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Sentenze con tag: diritto di opzione

Corte d'appello di Roma, 12 Febbraio 2025, n. 7196/2025
Convocazione del socio, copie contestate degli avvisi di ricevimento e invalidità della ricostituzione del capitale
La società che deduce di aver ritualmente convocato il socio all’assemblea mediante lettera raccomandata non ne fornisce la prova producendo...

La società che deduce di aver ritualmente convocato il socio all’assemblea mediante lettera raccomandata non ne fornisce la prova producendo copie delle ricevute di spedizione e degli avvisi di ricevimento quando il socio ne contesta tempestivamente e specificamente la conformità agli originali e questi non vengono prodotti, sicché, in difetto di altra prova della convocazione, le deliberazioni assunte sono invalide ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 3, c.c. per difetto assoluto di informazione [deliberazione di s.r.l. di azzeramento del capitale per perdite e di ricostituzione integrale da parte del socio di maggioranza, risolutivamente condizionata, per la quota del socio di minoranza non convocato, all’esercizio del diritto di opzione entro trenta giorni].

È infondato il motivo d’appello che, per sostenere la regolarità della convocazione assembleare, invoca le condizioni generali del servizio postale e il valore della dicitura destinatario irreperibile apposta sull’avviso di ricevimento, perché esso non censura l’affermazione, logicamente preliminare, dell’inutilizzabilità delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte, la cui conformità agli originali è stata tempestivamente e specificamente contestata senza che gli originali venissero prodotti.

Non viola l’art. 112 c.p.c. la sentenza che accoglie l’impugnazione della deliberazione di ricostituzione del capitale anche in ragione della mancata comunicazione al socio della deliberazione, necessaria per l’esercizio del diritto di sottoscrizione della quota di pertinenza, quando la mancata conoscenza della deliberazione e della facoltà di esercitare il diritto di opzione è stata allegata sin dall’atto introduttivo, nella parte espositiva dei fatti posti a fondamento della domanda di nullità.

L’attestazione, da parte del giudice dell’impugnazione, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 può essere condizionata all’effettiva debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta all’amministrazione giudiziaria tenendo conto delle cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.

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24/10/2026
Data sentenza: 12/02/2025
Numero: 7196/2025
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Marina Tucci
Registro : RG – 4225 –  2021
Corte d'appello di Brescia, 25 Ottobre 2026, n. 179/2025
Libertà della s.p.a. nella determinazione del sovrapprezzo delle azioni emesse in aumento di capitale
La disciplina dell’aumento di capitale di s.p.a. (artt. 2438 ss. c.c.) non prevede alcun criterio rigido per la determinazione del...

La disciplina dell’aumento di capitale di s.p.a. (artt. 2438 ss. c.c.) non prevede alcun criterio rigido per la determinazione del sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, sicché la società emittente può fissare un prezzo di emissione non coincidente con il proprio valore patrimoniale. La regola che impone di determinare il prezzo di emissione in base al valore del patrimonio netto, dettata dall’art. 2441, co. 6, c.c. per l’aumento con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ha carattere eccezionale e resta inapplicabile quando il diritto di opzione sia stato regolarmente offerto e [un socio] abbia sottoscritto tutte le nuove azioni a seguito della rinuncia all’opzione da parte degli altri soci.

La determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione in misura superiore al valore calcolato in proporzione al patrimonio netto della società resta estranea alle ipotesi di impossibilità o illiceità dell’oggetto della deliberazione previste dall’art. 2379 c.c., perché si risolve, semmai, in un possibile pregiudizio economico per il socio che abbia aderito all’offerta in opzione; la violazione di norme, anche cogenti, poste a tutela dell’interesse individuale dei soci determina la mera annullabilità della delibera di aumento del capitale.

La facoltà della società emittente di fissare un prezzo di emissione delle nuove azioni non coincidente con il proprio valore patrimoniale esclude l’antigiuridicità della relativa condotta e preclude di per sé la configurabilità di un fatto ingiusto fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., quando la domanda aquiliana si fondi sulle medesime circostanze allegate a sostegno della domanda risarcitoria ex art. 2379-ter c.c.

