In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.
Il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il “domain name”, ove non sussista la confondibilità o l’affinità dei prodotti o servizi; ciò anche nel caso in cui ricorra l'inclusione nella stessa classe, che non è idonea in quanto tale a provarne l’affinità.
La condotta idonea a creare confusione con i prodotti e l'attività svolta da altri (riproduzione nel proprio nome a dominio del nome a dominio del sito di controparte) deve considerarsi illegittima in quanto atto di concorrenza sleale, rispetto al quale (altro…)
Ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 70/2003, l'autorità giudiziaria può ordinare al prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, di (altro…)
In tema di tutela del marchio ed altri segni distintivi in internet, la riproduzione integrale e pedissequa nel domain name di un segno registrato, anche con l’aggiunta di insignificanti variazioni, costituisce violazione dei diritti spettanti sul marchio in relazione all’art. 22, comma 1 c.p.i.
Quando due segni condividono il cd. "cuore", l'aggiunta di una lettera non è sufficiente a differenziarli in modo rilevante. In particolare, nel determinare se esiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, devono essere tenuti in considerazione l'affinità tra le attività delle imprese e i prodotti per i quali il marchio è adottato, la circostanza che (altro…)
Il presupposto della mala fede nella registrazione di un domain name deve essere desunto dal contegno complessivo del soggetto registrante in relazione alle (altro…)
L'art. 133 c.p.i. è norma dettata per i nomi a dominio ed ha carattere speciale, per tale ragione non è suscettibili di applicazione estensiva. Né ad un simile effetto può valere (altro…)
La pubblicazione sul sito internet del nome da altri registrato come marchio costituisce violazione dei diritti altrui perchè la notorietà del nome utilizzato anche in campo extracommerciale comporta l'applicazione della disciplina del marchio celebre e la conseguente tutela anche in ambito extramerceologico; (altro…)