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Sentenze con tag: eredità con beneficio di inventario

Tribunale di Bologna, 10 Luglio 2026
Successione mortis causa di azioni e nomina del rappresentante comune
In caso di partecipazione sociale caduta in eredità, i coeredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario, sono legittimati ad...

In caso di partecipazione sociale caduta in eredità, i coeredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario, sono legittimati ad agire per la nomina del rappresentante comune, perché il chiamato, ai sensi degli artt. 486 e 460 c.c., può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, tra i quali va inquadrata la presente azione.
La presenza di un esecutore testamentario non esclude necessariamente il diritto dei coeredi contitolari della quota di nominare un rappresentante comune. Ai sensi dell’art. 703 c.c., l’esecutore testamentario amministra la massa ereditaria, al fine di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. L’amministrazione della massa ereditaria dunque non è il fine, ma il mezzo della sua attività, e il potere di gestione non coinvolge necessariamente tutta la massa, ma solo quella parte di essa che serve ad attuare le disposizioni del testatore. Tale conclusione trova conferma nell’art. 707 c.c., che prevede che l’esecutore testamentario consegni all’erede i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

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16/02/2026
Data sentenza: 10/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RVG – 7063 –  2024
Tribunale di Bologna, 10 Luglio 2026
Nomina del liquidatore ex art. 2487, comma 2, c.c.: esclusa in presenza di socio unico per successione
Non sussistono i presupposti per la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. quando il socio...

Non sussistono i presupposti per la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. quando il socio superstite, che abbia accettato con beneficio di inventario la quota ereditaria del socio deceduto, risulti titolare della totalità delle partecipazioni e sia quindi nella condizione di deliberare autonomamente la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore. In tal caso, non si configura né l’impossibilità di deliberare né l’omissione dell’organo competente, essendo in capo al socio unico la piena facoltà deliberativa.

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19/01/2026
Data sentenza: 10/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 8917 –  2024
Tribunale di Milano, 10 Luglio 2026, n. 13436/2012
Azione di responsabilità del fallimento nei confronti degli eredi di amministratore defunto
Qualora l’amministratore della società sia defunto, l’azione di responsabilità si propone nei confronti degli eredi, anche se questi hanno accettato...

Qualora l'amministratore della società sia defunto, l'azione di responsabilità si propone nei confronti degli eredi, anche se questi hanno accettato con beneficio di inventario. Nei loro confronti deve essere emessa l'eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenere la responsabilità nei limiti dell'eredità ricevuta.

Gli eredi sono parti processuali anche se hanno accettato con beneficio d'inventario e dunque su di loro personalmente incombono le spese giudiziali.

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04/02/2013
Data sentenza: 10/07/2026
Numero: 13436/2012
Carica: Presidente
Giudice: Vincenzo Perozziello
Relatore: Enrico Consolandi
Registro : RG – 6003 –  2010
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