Il diritto del socio al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2379-ter c.c. presuppone la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità della deliberazione di aumento di capitale nelle fattispecie tipizzate dall’art. 2379 c.c. (mancata convocazione, mancanza del verbale, impossibilità o illiceità dell’oggetto); a tal fine è insufficiente un qualsiasi vizio invalidante della delibera.

La deliberazione di aumento del capitale e quella di approvazione del bilancio operano su piani distinti, sicché l’invalidità della seconda non comporta necessariamente quella della prima; la nullità derivata della delibera di aumento postula la previa declaratoria, con efficacia di giudicato, della nullità della delibera di approvazione del bilancio e un nesso di dipendenza tra le due deliberazioni. L’inosservanza dei criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. può condurre all’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, mentre resta estranea alla validità della delibera di emissione di azioni in aumento del capitale.

La scelta degli amministratori di valorizzare, ai fini della determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, una partecipazione detenuta dalla società sulla base del costo anziché del valore corrente di mercato è inidonea a integrare un artificio o raggiro rilevante ai sensi degli artt. 1439 e 1440 c.c., tanto più nei confronti del socio sottoscrittore che, quale componente del consiglio di amministrazione, sia posto in condizione di conoscere la situazione della società partecipata.

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23/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 179/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Magnoli
Registro : RG – 342 –  2021
Tribunale di Potenza, 1 Agosto 2026, n. 60/2026
Riduzione del capitale per perdite: mancato deposito tempestivo della relazione ex art. 2482-bis e annullamento
In caso di riduzione del capitale per perdite, l’art. 2482-bis c.c. impone che all’assemblea sia sottoposta una relazione degli amministratori...

In caso di riduzione del capitale per perdite, l’art. 2482-bis c.c. impone che all’assemblea sia sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, da depositare, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, almeno otto giorni prima dell’assemblea perché i soci possano prenderne visione. La mancata prova del tempestivo deposito integra una palese violazione del disposto normativo, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 2479-ter c.c. e più grave di un mero «deficit informativo», considerata la delicatezza dei provvedimenti che la società deve adottare in caso di perdite e il conseguente diritto del socio a essere pienamente informato dei fatti gestionali che le hanno determinate e delle possibili soluzioni; ne discende l’annullamento della delibera, anche quando la situazione patrimoniale allegata risulti aggiornata.

L’attestazione di avvenuto deposito presso la sede sociale, riportata in calce alla relazione ex art. 2482-bis c.c. e sottoscritta dall’amministratore e dal socio di maggioranza, è insufficiente a provare il tempestivo deposito e può essere smentita dagli argomenti logici desumibili dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima e dopo l’assemblea. Trattandosi di adempimento prescritto dalla legge a carico dell’organo amministrativo, l’onere di provarne il corretto adempimento grava sull’amministratore secondo le regole della responsabilità contrattuale; ove pure lo si ponesse a carico del socio impugnante, questi, dovendo provare un fatto negativo, può avvalersi anche di argomenti di ordine logico dai quali desumere la fondatezza dell’allegazione.

È valida la delibera che, a seguito di riduzione del capitale per perdite, disponga l’azzeramento e il contemporaneo aumento del capitale mediante sottoscrizione immediata e per intero da parte del socio presente, purché ai soci assenti o impossibilitati alla sottoscrizione immediata sia consentito di esercitare, nel termine stabilito, il diritto di opzione sulle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell’originario sottoscrittore; l’esercizio postumo dell’opzione opera come condizione risolutiva che rimuove pro quota e retroattivamente gli effetti dell’originaria sottoscrizione.

