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Sentenze con tag: domanda cautelare

Tribunale di Genova, 24 Gennaio 2026
Richieste cautelari e liquidazione delle spese di lite
Ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., le spese del procedimento di descrizione devono essere liquidate nel giudizio di merito, attesa la...

Ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., le spese del procedimento di descrizione devono essere liquidate nel giudizio di merito, attesa la natura non anticipatoria del procedimento di descrizione. Invece, le spese relative all’accoglimento o al rigetto di provvedimenti cautelari anticipatori devono essere liquidate nel procedimento cautelare.

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17/01/2026
Data sentenza: 24/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Emanuela Giordano
Registro : RG – 4187 –  2023
Tribunale di Catanzaro, 24 Gennaio 2026
Sulla sospensione della delibera di revoca dell’amministratore di s.r.l.
È inammissibile la domanda cautelare di sospensione della delibera assembleare di revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata,...

È inammissibile la domanda cautelare di sospensione della delibera assembleare di revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, allorché la società sia successivamente posta in liquidazione e nominato un liquidatore, poiché la revoca ha già esaurito i suoi effetti e l’eventuale illegittimità della delibera può dar luogo solo al diritto al risarcimento del danno, non al ripristino della carica.

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16/12/2025
Data sentenza: 24/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Alessandra Petrolo
Registro : RG – 6047 –  2024
Tribunale di Venezia, 12 Marzo 2025
Responsabilità solidale e presupposti per il sequestro conservativo
Il socio che propone l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. agisce nella veste di sostituto processuale della società, per...

Il socio che propone l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. agisce nella veste di sostituto processuale della società, per far valere un danno patito dal patrimonio sociale, e non un danno proprio; pertanto risulta del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso non avesse la qualità di socio al momento del compimento dei fatti contestati, essendo sufficiente che tale qualità il socio rivesta al momento della domanda.

Ai fini dell' operatività dell’art. 1310, comma 1, c.c., è sufficiente l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso; l’atto processuale con il quale viene interrotta la prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati opera pertanto ex lege anche nei confronti di coloro che sono rimasti estranei al processo.

Il periculum in mora, quale presupposto del sequestro, va inteso come pericolo di infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c. Detto timore deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito. La semplice insufficienza del patrimonio del debitore può non essere decisiva ai fini della concessione del sequestro, poiché la specificità della cautela consiste nell’assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata contro il rischio di depauperamento del patrimonio nelle more del giudizio e quindi, oltre all’oggettiva incapienza patrimoniale, può essere richiesto che esistano circostanze oggettive (quali protesti, pignoramenti, azioni esecutive iniziate da altri creditori, ecc.) che facciano temere l’impoverimento del debitore nelle more del giudizio.

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04/05/2025
Data sentenza: 12/03/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 13742 –  2024
Tribunale di Genova, 25 Marzo 2024, n. 247/2024
Il periculum nei ricorsi cautelari in materia di contraffazione di marchio di certificazione
Il periculum per i casi di contraffazione non è in re ipsa, essendo necessario che il ricorrente fornisca una prova,...

Il periculum per i casi di contraffazione non è in re ipsa, essendo necessario che il ricorrente fornisca una prova, sia pure indiziaria, del danno subito e del pericolo derivante dalla reiterazione della condotta che viene ascritta alla controparte, allegando fatti quali, ad esempio, o la perdita (dimostrata) di clienti passati alla concorrente, il drastico calo del fatturato, in collegamento con l'aumento del fatturato della resistente, il rischio concreto di destabilizzazione economica; ciò in quanto deve essere pur sempre operato il bilanciamento degli interessi delle parti in causa, alla luce della gravità delle misure invocate. [Nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto provare il mancato rispetto dei disciplinari sull'uso del marchio di certificazione, i quali stabiliscono i parametri che definiscono un prodotto vegetariano o vegano. In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto provare l'esistenza di un concreto periculum quantomeno elencando le caratteristiche necessarie per l'utilizzo del marchio e allegando la prova del mancato rispetto di detti requisiti.]

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15/03/2025
Data sentenza: 25/03/2024
Numero: 247/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Daniele Bianchi
Registro : RG – 396 –  2024
Tribunale di Venezia, 24 Febbraio 2023
Pronuncia cautelare di accertamento negativo di contraffazione in relazione ad un marchio “giovane”: periculum in mora e aspetti di merito
Lo strumento anticipato, pur non godendo di giudicato, fornisce all’imprenditore una copertura che gli permette di operare con (relativa) tranquillità...

Lo strumento anticipato, pur non godendo di giudicato, fornisce all’imprenditore una copertura che gli permette di operare con (relativa) tranquillità anche durante i tempi dell’eventuale giudizio di merito, offrendogli copertura anche nei rapporti con i terzi, e così riducendo la dispersione di progetti ed energie imprenditoriali; e ciò anche senza e prima che egli abbia iniziato a subire ripercussioni concrete dell’avversaria doglianza.

Non vi è spazio per ravvisare un superamento della debolezza del segno nel mero fatto che vi siano stati sforzi pubblicitari, dal momento che, trattandosi di un marchio “giovane”, occorrerebbe conoscere se tali sforzi abbiano ottenuto un qualche effetto presso il pubblico, rafforzando il marchio. Basta dunque un distanziamento anche lieve per assicurare al segno posteriore la dignità della non contraffazione.

