Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: efficacia del recesso

Tribunale di Bari, 11 Giugno 2025, n. 4029/2025
Recesso del socio di cooperativa edilizia subordinato ad approvazione e mancata risposta della società
Qualora l’atto costitutivo [di società cooperativa edilizia] subordini il recesso del socio all’approvazione dell’organo amministrativo, la mancata risposta della società...

Qualora l’atto costitutivo [di società cooperativa edilizia] subordini il recesso del socio all’approvazione dell’organo amministrativo, la mancata risposta della società alla dichiarazione di recesso si traduce in un rifiuto di provvedere che, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, vanifica il diritto di recesso; ne consegue l’applicazione dell’art. 1359 c.c., e la condizione di efficacia del recesso si considera avverata.

Il socio receduto da cooperativa edilizia ha diritto alla restituzione della quota sociale nel suo controvalore, delle spese comuni e degli anticipi versati per la costruzione degli alloggi [qualora l’alloggio non gli sia stato assegnato].

La sussistenza di una causa di esclusione del socio resta priva di rilievo, rispetto agli effetti del recesso, quando la società non abbia adottato alcuna delibera di esclusione.

Il recesso, sia quando trovi la propria fonte nella legge, sia quando abbia natura convenzionale, costituisce un atto unilaterale recettizio e non ha natura contrattuale.

Il recesso convenzionale previsto dall’atto costitutivo della società cooperativa costituisce manifestazione della volontà negoziale, che può legittimamente disciplinarlo con clausole che ne determinino il contenuto, ammettendone l’esercizio in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo a determinati presupposti o condizioni, in particolare all’autorizzazione o all’approvazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci. Tali clausole, volte a garantire il perseguimento dell’oggetto sociale attraverso la conservazione dell’integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che tuttavia non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto e immotivato dell’approvazione, perché ciò contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e vanificherebbe il diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell’art. 2437, comma 3, c.c., applicabile anche alle società cooperative, non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso.

Anche quando sia subordinato all’autorizzazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci, il recesso resta un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società e di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto sociale, rispetto al quale la deliberazione dell’organo sociale opera come condizione di efficacia; la determinazione della società, pertanto, non assume la funzione di accettazione di una proposta del socio.

Leggi tutto
20/10/2026
Data sentenza: 11/06/2025
Numero: 4029/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro : RG – 7799 –  2021
Tribunale di Perugia, 23 Ottobre 2026
Recesso del socio di S.r.l.: diritto di credito al rimborso della partecipazione sociale – condizioni statutarie
Deve ritenersi inammissibile la domanda di nomina di un esperto per la determinazione del valore di liquidazione della quota oggetto...

Deve ritenersi inammissibile la domanda di nomina di un esperto per la determinazione del valore di liquidazione della quota oggetto di comunicazione di recesso ove il diritto di credito del socio recedente sia ancora inesigibile per il mancato decorso del periodo di preavviso.

Leggi tutto
06/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Teresa Giardino
Relatore: Sara Fioroni
Registro : RVG – 9529 –  2024
Tribunale di Perugia, 23 Ottobre 2026
Alienazione dei beni sociali, recesso del socio e qualificazione dei versamenti dei soci
L’alienazione di un bene immobile appartenente alla società non integra un atto distrattivo ai sensi dell’art. 671 c.p.c., qualora non...

L’alienazione di un bene immobile appartenente alla società non integra un atto distrattivo ai sensi dell’art. 671 c.p.c., qualora non comporti un depauperamento del patrimonio sociale. Ciò si verifica quando, pur venendo meno uno dei cespiti immobiliari, il corrispettivo della vendita sia stato impiegato, peraltro in parte, per ridurre l’esposizione debitoria.

Il recesso del socio costituisce un negozio unilaterale recettizio e produce effetti dal momento in cui la relativa dichiarazione perviene nella sfera cognitiva della società, determinando la perdita, da tale momento, della legittimazione del socio all’esercizio dei diritti sociali e la contestuale insorgenza, in suo favore, del diritto di credito alla liquidazione della quota. Tale credito sorge indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, essendo sufficiente che sia attuale e non meramente eventuale.

La qualificazione dell’erogazione di somme effettuate dai soci a favore della società, in termini di apporto di capitale di rischio ovvero capitale di prestito, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio che ne invoca la restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. In questa prospettiva, grava sul socio che domanda la restituzione provare che il trasferimento delle risorse finanziare a favore della società ha causa credendi.

Leggi tutto
30/04/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Sara Fioroni
Registro : RG – 1012 –  2024
Tribunale di Firenze, 2 Ottobre 2024, n. 3037/2024
Efficacia del recesso in caso di delibera legittimante il medesimo sottoposta a condizione
Il credito al rimborso di un finanziamento erogato da un socio diviene esigibile a fronte dell’estinzione del rapporto sociale. Nel...

Il credito al rimborso di un finanziamento erogato da un socio diviene esigibile a fronte dell'estinzione del rapporto sociale. Nel caso di estinzione del rapporto a titolo di recesso, esso presuppone l'efficacia del recesso che, in caso di delibera sottoposta a condizione risolutiva, è parimenti subordinato, in via derivata, alla stessa condizione, non potendosi ammettere un recesso giustificato da modifiche statutarie e di status mai avvenute. Parimenti, le ipotesi di inefficacia previste dall’art. 2437-bis CC riguardino il recesso comunicato in conseguenza di delibere valide ed efficaci. In caso di avveramento dell'anzidetta condizione, deve, dunque, escludersi l'efficacia del recesso e l'esigibilità del credito alla restituzione del finanziamento.