Ove la delibera di ricapitalizzazione non imponga una determinata forma di adempimento e sia pacifica l’esigibilità del credito del socio verso la società, è ingiustificato il diniego opposto dalla società all’esercizio del diritto di opzione tempestivamente effettuato dal socio assente mediante compensazione con il proprio credito, considerato anche che in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. L’eventuale danno del socio deriva in tal caso dal successivo diniego e resta estraneo alla deliberazione di ricapitalizzazione.

Il credito del socio verso la società è compensabile con il debito relativo alla sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale, in assenza di un divieto implicito desumibile da principi inderogabili del diritto societario; l’aumento sottoscritto mediante compensazione non è contrario all’interesse della società o dei terzi e comporta in concreto un aumento della garanzia patrimoniale generica offerta ai creditori, poiché, trasformato il credito certo, liquido ed esigibile del socio in capitale di rischio, detta garanzia non copre più tale credito.

La postergazione legale del rimborso dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 2467 c.c., volta a contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale nelle società chiuse, incide unicamente sull’ordine di soddisfazione dei crediti e lascia fermo il diritto al rimborso, senza riqualificare il finanziamento come conferimento. Pertanto nelle operazioni di ricapitalizzazione, con rideterminazione del capitale di rischio, la regola della postergazione è rispettata quando il socio liberi la sottoscrizione utilizzando la parte esigibile del proprio credito e nessuno ne alleghi l’inesigibilità.

Un danno risarcibile per il mancato esercizio del diritto di opzione presuppone l’identificabilità di un valore di mercato della quota rimasta inoptata, difficilmente configurabile in una società ininterrottamente in perdita, come conferma la regola dell’art. 2473 c.c., che àncora il rimborso spettante al socio recedente al valore del patrimonio sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato; tale danno resta comunque distinto dal mancato rimborso del finanziamento eseguito dal socio.

La cancellazione della società dal registro delle imprese preclude qualsiasi assegnazione al socio delle quote rimaste inoptate, residuando in astratto la sola tutela risarcitoria, la cui erogabilità va verificata alla stregua degli oneri di allegazione e di prova gravanti sull’attore e dell’assenza di somme distribuite ai soci in sede di liquidazione.

Ai fini della configurabilità del conflitto di interessi è irrilevante che la delibera consenta al socio anche il perseguimento di un proprio interesse personale, ove non risulti nel contempo evidentemente pregiudicato l’interesse della società, che è distinto dall’interesse personalistico dei soci pur senza essere necessariamente in conflitto con esso. Il conflitto rilevante ex art. 2373 c.c. va valutato in relazione al contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale, inteso come l’insieme degli interessi comuni ai soci in quanto parti del contratto di società, e prescinde dalla contrapposizione tra gli interessi dei singoli soci.

In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo, cui deve essere improntata l’esecuzione del contratto di società, la regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell’altrui potenziale danno; l’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento della deliberazione quando questa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, per essere il voto ispirato al perseguimento di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a ledere i diritti di partecipazione e patrimoniali dei soci di minoranza uti singuli.

Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, pur di natura contrattuale, gravano sull’attore l’allegazione specifica delle violazioni e la prova del danno effettivo e del nesso di causalità con le condotte, elementi che non possono farsi discendere dalla mera violazione dei doveri di diligenza o di norme di legge. Il danno lamentato dal socio non può consistere nel danno riflesso di condotte commesse in danno della società, e l’andamento negativo dell’impresa, che può dipendere dalle più diverse cause, è di per sé inidoneo a dimostrarlo.

Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare è passivamente legittimata la sola società.

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23/10/2026
Data sentenza: 01/08/2026
Numero: 60/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Rosa Maria Verrastro
Registro : RG – 113 –  2018
Tribunale di Torino, 25 Ottobre 2026, n. 3076/2025
Opzione o preliminare nella cessione di quote e valore confessorio della quietanza di acconto
Va qualificato come contratto preliminare di cessione di quote, e non come esercizio di un’opzione con effetti reali immediati, l’accordo...

