Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di partecipazioni sociali, il requisito del periculum in mora è da intendersi come opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della res litigiosa.
La vendita di una partecipazione sociale a un prezzo vile (nummo uno), posta in essere dagli amministratori a favore di società a loro stessi riconducibili, pur integrando una palese violazione dei doveri di corretta amministrazione, non comporta necessariamente la nullità del contratto per motivo illecito comune ai sensi dell'art. 1345 c.c. La c.d. nullità virtuale, infatti, opera solo in assenza di un rimedio specifico previsto dall'ordinamento.
L'azione reipersecutoria finalizzata alla restituzione di partecipazioni sociali illegittimamente cedute non è esperibile nei confronti delle partecipazioni di una diversa società (beneficiaria) sorta a seguito di un'operazione di scissione della società le cui quote erano state originariamente compravendute. La società beneficiaria della scissione è un soggetto giuridico distinto e le sue partecipazioni non possono formare oggetto di una domanda di restituzione avente a presupposto il contratto di vendita originario e, pertanto, il pregiudizio patrimoniale derivante dall'operazione dovrà essere fatto valere tramite un'azione risarcitoria.
In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall’operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., per l’eventualità che le obbligazioni insistenti sui beni costituenti le predette poste non siano state adempiute dall’attributario, alla responsabilità di quest’ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione i quali ultimi, tuttavia, rispondono dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione medesima, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione in epoca precedente alla scissione.
In tema di scissione, ai fini dell’invocazione del regime di responsabilità solidale parziale di cui all’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall’ordinamento nel procedimento di scissione di talché, ai fini dell’invocazione del meccanismo di solidarietà previsto dalla citata norma, è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione, atteso che in nessuna parte della normativa applicabile è previsto un siffatto effetto condizionante.
E' onere di ciascuna delle società partecipanti alla scissione dimostrare in giudizio l'ammontare del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui.
Non può essere considerata una domanda nuova l'estensione delle domande alle società neo costituite per effetto della scissione nell’ipotesi di accertato esercizio dell’azione fondata sulla responsabilità solidale ex art. 2506-quater, terzo comma, c.c.
In caso di scissione, dei debiti sorti precedentemente all'operazione di scissione risponde in via solidale e sussidiaria con la società scissa, al fine di evitare un nocumento alle ragioni dei creditori della società scissa, anche la società beneficiaria della scissione nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato. (altro…)
Il ricorrente per decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di attore, sicché anche all'esito dell'introduzione del giudizio di opposizione il medesimo non può proporre domande riconvenzionali, con l'unica eccezione del caso in cui a seguito della riconvenzionale formulata dall'opponente la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione di convenuto ( in aderenza con Cass., Sez. Un., 27/12/2010, n. 26128 ).
Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo la posizione sostanziale di attore l'opposto non può dunque avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo che per effetto di domande riconvenzionali o eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente determinanti un ampliamento dell'originario thema decidendum fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. il medesimo venga a trovarsi a sua volta nella posizione processuale di convenuto, non potendo in tal caso al medesimo negarsi il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la (eventuale) proposizione di una reconventio reconventionis, che deve però dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale" ( in aderenza con Cass., 25/2/2019, n. 5415 ).
L'art 2506 quater comma 3 c.c. subordina la facoltà di agire del creditore verso ciascuna società partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla società cui fanno carico all'esito della scissione stessa, configurando in tal modo tra le società partecipanti alla scissione un vincolo di solidarietà non pura bensì sussidiaria caratterizzata dal semplice beneficium ordinis che presuppone la verifica dell'inadempimento della società cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione.
In una scissione parziale in cui la divisione del patrimonio è avvenuta sulla base di un criterio percentuale generale e non su beni determinati, l’attribuzione del debito sopravvenuto è comunque desumibile dal progetto di scissione, in quanto l'omessa descrizione specifica di un elemento del passivo non può valere ad integrare il requisito dell’impossibilità di desumerlo. Peraltro, nel caso di passività tributaria sopravvenuta (altro…)
Contro gli atti di assegnazione, conseguenti all'operazione di scissione, non è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c. o ex art. 66 l. fall.). Infatti, poichè la finalità dell'art. 2504-quater c.c. consiste (altro…)
Non è ammissibile l'azione revocatoria dell'assegnazione effettuata nell'ambito di una scissione in quanto l'art. 2504-quater c.c., alla fine di una complessa operazione societaria, ha la funzione di assicurare la stabilità degli effetti della stessa. La diversità qualitativa dei vizi non può comportare che gli effetti possano essere messi in discussione (vuoi con la dichiarazione di nullità vuoi con la dichiarazione di inefficacia) una volta eseguite le formalità pubblicitarie.
Eseguite le formalità pubblicitarie di cui all'art. 2504-quater c.c., per la tutela degli interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventano irregredibili e la tutela dei creditori anteriori della società scissa si concretizza nei rimedi specificatamente previsti che sono, tra l'altro, oggettivamente estesi ed apprezzabili ed individuati nel diritto al risarcimento del danno ex art. 2504-quater, comma 2, c.c. e nella solidarietà di cui all'art. 2506-quater, ultimo comma, c.c.