Leggi tutto
01/03/2025
Data sentenza: 02/10/2024
Numero: 3037/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Niccolò Calvani
Registro : RG – 4111 –  2021
Tribunale di Venezia, 26 Giugno 2024, n. 2018/2024
Sull’applicazione analogica dell’art. 2437-ter, sesto comma, c.c.
L’art. 2437-ter, sesto comma, c.c. consente al socio che intenda contestare la determinazione del valore delle partecipazioni operata dall’organo amministrativo...

L’art. 2437-ter, sesto comma, c.c. consente al socio che intenda contestare la determinazione del valore delle partecipazioni operata dall’organo amministrativo ai fini dell’esercizio del diritto di recesso di adire l’autorità giudiziaria, chiedendo la nomina di un esperto. La norma presuppone dunque che l’organo amministrativo abbia riconosciuto una determinata delibera come potenzialmente idonea a determinare il recesso dei propri soci e abbia provveduto nelle forme di legge alla stima delle azioni di cui è titolare il socio recedente. Essa, tuttavia, deve ritenersi applicabile in via analogica all’ipotesi in cui l’organo amministrativo non abbia riconosciuto la legittimità del recesso del socio e provveduto alla stima delle azioni, poiché in tal caso il Tribunale può, ancorché in via incidentale e senza efficacia di giudicato, procedere ad una deliberazione sulla legittimità del recesso esercitato dal socio.

Leggi tutto
01/12/2024
Data sentenza: 26/06/2024
Numero: 2018/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 915 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 7 Ottobre 2023
Insussistenza del diritto di accesso alla documentazione sociale a favore del socio receduto
Il diritto del socio non amministratore di S.r.l. di accedere alla documentazione sociale ex art. 2476, comma 2, c.c. presuppone, in capo...

Il diritto del socio non amministratore di S.r.l. di accedere alla documentazione sociale ex art. 2476, comma 2, c.c. presuppone, in capo al richiedente, la qualità di socio (non amministratore) e, pertanto, non sussiste in capo al socio che abbia già esercitato il diritto di recesso dalla società.

La natura recettizia della dichiarazione di recesso comunicata dal socio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1334 c.c., è produttiva di effetti immediatamente nel momento in cui entra nella sfera di conoscenza della società e non al termine della procedura di modificazione definitiva della compagine sociale, consistente nella liquidazione della quota mediante acquisto della stessa da un socio o da un terzo. Pertanto, quando la manifestazione di volontà del socio recedente viene portata a conoscenza della società, il socio receduto si trasforma in un mero creditore nei confronti della società per il rimborso della quota e, conseguentemente, perde la propria legittimazione ad esercitare il diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c.

Il socio recedente è comunque tutelato dalla possibilità, prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., di richiedere al Tribunale la nomina di un esperto che, tramite relazione giurata, proceda alla determinazione del valore della quota al medesimo spettante.

Leggi tutto
07/10/2023
Data sentenza: 07/10/2023
Registro : RG – 755 –  2020
Tribunale di Torino, 25 Marzo 2021
Evidenza
Sulla rinuncia per fatti concludenti all’esercizio del diritto di recesso. Il caso Banca Sella
Al socio non compete il diritto di rinunciare al recesso già esercitato (jus poenitendi) e la società non può esimersi dalla...

Al socio non compete il diritto di rinunciare al recesso già esercitato (jus poenitendi) e la società non può esimersi dalla liquidazione della quota eccependo l’avvenuta rinuncia, a prescindere dalle modalità (espressa o tacita) con cui tale rinuncia si sia manifestata. La rinuncia al recesso da parte del socio, invariate le condizioni che lo hanno cagionato, appare infatti incompatibile con la ratio legis dell’attribuzione del diritto, come possibilità di apprezzare un mutamento delle condizioni di rischio, nelle ipotesi legislativamente previste, e di liquidare l’investimento. Il socio può, in altri termini, continuare a sottoporsi al rischio imprenditoriale, partecipando agli utili e alle perdite, oppure estraniarsi dal rischio della società, assumendo la veste di creditore della quota di liquidazione. Non può assumere al contempo l’una e l’altra qualità, riservandosi di stare a vedere, per rientrare nella società o uscirne definitivamente, secondo che i rischi abbiano o meno a materializzarsi.

Dato e non concesso che il socio possa rinunciare unilateralmente, prima della liquidazione, agli effetti del recesso già esercitato, la prolungata inerzia del socio all’esercizio del recesso non si qualificherebbe comunque automaticamente come esercizio “abusivo” del diritto per l’affidamento al non esercizio ingenerato, con relativa “decadenza” dallo stesso (Verwirkung), poiché tale istituto richiede un ritardo imputabile al titolare, generatore di un ragionevole e apprezzabile affidamento sulla definitiva scelta di non avvalersi del diritto, che ne renda “sleale” o “abusivo” il successivo esercizio. Né potrebbe essere considerata manifestazione di volontà abdicativa da parte del titolare la mancata esecuzione della sentenza di condanna, provvisoriamente esecutiva ma ancora non passata in giudicato, a determinare il valore delle azioni ed eseguire il procedimento per la loro liquidazione: tale comportamento non implicherebbe alcuna prematura estinzione del diritto – prematura rispetto alla prescrizione decennale della actio judicati – per rinuncia tacita.

Leggi tutto
04/03/2023
Data sentenza: 25/03/2021
Registro : RG – 19435 –  2019
logo