Va qualificato come contratto preliminare di cessione di quote, e non come esercizio di un’opzione con effetti reali immediati, l’accordo che si perfeziona con un’offerta, pur intitolata «diritto di opzione sulle quote sociali», con la quale il titolare «promette di cedere» le quote [e di modificare lo statuto della società partecipata], e con una risposta con cui l’oblato dichiara di esercitare l’opzione riservandosi di pagare il prezzo una volta eseguite le modifiche statutarie promesse, perché tra le parti sorgono soltanto effetti obbligatori, consistenti nell’obbligo di cedere le quote e di apportare le modifiche promesse e nell’obbligo di acquistarle e di pagarne il prezzo. Il promittente venditore che non provi di aver offerto la cessione non può addurre a giustificazione del proprio inadempimento la generica incompatibilità con la legge straniera [slovacca] delle modifiche statutarie, tanto più quando queste siano state da lui stesso proposte.

La dichiarazione sottoscritta dal promittente venditore di aver già ricevuto una somma in acconto sul prezzo delle quote ha valore di quietanza e quindi di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., sicché, in caso di risoluzione del contratto, il dichiarante è tenuto a restituire l’importo quietanzato e può impugnare la dichiarazione solo provando, ai sensi dell’art. 2732 c.c., che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza, essendo insufficiente la prova della sua non veridicità.

Quando nessuna delle parti agisca più per l’esecuzione del contratto preliminare e nessuna formuli domande risarcitorie, la risoluzione deve essere comunque dichiarata, anche ove non fosse possibile addebitare all’una o all’altra un inadempimento colposo, perché le contrapposte manifestazioni di volontà sono dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto.

È inammissibile perché tardiva l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.

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10/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 3076/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 20443 –  2022
Tribunale di Brescia, 2 Ottobre 2025
Sottoscrizione parziale di aumento di capitale
Nella s.r.l., l’operazione di azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale ex art. 2482 ter c.c. non esclude il diritto del...

Nella s.r.l., l’operazione di azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale ex art. 2482 ter c.c. non esclude il diritto del socio di esercitare il diritto di opzione ex art. 2481-bis c.c., anche sottoscrivendo parzialmente la quota di aumento a lui spettante, in assenza di espressi limiti legali, statutari o deliberativi. È pertanto illegittimo il diniego societario fondato sull’assunto che il socio di minoranza debba necessariamente partecipare al ripianamento delle perdite in misura pari all’intera quota originaria, non sussistendo un obbligo di rispondere di perdite oltre il capitale di rischio investito. La perdita della qualità di socio, quando costituisce effetto della determinazione contestata, non esclude la legittimazione ad agire.

In sede cautelare, qualora sia esclusa l'operatività in viaa residuale del rimedio del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., è ammissibile il sequestro giudiziario della partecipazione ex art. 670 n. 1 c.p.c., ricorrendo fumus boni iuris e periculum in mora, con nomina di custode terzo indipendente.

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13/04/2026
Data sentenza: 02/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelica Castellani
Registro : RG – 16460 –  2024
Tribunale di Milano, 3 Maggio 2025, n. 1897/2025
L’interpretazione delle clausole di opzione put e call inserite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali
Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente...

Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente ed un diritto di opzione put a favore del cessionario, al verificarsi di determinate condizioni. Tali diritti di opzione previsti dai contraenti devono essere interpretati - al pari del contratto - avvalendosi dei consueti criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. s.s., con particolare riguardo all’intenzione dei contraenti - comprensiva del comportamento complessivo dagli stessi tenuto dalla fase di formazione ed seguito della conclusione del contratto - ed al raccordo sistematico tra le clausole del contratto in chiave teleologica, nonché alla buona fede, quale insieme di regole comportamentali di lealtà e correttezza, il tutto tenendo altresì in considerazione la causa concreta del contratto.

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09/02/2026
Data sentenza: 03/05/2025
Numero: 1897/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Alima Zana
Registro : RG – 17687 –  2022
Tribunale di Milano, 12 Ottobre 2023
Azione individuale del socio e prova del danno in caso di operazioni di ricapitalizzazione
Nessun danno subisce il socio dalla perdita della partecipazione sociale priva di valore in una società operante a patrimonio netto...

