La previsione dello statuto sociale che impone un tentativo di conciliazione prima dell’avvio di un’azione giudiziaria o arbitrale non determina l’improcedibilità della domanda ove la clausola stessa non preveda espressamente alcuna sanzione per la sua inosservanza, posto che tutte le disposizioni che condizionano il diritto di agire in giudizio devono ritenersi di stretta interpretazione.
La clausola compromissoria che devolve agli arbitri “tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali” trova applicazione anche in relazione all’impugnazione della delibera di esclusione del socio e alle domande riconvenzionali connesse, trattandosi di diritti disponibili.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale va interpretata secondo la logica statutaria complessiva, sicché una divergenza letterale tra disposizioni non è sufficiente a escludere la competenza arbitrale ove non emerga una volontà espressa di sottrarre la fattispecie alla disciplina generale prevedente l’arbitrato per tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali [l’attore invocava la nullità della clausola compromissoria in ragione della apparente divergenza tra l’art. 11 dello statuto, ove una formulazione in termini facoltativi, e l’art. 37, ove si prevedeva invece un obbligo di procedere ad un tentativo di conciliazione].
La clausola compromissoria non è incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale per il fatto del termine perentorio di cui all’art. 2287 c.c. entro il quale il socio escluso dalla società può far opposizione, dal momento che per osservare tale termine decadenziale è sufficiente promuovere tempestivamente l’arbitrato, notificando la domanda di arbitrato, mentre la costituzione dell’organo giudicante può completarsi anche successivamente.
La clausola statutaria che in una s.r.l. preveda l’esclusione del socio amministratore per violazione de “i limiti e le deleghe ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione” si presta ad essere interpretata come riferibile al perimetro delle deleghe inteso esclusivamente come perimetro operativo, quindi riferito ai contorni dell’area operativa, ai tipi di atti consentiti e ai limiti di valore.
La configurazione del periculum in mora in materia di sospensiva cautelare della delibera assume caratteri particolari espressi dall’art. 2378 comma 4 c.c. nella forma del bilanciamento fra gli opposti interessi e pregiudizi. Rispetto alla delibera di esclusione del socio, la società deve allegare e provare quali siano i pregiudizi che essa teme per sé dalla perdurante partecipazione del socio, in modo che il giudice possa fare il bilanciamento richiesto dalla legge ai sensi dell’art. 2378, comma 4, c.c.
Nel giudizio di opposizione contro la delibera di esclusione del socio di studio associato per l'esercizio in comune di un'attività professionale, incombe sullo studio - che, pur se formalmente convenuto, ha sostanziale veste di attore - l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato.
L’indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni conseguenziali ed accessorie. Tali principi possono valere anche per l’ordine del giorno del CdA. Per non paralizzare la discussione, possono dunque ritenersi ammessi, ancorché non esplicitamente indicati nell’ordine del giorno, gli argomenti che non introducano temi completamente nuovi ma che si ritengano implicitamente compresi nell’ordine del giorno, perché consequenziali e accessori rispetto a quelli espressamente indicati.
A sensi dell’art. 2381 cc, richiamato dall’art. 2475 cc in ambito di srl, il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; allo stesso modo il cda può revocare le deleghe precedentemente attribuite ad un consigliere e conferire le medesime deleghe ad un altro consigliere, ovvero al Presidente del CdA. La norma non prevede che la revoca sia sorretta da giusta causa, dal che deve desumersi che la facoltà di revoca sia espressione della discrezionalità del cda e insindacabile da parte dell’autorità giudiziaria. Ed invero, nei rapporti interni al consiglio di amministrazione non è ammesso sindacato relativo alle scelte di suddivisione interna delle deleghe e dunque di organizzazione concreta del lavoro fra i vari membri dell’organo collegiale, nel senso che la delega già concessa, può certamente essere revocata, o anche solo modificata con l’introduzione di limitazioni da parte dell’ organo collegiale al pari di quanto è riconosciuto ex lege all’assemblea dei soci rispetto alla revoca ad nutum dall’incarico di amministratore, trattandosi di deleghe ripartite fiduciariamente intra collegium il cui esercizio comporta ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri dell’organo collegiale. Ne deriva che - fatti salvi i limiti che derivano dai principi generali dell’ordinamento in tema di abuso del diritto - la revoca della delega esclusiva o condivisa alla gestione di una società di capitali, così come a monte il suo conferimento, costituisce atto giuridico di organizzazione che non tollera alcun vaglio di merito e non ne consente la sindacabilità ai fini della tutela reale, salvo l’obbligo risarcitorio conseguente alla decisione di revoca non sorretta da giusta causa.
