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Sentenze con tag: documentazione sociale

Tribunale di Roma, 28 Luglio 2026
Diritto di ispezione del socio di S.r.l.
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma...

Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma anche la documentazione sociale e ogni documento attinente all’attività di amministrazione dell’impresa (ivi compresi contratti ed accordi, atti relativi a giudizi in corso, la corrispondenza, ecc.) e contempla anche il diritto ad avere notizie dagli amministratori, di tal che l’amministratore deve fornire le indicazioni relative all’andamento della gestione e degli affari.

Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato in via potestativa, senza che il socio debba indicare o dimostrare l’utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse fermo restando il limite di azioni palesemente abusive e del necessario rispetto di esigenze di riservatezza di sociali. Il diritto di ispezione del socio può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell’interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo. Non è necessario che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede. Il diritto di ispezione ha natura di diritto potestativo di controllo sull’andamento della società, a sua volta strumentale all’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie. In quest’ottica è fisiologico che, essendo l’ispezione finalizzata ad esperire un generalizzato controllo della legittimità dell’operato dell’organo amministrativo, la stessa non possa essere circoscritta ad uno o più specifici documenti preventivamente individuati dal socio.

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07/06/2026
Data sentenza: 28/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Iannaccone
Registro : RVG – 9989 –  2024
Tribunale di Venezia, 28 Luglio 2026, n. 3324/2024
Diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore nelle S.r.l.: portata, limiti e modalità di esercizio
Il socio non amministratore di S.r.l. ha diritto, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di consultare la documentazione sociale...

Il socio non amministratore di S.r.l. ha diritto, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di consultare la documentazione sociale e di estrarne copia anche a fini preparatori all’esercizio di diritti sociali, inclusa un’eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori. Il diritto sussiste a prescindere dalla quota detenuta e dalla situazione di liquidazione della società e può essere esercitato anche in presenza di contrasti tra soci, purché non volto a finalità extrasociali o pregiudizievoli per la società.

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07/06/2025
Data sentenza: 28/07/2026
Numero: 3324/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 8743 –  2024
Tribunale di Catania, 2 Giugno 2024
Il potere di controllo del socio di s.r.l.
Il diritto dei soci non amministratori di cui all’articolo 2476 secondo comma c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari...

Il diritto dei soci non amministratori di cui all’articolo 2476 secondo comma c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare la relativa documentazione (come il libro giornale, il libro degli inventari, il registro IVA, i libri delle decisioni dei soci, i libri degli amministratori, ma anche in generale e senza limiti tutta la documentazione relativa all'amministrazione ivi compresa la corrispondenza, le fatture, la documentazione bancaria, i contratti, gli atti giudiziari), direttamente e indirettamente avvalendosi cioè dell'ausilio di professionisti di fiducia, può essere fatto valere dal singolo socio non amministratore in ogni momento, anche nella fase liquidatoria, al fine di soddisfare il suo concreto interesse al buon funzionamento dell'attività gestoria e ad avere contezza dell'andamento societario. Al diritto di consultazione è associato il diritto di estrarre copia a proprie spese, atteso che, opinando in senso contrario, si vanificherebbe il potere di controllo del socio, stante la difficoltà di studio dei predetti documenti.

Questo potere di controllo del socio: (a) ha carattere strumentale e propedeutico al successivo esercizio di altri diritti sociali e facoltà spettanti al socio, come il diritto di voto e di recesso, o anche eventualmente all'esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; (b) deve svolgersi nel rispetto di alcuni limiti, segnatamente osservando il principio di buona fede e correttezza, di conseguenza non deve essere preordinato a soddisfare finalità extrasociali o ad arrecare pregiudizio all’attività sociale ostacolandone lo svolgimento.

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05/04/2025
Data sentenza: 02/06/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vera Marletta
Registro : RG – 4650 –  2024
Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2023
Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.
A norma dell’art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento...

A norma dell’art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. L’accesso riconosciuto al socio non amministratore è diritto incondizionato avente natura potestativa rispetto al quale il soggetto passivo si trova in situazione di soggezione, ovvero nella situazione di dover soggiacere alla richiesta di accesso formulata dal socio il quale non è neppure tenuto ad indicare i motivi per i quali l’esercizio della potestà in questione venga fatta valere, motivi che possono astrattamente riguardare la tutela degli interessi della società medesima a fronte di possibili condotte gestorie illecite, nel quadro delle responsabilità degli amministratori verso la società stessa, ovvero riguardare anche la tutela di interessi del socio medesimo.

L’art. 2476, co. 2, c.c. prevede una potestà espressione stessa dello status di socio, con la conseguenza che, non essendo prescrittibile detto status, non può reputarsi suscettibile di prescrizione la potestà (o facoltà) che è sua tipica espressione in ambito gestorio. Infatti, il diritto del socio all’informazione e alla consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell’impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento, per tutto il periodo in cui perdura il rapporto associativo. La potestà riconosciuta al socio può reputarsi immeritevole di tutela solo ove esercitata in modo abusivo ed in malafede, ovvero in modo tale da pregiudicare gli interessi sociali e secondo modalità che possano comportare ostacolo alla gestione dell’impresa collettiva.

L’esercizio del diritto di accesso non può essere inibito per il semplice fatto che il socio eventualmente sia già a conoscenza di determinate vicende sociali, permanendo il suo concreto interesse ad avere precisa contezza della documentazione che dette vicende rappresenta.

