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Sentenze con tag: distribuzione

Tribunale di Firenze, 7 Giugno 2026, n. 2753/2025
Prova della responsabilità del liquidatore verso il creditore insoddisfatto e azione ex art. 2395 c.c.
A norma dell’art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto...

A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).

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30/05/2026
Data sentenza: 07/06/2026
Numero: 2753/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 8105 –  2023
Tribunale di Milano, 14 Agosto 2024, n. 7666/2024
Pretesa violazione di contratto di distribuzione per vendita al di fuori del territorio in esclusiva e illecito anticoncorrenziale ex art. 2598 c.c.
Deve ritenersi inefficace la risoluzione intimata da una parte nei confronti dell’altra avvalendosi di una clausola risolutiva espressa che, pur...

Deve ritenersi inefficace la risoluzione intimata da una parte nei confronti dell'altra avvalendosi di una clausola risolutiva espressa che, pur facendo riferimento a tutte le obbligazioni contrattualmente previste, finisca per configurare una clausola di stile, non essendo specificamente identificati gli inadempimenti ai quali consegua l'effetto risolutivo. Deve considerarsi contraria a buona fede la risoluzione intimata da una parte nei confronti dell'altra senza alcuna preavviso e con immediata interruzione della fornitura previta.

Conformemente al disposto di cui all’art. 4 b) i) del Reg.n°330/2010, le limitazioni imposte dal concedente ai suoi acquirenti per proteggere l’esclusiva del concessionario in un dato territorio sono compatibili con i principi della libera concorrenza solo a condizione che riguardino le vendite “attive”, non essendo consentito porre alcuna limitazione alle vendite passive. Viceversa, quando le parti pattuiscono limitazioni territoriali alla rivendita dei prodotti al di fuori del territorio esclusivo, le “vendite passive” non possono essere impedite. A tale fine, sono considerate vendite “attive” ai sensi del § 51 degli “Orientamenti sulle restrizioni verticali” della Commissione Europea (2010/C 130/01):

- il contatto attivo con singoli clienti ad esempio per posta, compreso mediante l’invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati;

- la visita diretta di questi ultimi;

- il contatto attivo con uno specifico gruppo di clienti, o con clienti situati in uno specifico territorio attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o via Internet o altre promozioni specificamente indirizzate a quel gruppo di clienti o a clienti in quel territorio.

Sono invece “vendite passive”:

-la risposta ad ordini non sollecitati di singoli clienti, incluse la consegna di beni o la prestazione di servizi a tali clienti;

- le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale che raggiungano clienti all’interno dei territori (esclusivi) o dei gruppi di clienti (esclusivi) di altri distributori, ma che costituiscano un modo ragionevole per raggiungere clienti al di fuori di tali territori o gruppi di clienti, ad esempio per raggiungere clienti all’interno del proprio territorio.

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05/01/2025
Data sentenza: 14/08/2024
Numero: 7666/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Giani
Registro : RI – 35913 –  2021
Tribunale di Bologna, 26 Febbraio 2020
Preteso inadempimento di contratto di distribuzione cinematografica
La tolleranza delle parti rispetto a un inadempimento porta a qualificarlo come non grave e, quindi, non idoneo a determinare...

La tolleranza delle parti rispetto a un inadempimento porta a qualificarlo come non grave e, quindi, non idoneo a determinare la risoluzione del contratto.

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28/09/2022
Data sentenza: 26/02/2020
Registro : RI – 2098 –  2017
Tribunale di Milano, 9 Aprile 2020
Integra cumulativamente contraffazione e concorrenza sleale l’offerta al pubblico di prodotti importati extra-ue privi delle etichette originali
L’infrazione del divieto di importazione parallela extracomunitaria (non consenziente il titolare del marchio) unita alla successiva commercializzazione dei prodotti così...

L’infrazione del divieto di importazione parallela extracomunitaria (non consenziente il titolare del marchio) unita alla successiva commercializzazione dei prodotti così importati certamente integra di per sé il presupposto della non conformità ai principi di correttezza professionale, per cui l’importazione parallela di merci originali, ma di provenienza extracomunitaria, è comunque illecita anche come atto contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, secondo la fattispecie concorrenziale di cui all’art. 2598, n. 3, c.c.. In particolare, ove sia in dubbio il carattere propriamente “originale” dei prodotti (difettando il consenso del titolare del marchio), ciò consente il cumulo tra la tutela contro l’appropriazione di un marchio e la tutela presidiata dall’azione di concorrenza sleale: il medesimo fatto storico dà pertanto fondamento sia di un’azione reale, a tutela dei diritti di esclusiva sul marchio, sia anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia integrato i presupposti di cui all’art. 2598 c.c. [Fattispecie relativa all’offerta in vendita nella grande distribuzione di prodotti scolastici con le etichette olografiche del produttore rimosse o sostituite].

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13/02/2022
Data sentenza: 09/04/2020
Registro : RG – 13248 –  2017
Tribunale di Milano, 23 Settembre 2013
Cessione di quota e distribuzione degli utili
Poiché gli utili sono frutti civili che, in deroga alla regola generale degli artt. 820, ult. co. e 821, ult....

Poiché gli utili sono frutti civili che, in deroga alla regola generale degli artt. 820, ult. co. e 821, ult. co., c.c., non maturano giorno per giorno, ma vengono giuridicamente a esistere solo nel momento in cui l'assemblea ne accerti l'esistenza e ne deliberi l'an e il quantum distribuibile, salvo patto contrario, gli utili accertati e distribuiti in un momento successivo alla cessione della quota spettano interamente al nuovo socio e non pro rata anche a colui che era socio nel corso dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono.

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05/02/2022
Data sentenza: 23/09/2013
Registro : RG – 52678 –  2012
Tribunale di Milano, 30 Settembre 2015
Competenza giurisdizionale del giudice italiano in materia di illeciti civili a mezzo internet
In materia di illeciti civili, ai sensi dell’art. 7.2 Regolamento UE 1215/2012, la giurisdizione è quella del giudice del luogo...

In materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 7.2 Regolamento UE 1215/2012, la giurisdizione è quella del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Per giurisprudenza comunitaria e nazionale, tale è (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 30/09/2015
Registro : RG – 44652 –  2015
Tribunale di Milano, 10 Dicembre 2014
Evidenza
La distribuzione da parte di un consorzio delle eccedenze di gestione a titolo di ristorni ai consorziati e l’eventuale contrasto con il divieto statutario di distribuzione degli utili
La distribuzione da parte del consorzio delle eccedenze di gestione mediante la tecnica del ristorno, vale a dire mediante l’attribuzione...

La distribuzione da parte del consorzio delle eccedenze di gestione mediante la tecnica del ristorno, vale a dire mediante l'attribuzione di somme di denaro con cadenza periodica ai consorziati in proporzione ai rapporti derivati dagli scambi regolati da strumenti consortili non è da considerarsi in contrasto con il divieto statutario (altro…)

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29/03/2015
Data sentenza: 10/12/2014
Registro : RG – 55572 –  2011
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