L’art. 2473 bis cc, come riformulato dalla novella del 2003, non specifica le modalità operative dell’esclusione del socio di s.r.l., né individua l’organo competente a deciderla o disciplina il relativo procedimento e nemmeno prevede quali siano gli strumenti processuali accordati al socio escluso per opporsi all’esclusione. Tali aspetti devono pertanto ritenersi rimessi all’autonomia statutaria, fermo restando che, qualora lo statuto non preveda altri rimedi, il diritto di difesa del socio escluso deve essere in ogni caso garantito quantomeno attraverso la possibilità di promuovere un giudizio ordinario volto all’accertamento dell’insussistenza della causa di esclusione. Sempre l’art. 2473 bis prevede, per le srl, la facoltà di introdurre clausole convenzionali di esclusione del socio, subordinandole ad un duplice requisito, ossia che si tratti di “specifiche ipotesi” e che le stesse integrino una “giusta causa” di esclusione. Il requisito della specificità è ricondotto alla prevedibilità e conoscibilità delle cause di esclusione da parte del socio e risponde all'esigenza di tutelare l'interesse dei soci ad essere messi in condizione di conoscere preventivamente, e con un sufficiente grado di chiarezza, le condizioni al verificarsi delle quali può conseguire lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Integra giusta causa di esclusione la violazione, da parte del socio, degli obblighi derivanti dal rapporto societario, o che comunque siano reputati idonei ad incidere sul rapporto fiduciario tra socio e società, quali, ad esempio, la violazione delle obbligazioni derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo. Nel caso in cui il socio rivesta anche la carica di amministratore, è dunque legittima la clausola statutaria che comporti l’esclusione del socio nel caso di violazione dei doveri derivanti dalla carica di amministratore. Né reputarsi ingiusta una clausola che sanzioni con l’esclusione il socio amministratore per aver violato le deleghe attribuitegli dallo statuto, a prescindere dalla gravità della violazione, posto che si tratta di inadempimento ai doveri predeterminati e connaturati alla carica di amministratore, la cui trasgressione può integrare, di per sé, il venir meno del rapporto fiduciario idoneo a costituire una giusta causa di rescissione del rapporto sociale.
Non è imputabile al socio di società di mutuo soccorso il ritardo nel pagamento del contributo annuale in pendenza di impugnazione della delibera di esclusione che abbia privato lo stesso socio della sua qualifica e della possibilità di accedere alle prestazioni mutualistiche, almeno sino alla sospensione dell’efficacia di tale delibera.
È ammissibile la richiesta cautelare di sospensione di una delibera di esclusione del socio da una società di mutuo soccorso, qualunque sia lo strumento processuale utilizzato: ricorso fondato sull'art. 700 c.p.c. in corso di causa, ovvero ricorso ex art. 2378, terzo comma, c.c. In presenza di clausola compromissoria statutaria, permane un residuale spazio per l'intervento d'urgenza del giudice ordinario competente in sede cautelare prima della costituzione del collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 818, secondo comma, c.p.c.
Nel silenzio dello statuto, il termine per l'impugnazione in sede giudiziale della delibera di esclusione di un socio da una società di mutuo soccorso deve essere individuato nei 60 giorni o, al più, nei 90 giorni dalla comunicazione della delibera impugnata. Il termine di 60 giorni per l'impugnazione della delibera di esclusione appare coerente con il disposto dell'art. 2533, terzo comma, c.c., che disciplina l'opposizione alla delibera di esclusione nelle società cooperative a mutualità prevalente. In subordine, deve necessariamente considerarsi la disciplina delle impugnazioni delle delibere degli organi societari di cui agli artt. 2377 e seguenti c.c., in particolare il sesto comma dell'art. 2377 che indica in 90 giorni il termine per l'impugnazione.
La delibera di modificazione dei patti sociali adottata senza alcuna partecipazione da parte del socio escluso (proprio perché escluso dalla compagine) può reputarsi a sua volta impugnabile da parte del medesimo in tanto in quanto egli contesti fondatamente la delibera di esclusione oggetto del giudizio, posto che se non si ammettesse la legittimazione del socio ad impugnare la sua esclusione, ottenendone se del caso anche la sospensione degli effetti, sarebbe preclusa ogni possibilità per il socio medesimo di aggredire ogni ulteriore deliberazione che potrebbe pregiudicare i suoi diritti. In altre parole, la legittimazione del socio escluso ad impugnare la sua esclusione, ai sensi dell’art. 2287 c.c., deriva dalla stessa disciplina di legge secondo cui il socio escluso ha la legittimazione ad opporsi a detta esclusione, mentre l’interesse ad ottenere la ricostituzione del suo status si coglie in ragione del fatto che il socio escluso in tal modo riacquisisce la possibilità di esercitare i diritti sociali che gli competono, anche contestando le successive delibere che i medesimi diritti pregiudichino.
Sono abusive le decisioni dei soci maggioritari che si palesano dettate dal solo intento di danneggiare indebitamente la minoranza, nella indifferenza dell’utilità sociale (concetto quest’ultimo spesso di difficile definizione, specie nelle società di persone, dove l’organismo societario coincide con le persone dei soci). L’abuso, costituendo violazione dell’obbligo di esercitare i diritti sociali secondo buona fede, costituisce causa di illegittimità della decisione così ottenuta.