Nessun danno subisce il socio dalla perdita della partecipazione sociale priva di valore in una società operante a patrimonio netto negativo. Le condotte degli organi sociali riconducibili all’alterazione dei dati contabili non possono avere incidenza causale sulla genesi del danno da perdita della partecipazione sociale quando questo derivi dalle perdite maturate dalla società nell’esercizio dell’attività di impresa.

Affinché possa configurarsi un danno nei confronti del socio ai sensi dell'art. 2395 c.c., è necessario che l'ostacolo all’esercizio da parte del socio del diritto di opzione mediante compensazione del credito da finanziamento iscritto a bilancio gli abbia precluso la partecipazione a una ricapitalizzazione effettivamente necessaria, che avrebbe riportato la società a operare in condizioni di equilibrio economico e finanziario. In mancanza del prospettato rifiuto da parte dell’amministratore di consentirle la compensazione nei limiti del credito da finanziamento socio riconosciuto in bilancio non può ritenersi imputabile agli organi sociali la mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del socio, essendo la mancanza della liquidità necessaria a provvedervi evento riferibile solo a quest'ultimo.

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19/04/2024
Data sentenza: 12/10/2023
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 45415 –  2019
Tribunale di Milano, 1 Marzo 2023
Presupposti per l’esercizio del diritto di opzione
La natura non ambulatoria del diritto di opzione (avente effetto obbligatorio solo tra le parti) impedisce di ritenere che il...

La natura non ambulatoria del diritto di opzione (avente effetto obbligatorio solo tra le parti) impedisce di ritenere che il diritto potestativo dell'oblato sul bene opzionato (partecipazioni azionarie) si trasferisca, nel caso in cui il bene opzionato sia soggetto ad un'operazione societaria di fusione ovvero di cessione, sulle azioni dell’incorporante o della cessionaria, salvo che le parti non abbiano previsto nel contratto di opzione una clausola di sostituzione automatica dell’oggetto del diritto di opzione all'occorrere di determinate operazioni societarie.

Si può prescindere dalla formale comunicazione all'oblato utile per l'esercizio del diritto di opzione nel caso in cui l'oblato ricopra una carica gestoria nel consiglio di amministrazione della società le cui azioni sono oggetto di opzione, ma non nel caso in cui l'oblato ricopra la posizione di dirigente (anche se apicale) della società.

 

 

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12/01/2024
Data sentenza: 01/03/2023
Registro : RG – 43643 –  2020
Tribunale di Palermo, 12 Dicembre 2022
Azione revocatoria dell’atto di rinunzia all’esercizio del diritto di opzione
Con riguardo all’atto di rinunzia all’esercizio del diritto di opzione, è esperibile l’azione revocatoria soltanto qualora il diritto di opzione...

Con riguardo all’atto di rinunzia all’esercizio del diritto di opzione, è esperibile l’azione revocatoria soltanto qualora il diritto di opzione costituisca un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato. Ed invero, la revoca della rinuncia o del mancato esercizio del diritto di opzione relativo all’aumento di capitale di una società giammai può consentire al creditore  di aggredire le quote oggetto del mancato esercizio dell’opzione stessa, ciò in quanto effetto della revoca è unicamente la declaratoria di inefficacia dell’atto revocato e il conseguente assoggettamento del bene oggetto della rinuncia (id est, del diritto d’opzione) all’azione esecutiva, ossia all’espropriazione forzata, sì che dalla vendita forzata dei diritti d’opzione il creditore possa ricavare quanto necessario alla realizzazione del suo credito.