Quanto al presupposto del periculum in mora, va considerato che il ritardo nel permettere l’esercizio del diritto di accesso determina, hic et nunc, la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio, lesione che se non dovesse essere sanata con provvedimento immediato, attendendosi l’esito di eventuale giudizio di merito, sarebbe destinata a perpetrarsi, con assoluta impossibilità di tutela per equivalenti. In effetti, il requisito del periculum in mora risulta di per sé connaturato all’esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe inevitabilmente frustrata dai tempi del giudizio ordinario.

 

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13/11/2023
Data sentenza: 29/06/2023
Registro : RG – 5712 –  2023
Tribunale di Palermo, 9 Marzo 2023
Onere della prova in tema di consegna della documentazione sociale al nuovo amministratore
In un giudizio in cui è oggetto di contestazione l’avvenuta consegna (mediante invio di plico raccomandato) della documentazione relativa alla...

In un giudizio in cui è oggetto di contestazione l’avvenuta consegna (mediante invio di plico raccomandato) della documentazione relativa alla gestione di una società da parte del precedente amministratore al nuovo organo gestorio, una volta che il primo abbia fornito la prova della consegna del plico, il nuovo amministratore è tenuto a effettuare una specifica contestazione circa il relativo contenuto, non potendo limitarsi alla mera negazione che il plico contenesse i documenti indicati dal mittente. Il destinatario, dunque, al fine di negare la ricezione della documentazione sociale, è onerato di dimostrare il diverso contenuto ricevuto con quel plico ricevuto. Infatti, la lettera raccomandata o il telegramma (anche in mancanza dell’avviso di ricevimento) costituiscono prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso; pertanto, spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

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19/10/2023
Data sentenza: 09/03/2023
Registro : RG – 9568 –  2017
Tribunale di Roma, 18 Giugno 2023
Data sentenza: 18/06/2023
Registro : RG – 58667 –  2022
Tribunale di Milano, 13 Maggio 2017
Diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476 c.c.. Principio di buona fede e bilanciamento di interessi
Il diritto del socio di srl non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c....

Il diritto del socio di srl non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c. è esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne l'utilità (altro…)

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28/12/2021
Data sentenza: 13/05/2017
Registro : RG – 5883 –  2017
Tribunale di Roma, 4 Luglio 2017
Controllo sull’amministrazione di s.r.l.: confini sostanziali e processuali del diritto potestativo del socio
Nelle s.r.l. il diritto di informazione e alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non...

Nelle s.r.l. il diritto di informazione e alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. La legge, infatti, nel riconoscere (altro…)

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15/11/2017
Data sentenza: 04/07/2017
Registro : RG – 6652 –  2017
Tribunale di Roma, 10 Luglio 2017
Evidenza
Accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2, c.c. del socio di s.r.l. (ex amministratore)
La pregressa partecipazione all’organo amministrativo non può impedire o limitare il diritto di controllo da parte del socio, atteso che l’incompatibilità...

La pregressa partecipazione all'organo amministrativo non può impedire o limitare il diritto di controllo da parte del socio, atteso che l’incompatibilità logico-giuridica fra diritto di accesso del socio e carica amministrativa viene meno con la cessazione dalla carica stessa.

Più in generale, è irrilevante se (altro…)

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22/10/2017
Data sentenza: 10/07/2017
Registro : RG – 32116 –  2017
Tribunale di Roma, 3 Febbraio 2017
Decreto ingiuntivo per consegna di documentazione sociale di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c.
Anche qualora abbia ad oggetto la documentazione sociale e si fondi sul diritto di accesso dei soci di s.r.l. alla...

Anche qualora abbia ad oggetto la documentazione sociale e si fondi sul diritto di accesso dei soci di s.r.l. alla stessa ex art. 2476, co. 2, c.c., l’ingiunzione è fruibile per ottenere la consegna di beni mobili determinati di cui sia certa l’esistenza, e non (altro…)

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14/09/2017
Data sentenza: 03/02/2017
Registro : RG – 64520 –  2016
Tribunale di Roma, 3 Febbraio 2017
Ricorso ex art. 700 c.p.c. per accesso alla documentazione sociale da parte di amministratore di s.r.l.
L’art. 2476, comma secondo, c.c., che stabilisce i diritto di accesso del socio alla documentazione sociale si riferisce esclusivamente esclusivamente al socio che...

L’art. 2476, comma secondo, c.c., che stabilisce i diritto di accesso del socio alla documentazione sociale si riferisce esclusivamente esclusivamente al socio che non partecipi all'amministrazione della società e non può invece in alcun modo riguardare il diritto di accesso alla propria documentazione che la società o un suo amministratore voglia far valere nei confronti di chi in ipotesi la detenga.

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20/04/2017
Data sentenza: 03/02/2017
Registro : RG – 75693 –  2016
Tribunale di Roma, 31 Gennaio 2017
Accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale.
La circostanza che il socio di s.r.l che richieda l’accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, comma secondo, c.c. sia...

La circostanza che il socio di s.r.l che richieda l'accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, comma secondo, c.c. sia stato in precedenza amministratore non vale a giustificare un diniego da parte della società, né a limitare l'accesso alla sola documentazione attinente il periodo successivo alla cessazione della carica. (altro…)

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15/04/2017
Data sentenza: 31/01/2017
Registro : RG – 73495 –  2016
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