b) le ulteriori richieste si risolvono in mere contestazioni di “inverosimiglianza” o di asserita incompletezza non supportate da concreti indizi di condotte ostruzionistiche della società; c) viene pretesa l’esibizione di documenti inesistenti (come le relazioni dell’organo di controllo mai redatte) ovvero di documentazione che, per il periodo in cui il socio era amministratore, era o poteva essere nella sua piena disponibilità; d) il socio, pur potendo esercitare i propri poteri informativi attraverso la partecipazione alla vita sociale (assemblee, ecc.), utilizza il rimedio cautelare per reiterare, ampliare e rimodulare nel tempo le richieste di esibizione, piegando il diritto di controllo ad una funzione conflittuale e non coerente con l’interesse sociale. In tale situazione, il reiterato ricorso al giudice per ottenere nuove e più ampie ostensioni documentali, dopo che la società ha progressivamente adempiuto alle richieste di accesso, integra un abuso del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., con conseguente rigetto dell’istanza cautelare e del reclamo.

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14/06/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Teresa Giardino
Relatore: Luca Marzullo
Registro : RG – 1037 –  2025
Tribunale di Perugia, 7 Giugno 2025
S.r.l.: il diritto di ispezione del socio esige accesso diretto ai documenti sociali, rendendo la consegna parziale inidonea a estinguere il contenzioso
In tema di S.r.l., il socio non amministratore è titolare, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di un diritto...

In tema di S.r.l., il socio non amministratore è titolare, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di un diritto soggettivo pieno di informazione e consultazione della documentazione sociale, contabile, fiscale e amministrativa, da esercitarsi secondo buona fede e nel rispetto del corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. Tale diritto comprende l’accesso diretto ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione nel luogo in cui essi sono custoditi, nonché la facoltà di estrarne copia a proprie spese, e si estende a tutta la documentazione ragionevolmente necessaria al controllo della gestione e nella materiale disponibilità giuridica della società. Ne consegue che non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere quando la società abbia soltanto trasmesso parte dei documenti richiesti, senza assicurare l’effettiva consultazione diretta degli atti.

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06/06/2026
Data sentenza: 07/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefania Monaldi
Registro : RG – 1591 –  2025
Tribunale di Cagliari, 25 Ottobre 2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Bruno Malagoli
Registro : RG – 7069 –  2012
Tribunale di Roma, 25 Ottobre 2026, n. 3849/2024
Impugnazione di delibere assembleari, sopravvenuto fallimento della società e carenza di interesse ad agire
Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la...

Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell’interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato, quando l’istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare.

Anche quanto alla domanda proposta ex art. 2476, comma 2 c.c. e, dunque, al diritto del socio di controllo della documentazione sociale, va rilevato che con il fallimento della società la verifica della documentazione contabile della società fallita, al pari dell’esercizio della azione di responsabilità, sono demandati al curatore e non residua tale esercizio in capo al socio, in difetto di una gestione della società da controllare e in difetto della legittimazione ad esercitare l’azione sociale di responsabilità.

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07/02/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 3849/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Enrica Ciocca
Registro : RG – 65078 –  2017
Tribunale di Palermo, 4 Maggio 2022
Lesione del diritto di controllo sull’amministrazione ex art. 2489 c.c.
Il procrastinare la possibilità per il socio di consultare la documentazione sociale ed estrarne copia lede direttamente il suo diritto...

Il procrastinare la possibilità per il socio di consultare la documentazione sociale ed estrarne copia lede direttamente il suo diritto di controllo sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi, sia all'interno della società che attraverso azioni giudiziarie, precludendo al socio stesso di intervenire al fine di impedire una temuta cattiva gestione della società.

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13/10/2023
Data sentenza: 04/05/2022
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Rachele Monfredi
Registro : RG – 2244 –  2022
Tribunale di Roma, 12 Febbraio 2020
Diritto di accesso ai documenti sociali in capo al socio titolare di quote pignorate
Il socio di una s.r.l., che non partecipi all’amministrazione della società e che risulti  titolare di quote di partecipazione sociale,...

Il socio di una s.r.l., che non partecipi all’amministrazione della società e che risulti  titolare di quote di partecipazione sociale, già oggetto di pignoramento, è legittimato ad esercitare il proprio diritto di controllo sulla società, previsto dall’art. 2476 c.c., 2° comma, potendo, quindi, consultare i libri sociali ed ogni altro documento relativo all’amministrazione, ed estrarne copia.

Ciò in quanto, in caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale, si applica il combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., ai sensi del quale il socio, in concorrenza con il creditore pignoratizio, risulta legittimato ad esercitare i diritti amministrativi non espressamente previsti dall’art. 2352 c.c., tra cui rientra il diritto di visione dei documenti societari ai sensi dell’art. 2476 c.c., 2° comma.

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05/03/2022
Data sentenza: 12/02/2020
Registro : RG – 6292 –  2020
Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2020
Evidenza
Esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c.
La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale...

La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c. (altro…)

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21/07/2021
Data sentenza: 23/10/2020
Registro : RG – 17518 –  2020
Tribunale di Milano, 8 Giugno 2017
Ostensione dei libri sociali e della documentazione relativa all’amministrazione: ordinanza ex art. 700 c.p.c.
Il rifiuto di consentire o anche solo di completare la dovuta ostensione documentale implica una compressione attuale e non altrimenti rimovibile

Il rifiuto di consentire o anche solo di completare la dovuta ostensione documentale implica una compressione attuale e non altrimenti rimovibile (altro…)

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02/10/2017
Data sentenza: 08/06/2017
Registro : RG – 4181 –  2017
Tribunale di Torino, 7 Aprile 2017
Evidenza
Limiti al diritto di informazione ex art. 2476 c.c. del socio di s.r.l.
La società pur non potendo impedire al socio di avere le informazioni che ricadono nell’ambito dell’art. 2476, co. 2, c.c.,...

La società pur non potendo impedire al socio di avere le informazioni che ricadono nell’ambito dell’art. 2476, co. 2, c.c., può senz’altro legittimamente adottare le misure necessarie a contemperare il proprio interesse alla protezione di dati riservati (altro…)

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22/08/2017
Data sentenza: 07/04/2017
Registro : RG – 3131 –  2017
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