Il valore della rinuncia al diritto di opzione non può equivalere al valore delle quote rinunciate, né tanto meno del capitale sociale, bensì esso dipende unicamente dal mercato in cui si incontrano l’offerta e la domanda di tale diritto. Ebbene, nelle s.r.l., diversamente dalle s.p.a. – dove, alla luce delle previsioni dell’art. 2441 cc., il diritto di opzione presenta un indubbio valore economico in sé –, il diritto di opzione non ha automaticamente un valore patrimoniale autonomo. Ciò rende ammissibile l’azione revocatoria della rinuncia al diritto di opzione nelle forme di cui all’art. 2901 c.c. soltanto qualora a seguito dell’istruttoria venga accertato che tale diritto abbia un effettivo valore. Se, invece, tale valore dovesse risultare nullo alla data della delibera di aumento del capitale sociale e della rinuncia all’esercizio del diritto di opzione, è da escludere qualsiasi pregiudizio alle ragioni dei creditori arrecato dalla condotta abdicativa del socio, con conseguente insussistenza del presupposto oggettivo della revocatoria esercitata. L’onere di provare tale valore economico ricade sul creditore che agisce in revocatoria, il quale deve dimostrare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione (eventus damni), che giustifichi l’iniziativa processuale assunta; mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Il socio soltanto anteriormente alla scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di opzione può, nei limiti in cui sia consentito dalle norme statutarie, cedere il diritto stesso a terzi non soci.

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06/01/2024
Data sentenza: 12/12/2022
Registro : RG – 11222 –  2018
Tribunale di Torino, 17 Maggio 2023
Opzione di acquisto su partecipazioni sociali
Il contratto preliminare unilaterale è un contratto in sé perfetto e autonomo, ancorché con obbligazioni a carico di una sola...

Il contratto preliminare unilaterale è un contratto in sé perfetto e autonomo, ancorché con obbligazioni a carico di una sola parte, rispetto al contratto definitivo, mentre l’opzione non è che uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente a oggetto l’irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall’accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto; accordo, questo, la cui identificabilità è rimessa al giudice di merito, che deve far riferimento al comune intento negoziale. Ne consegue che il nesso strumentale esistente tra contratto preliminare e contratto definitivo non ha nulla in comune con il legame strutturale che intercorre tra il momento iniziale (proposta resa vincolante per accordo tra le parti) e il momento finale (accettazione) nel fenomeno della formazione progressiva del contratto, in quanto, nell’ipotesi del contratto preliminare unilaterale gli effetti definitivi si producono solo a seguito di un successivo incontro di dichiarazioni tra le parti contraenti, mentre nel caso dell’opzione, che contenga una proposta irrevocabile, gli effetti finali del contratto definitivo si producono in virtù della semplice dichiarazione unilaterale di accettazione della parte non obbligata.

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17/10/2023
Data sentenza: 17/05/2023
Registro : RG – 20699 –  2020
Tribunale di Roma, 3 Gennaio 2023
Il diritto di sottoscrizione spettante ai soci e la legittimazione a impugnare le delibere assembleari
In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, l’art. 2482 quater c.c. esclude che possano essere apportate modificazioni...

In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, l’art. 2482 quater c.c. esclude che possano essere apportate modificazioni alle quote di partecipazione e ai diritti spettanti ai soci. Tale disposizione esprime il c.d. principio di invarianza, prevedendo che, in tutti i casi di riduzione del capitale sociale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo le partecipazioni originarie.

L’art. 2481 bis c.c., nel disciplinare l’aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, vieta all’assemblea di escludere o limitare il diritto spettante ai soci, al fine di evitare operazioni in pregiudizio della minoranza. In particolare, con l’art. 2481 bis c.c., il legislatore ha inteso dettare nella società a responsabilità limitata una disciplina dell’aumento di capitale a pagamento autonoma rispetto a quella della società azionaria. Tuttavia, sebbene nella disciplina della società azionaria si parli di diritto di opzione, mentre nella società a responsabilità limitata si parli di diritto di sottoscrizione, i due concetti sono essenzialmente assimilabili. Il diritto di sottoscrizione consiste nella facoltà di aderire alla decisione di aumento di capitale, per tutta o una parte della quota di propria spettanza, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla decisione medesima: esso va ricondotto alla nozione civilistica dell’opzione di cui all’art. 1331 c.c. L’autonomia privata si esplica anche con riferimento ai termini e alle modalità di esercizio del diritto, in quanto l’art. 2481 bis c.c. rimette la loro determinazione alla delibera assembleare di aumento. L’unica indicazione contenuta nella norma riguarda il termine (minimo) per l’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, che non può essere inferiore a trenta giorni. Tale termine ha natura inderogabile.

