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Sentenze con tag: domanda nuova

Corte d'appello di Bologna, 26 Luglio 2026, n. 1602/2024
Corresponsabilità degli amministratori: domanda di regresso tra coobbligati è condizione per la graduazione delle colpe
Nel giudizio avente a oggetto l’accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più amministratori responsabili in solido,...

Nel giudizio avente a oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più amministratori responsabili in solido, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda  espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello.

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26/03/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 1602/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna De Cristofaro
Relatore: Andrea Lama
Registro : RG – 2654 –  2019
Tribunale di Venezia, 3 Luglio 2024, n. 741/2024
Concorrenza sleale denigratoria e richiesta di inibitoria all’invio di comunicazioni ad operatori del mercato
La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la...

La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.

Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.

Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.

Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.

La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.

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26/12/2025
Data sentenza: 03/07/2024
Numero: 741/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lina tosi
Registro : RG – 4429 –  2021
Tribunale di Venezia, 26 Luglio 2026, n. 3175/2024
Patto di non concorrenza: limiti interpretativi
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al...

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita di veicoli quale a seguito dell’acquisto di azienda si sarebbe sviluppata, quindi dalla violazione letterale del divieto di vendere.

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22/09/2025
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 3175/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 465 –  2022
Corte d'appello di Milano, 30 Luglio 2019
La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo non formulata nel giudizio di primo grado configura domanda nuova in appello
La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo ex art. 345 c.p.c. non contenuta nelle conclusioni rassegnate in primo grado configura...

La richiesta di revoca del decreto ingiuntivo ex art. 345 c.p.c. non contenuta nelle conclusioni rassegnate in primo grado configura una domanda nuova in sede di appello e non può essere nemmeno desunta in via implicita se in primo grado non è mai stata contestata la debenza di una somma di denaro.

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13/09/2021
Data sentenza: 30/07/2019
Registro : RG – 1443 –  2018
Tribunale di Milano, 27 Ottobre 2015
Evidenza
Azione di responsabilità verso gli amministratori e quantificazione del danno
L’azione svolta dal Fallimento ex art. 146 l. fall. cumula l’azione di responsabilità sociale (art. 2393 c.c.) e dei creditori...

L’azione svolta dal Fallimento ex art. 146 l. fall. cumula l’azione di responsabilità sociale (art. 2393 c.c.) e dei creditori (artt. 2394 e 2394 bis c.c.), cosicché, con riferimento alla consumazione del termine prescrizionale, occorre verificare se esso si sia perfezionato con riferimento ad entrambe le azioni di cui si discute, negandosi l’estinzione del diritto risarcitorio quando il perfezionamento non si sia verificato almeno con riferimento ad una delle due.

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07/02/2016
Data sentenza: 27/10/2015
Registro : RG – 33243 –  2011
Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2014
Responsabilità degli amministratori e dei soci: diverso titolo di responsabilità e inammissibilità di nuova domanda
Laddove con l’atto di citazione sia stata chiesta la condanna degli amministratori di una società per mala gestio ai sensi dell’art....

Laddove con l'atto di citazione sia stata chiesta la condanna degli amministratori di una società per mala gestio ai sensi dell'art. 2476, co. 1, c.c., deve ritenersi inammissibile, in quanto domanda nuova che produce un ampliamento della causa petendi, la richiesta di condanna dei convenuti (non solo in qualità di amministratori ma) anche personalmente quali soci (altro…)

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22/06/2015
Data sentenza: 03/12/2014
Registro : RG – 72148 –  2012
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