Tenuto conto del riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c., a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte dell'attrice, spetta alle convenute provare di aver diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni [nel caso di specie, sarebbe spettato alle convenute provare di essersi diligentemente adoperate per garantire la conformità del prodotto in licenza alla normativa di settore, onde assicurarne la commerciabilità].
Il contratto di licenza di brevetto è negozio di durata, come tale soggetto alla deroga prescritta dall’art. 1458 c.c. in punto di effetti restitutori: ne consegue che, fermo il diritto dei licenzianti a riacquisire l’uso esclusivo del brevetto, deve negarsi il diritto delle licenziatarie alla restituzione delle spese sostenute per l’esecuzione del contratto.
Nell'ambito della risoluzione di un più ampio rapporto di collaborazione, occorre stabilire se il contratto risolto faccia parte di un’ipotesi di collegamento negoziale con un successivo contratto di cessione del marchio. Qualora risultasse sussistente il suddetto collegamento, dalla risoluzione del primo negozio discenderebbe anche (altro…)