L’aumento di capitale a pagamento comporta un aumento sia del capitale nominale, sia del patrimonio sociale, mediante conferimento alla società di nuove risorse. L’effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento di capitale, ma con il concorso delle volontà dell’ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa. Pertanto, ai fini del perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l’incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci, ovvero, se prevista, anche dei terzi. Tale dichiarazione si manifesta, appunto, con la sottoscrizione di una quota dell’aumento deliberato. Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso tra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell’organo amministrativo. Quindi, la deliberazione di aumento di capitale ben può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale. Alla natura consensuale del negozio di sottoscrizione consegue che il mancato adempimento delle obbligazioni di versamento in proporzione alla quota di partecipazione sottoscritta non incide sull’avvenuto perfezionamento del contratto, attendendo invece alla fase esecutiva dell’accordo già concluso.

Considerato che il diritto di sottoscrizione spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e che l’art. 2482 quater c.c. prevede la regola della immodificabilità delle quote anche in caso di riduzione del capitale per perdite, deve ritenersi che anche l’azzeramento del capitale sociale per perdite non comporti l’estinzione della partecipazione. Tuttavia, poiché l’inderogabilità di tale regola riguarda l’attribuzione del diritto e non il suo esercizio, coloro che non partecipano all’aumento del capitale successivo alla riduzione – mediante la sottoscrizione – perdono la qualità di soci e i relativi diritti.

Il socio non sottoscrittore mantiene sempre la legittimazione ad impugnare, sebbene la sua partecipazione sia stata azzerata dall’operazione sul capitale, ciò in quanto la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c.

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18/03/2023
Data sentenza: 03/01/2023
Registro : RG – 21390 –  2020
Tribunale di Catanzaro, 2 Agosto 2021
Invalidità della delibera di aumento di capitale per violazione del diritto di opzione
La delibera con la quale, a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, si decida l’azzeramento e il...

La delibera con la quale, a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, si decida l’azzeramento e il contemporaneo aumento del capitale sociale, consentendone la sottoscrizione immediata e per intero a uno solo dei soci, presente all’assemblea, in tanto è valida in quanto venga contestualmente assegnato ai soci che ne abbiano diritto (soci assenti all’assemblea o soci presenti ma impossibilitati ad una sottoscrizione immediata) il termine di trenta giorni, pari al periodo minimo previsto dall’art. 2481 bis, co. 2, c.c., per l’esercizio del diritto di opzione, fungente da condizione risolutiva dell’acquisto delle partecipazioni sottoscritte dal socio in misura eccedente a quella di propria spettanza. Altrimenti, la delibera sociale così assunta si porrebbe in netto contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 2481 bis, co. 2, c.c. nella parte in cui prevede che la decisione di aumento di capitale debba assegnare un termine di almeno trenta giorni ai soci per esercitare il diritto di sottoscrizione, posto che l’esercizio postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove pro quota e retroattivamente gli effetti dell’originaria sottoscrizione immediata e per intero del socio presente.

Se è vero che la qualità di socio deve sussistere, pena la carenza di interesse, dall’inizio dell’impugnazione fino alla decisione della causa, è anche vero che, qualora dalla decisione dipenda la permanenza dell’attore nella società, l’interesse ad agire sussiste in ogni caso, proprio perché dalla decisione dipende la qualità di socio.

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04/03/2023
Data sentenza: 02/08/2021
Registro : RG – 5723 –  2016
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