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10/11/2024
Data sentenza: 24/02/2023
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 666 –  2023
Tribunale di Roma, 16 Ottobre 2023
Domanda cautelare a tutela del diritto di controllo del socio di s.r.l. e misure di coercizione indiretta a carico dell’amministratore
È inammissibile, poiché proposto nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, il reclamo avverso l’ordinanza cautelare che non...

È inammissibile, poiché proposto nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, il reclamo avverso l’ordinanza cautelare che non abbia accolto, insieme alla richiesta per l’ottenimento di un provvedimento di ostensione della documentazione societaria, anche la richiesta di emissione di un provvedimento di condanna dell’amministratore unico della società resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.

L’ordine impartito con l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. e 2476, co. 2, c.c., benché destinato a essere eseguito mediante la necessaria cooperazione degli amministratori della società cui è riferibile la documentazione oggetto di ostensione, deve intendersi rivolto esclusivamente a detto ente, il quale costituisce l’unico soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare. Non fa eccezione a tale regola la domanda ex art. 614 bis c.p.c., formulata al fine di garantire l’effettività della tutela invocata, non potendosi ancorare la legittimazione passiva dell’amministratore al solo fatto che l’esecuzione del provvedimento richiede necessariamente la cooperazione dell’organo gestorio della società reclamata.

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03/05/2024
Data sentenza: 16/10/2023
Registro : RG – 32640 –  2023
Tribunale di Milano, 3 Agosto 2020
Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la contabilizzazione di somme in bilancio e la relativa menzione nella nota integrativa
La domanda cautelare volta ad ottenere che una persona giuridica (i) contabilizzi in bilancio alcune somme accantonandole a fondi rischi...

La domanda cautelare volta ad ottenere che una persona giuridica (i) contabilizzi in bilancio alcune somme accantonandole a fondi rischi ed oneri e (ii) ne dia notizia nella nota integrativa e/o nella relazione di accompagnamento al bilancio – proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. – difetta dei requisiti (altro…)

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21/04/2022
Data sentenza: 03/08/2020
Registro : RG – 22395 –  2020
Tribunale di Milano, 12 Marzo 2018
Sulla legittimità dell’operazione straordinaria di scissione laddove effettuata prestando idonea garanzia ai creditori
Deve essere accolta la richiesta cautelare di autorizzazione a proseguire con l’operazione straordinaria di scissione ai sensi degli articoli 2445,...

Deve essere accolta la richiesta cautelare di autorizzazione a proseguire con l’operazione straordinaria di scissione ai sensi degli articoli 2445, ultimo comma, 2503, ultimo comma e 2506 ter, ultimo comma, cod. civ., effettuata da una società che abbia prestato adeguata garanzia (altro…)

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27/01/2019
Data sentenza: 12/03/2018
Registro : RI – 57853 –  2017
Tribunale di Milano, 15 Settembre 2016
Evidenza
Uso del nome ed uso del patronimico come marchio nel settore della moda
Quando il nome di uno stilista appaia ‘spersonalizzato’ in ragione del fatto che è da tempo utilizzato come marchio, non...

Quando il nome di uno stilista appaia ‘spersonalizzato’ in ragione del fatto che è da tempo utilizzato come marchio, non sussistono i presupposti della tutela di cui all’art. 7 c.c. ma permane in capo allo stilista personalmente il diritto alla tutela di cui all’art 8 c.p.i., tanto ex comma 2° che ex comma 3° c.p.i., la quale (altro…)

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15/03/2017
Data sentenza: 15/09/2016
Registro : RG – 39189 –  2016
Tribunale di Milano, 26 Maggio 2014
Inadempimento del contratto di edizione per opera da creare e inibizione della pubblicazione di un romanzo con una diversa casa editrice
La consegna di alcuni brevi racconti da parte dell’autore che ha stipulato con la casa editrice un contratto di edizione...

La consegna di alcuni brevi racconti da parte dell'autore che ha stipulato con la casa editrice un contratto di edizione per opera da creare non esclude 
l’inadempimento contrattuale, tutelabile con l’azione risarcitoria e restitutoria, dovendosi procedere a tal fine a una valutazione comparativa delle caratteristiche delle opere già pubblicate con la medesima casa editrice e gli importi convenuti. (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 26/05/2014
Registro : RG – 58876 –  2013
Tribunale di Bologna, 23 Aprile 2014
Valutazione del tempo trascorso dal verificarsi dell’evento dannoso ai fini del periculum in mora
Il periculum in mora deve essere escluso allorché tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare...

Il periculum in mora deve essere escluso allorché tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo, quando la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla parte che si assume lesa, dato che (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 23/04/2014
Registro : RG – 2488 –  2014
Tribunale di Milano, 13 Febbraio 2014
Sufficiente descrizione del brevetto. Azione cautelare di accertamento negativo e di non interferenza
Il requisito della sufficiente descrizione è integrato ove per il tecnico medio del ramo l’attuazione dell’invenzione non richieda ulteriori complesse indagini...

Il requisito della sufficiente descrizione è integrato ove per il tecnico medio del ramo l’attuazione dell’invenzione non richieda ulteriori complesse indagini e sperimentazioni, ma solo attività di routine. Le eventuali irritualità dell’espletamento della consulenza tecnica determinano la nullità solo ove procurino una violazione concreta dei diritti di difesa.

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12/02/2017
Data sentenza: 13/02/2014
Registro : RG – 89649 –  2013
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