Deve ritenersi abusiva la condotta dei soci maggioritari che abbiano illegittimamente escluso l’unico socio accomandatario e abbiano dato ingresso a diversi e nuovi soci a condizioni di favore, senza il pagamento immediato di alcunché o, addirittura, facendo entrare nella compagine un nuovo socio accomandatario quale socio d’opera senza versamenti, laddove era invece pacifico che la società generasse rilevantissimi utili e che i soci entranti avrebbero dunque ottenuto l’accesso a rilevanti benefici. Infatti, stante la illegittimità della esclusione dell’unico socio accomandatario, la ricostituzione della categoria degli accomandatari non andava fatta facendo entrare altri soci (per di più alle predette condizioni di maggior favore), ma reintegrando il socio illegittimamente escluso.
I soci di società a responsabilità limitata, che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, possono sottoporre alla decisione assembleare determinati argomenti (ex art. 2479, comma 1, c.c.), rientrandovi dunque anche, per via estensiva, il potere di convocazione diretta su quegli stessi argomenti, anche in contrasto con la diversa opinione degli amministratori (art. 2479 comma 1 c.c.). Tale potere è configurato anche in deroga alle diverse previsioni statutarie - che non possono dunque neutralizzare, comprimendolo, tale diritto attribuito al singolo socio -, e comunque senza necessità di ricorrere ad alcun provvedimento del Tribunale, non essendo prevista con riferimento alle società a responsabilità limitata una norma quale l’art. 2367 c.c. dettata per le società per azioni.
Il socio di società a responsabilità limitata può essere escluso, oltreché per cause legali, per cause statutarie, rispetto alle quali l'art. 2473 c.c. richiede però il duplice requisito: della specificità, per cui non è dunque sufficiente prevedere una generica causa di esclusione per “gravi inadempienze”, dovendo essere specificate quelle particolari condotte ritenute idonee a determinare l’esclusione ed essendo questa legittima solo al verificarsi di quelle specifiche fattispecie previste ex ante nell'atto costitutivo; e della giusta causa, in base al quale tali fattispecie devono consistere in condotte realmente idonee a compromettere le finalità sociali, ossia scelte che - pur previste nello Statuto - siano incompatibili con la prosecuzione del rapporto di fiducia.
Pur essendo la società l’unica legittimata passiva rispetto alla azione di impugnazione della delibera di esclusione del socio, non è ravvisabile carenza di legittimazione passiva processuale e sostanziale dei singoli soci convenuti ove l’attore abbia introdotto anche domande di condanna della società e dei soci, quali obbligati in solido ex art 2291 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti ai fatti che avrebbero giustificato il recesso dalla società e al pagamento del valore di liquidazione della sua partecipazione sociale; rispetto a queste domande (pagamento del valore di liquidazione della quota e risarcimento danni) legittimata passiva è la società ma non può escludersi anche la legittimazione passiva dei soci superstiti al fine di far valere la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Nel concorso tra le due cause di scioglimento del rapporto associativo [nel caso di specie, esclusione e recesso] vi è concorde volontà tra tutti i soci parti del contratto sociale sullo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio uscente; ciò comporta il venire meno di un interesse giuridico attuale all’opposizione con l’assorbimento di ogni questione sulla regolarità formale della decisione dei soci di esclusione.
Nel giudizio di impugnazione avverso la delibera di esclusione, l'indagine deve essere limitata ai motivi espressamente indicati nella deliberazione non potendo essere indicati altri ex post in giudizio.
Le clausole di esclusione del socio, previste dall'atto costitutivo, devono essere definite in modo chiaro e ancorate a parametri oggettivi preventivamente determinati, ossia devono consentire di conoscere in anticipo quali siano le condotte incompatibili con la conservazione del rapporto sociale, garantendo così al socio escluso la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede di opposizione.
Il legislatore, omettendo di dettare una disciplina del procedimento di esclusione del socio di s.r.l., ha ritenuto che i presidi generali della disciplina del tipo sociale siano sufficienti baluardi a tutela anche del socio escluso. L’art. 2479 ter c.c. disciplina le modalità di impugnazione delle delibere assembleari assegnando il termine di novanta giorni, salvi i casi di cui al terzo comma. Il termine di cui all’art. 2479 ter c.c. è termine a carattere processuale, e non solo perentorio – a garanzia della certezza dei fatti sociali – ma anche stabilito dal legislatore per assicurare agli interessati un congruo tempo per impugnare. La natura cogente del termine si individua anche in considerazione del principio generale stabilito dall’art. 2965 c.c.: una volta che il legislatore ritiene congruo per le impugnative in materia di decisioni (segnatamente assembleari) nelle s.r.l. il termine di novanta giorni, un termine minore deve ritenersi produttivo di eccessiva difficoltà nella tutela del diritto.
Nulla ostacola il socio escluso dall’impugnativa secondo le norme generali, poiché un rimedio volto a rimuovere una esclusione illegittima deve poter essere utilizzato da colui che di tale esclusione è vittima. Lo statuto non può derogare al termine di impugnazione di novanta giorni stabilito dalla legge all'art. 2479 ter c.c. per la impugnazione delle delibere delle s.r.l.; un eventuale termine previsto potrà ritenersi operante solo riguardo alla durata dell’effetto sospensivo automatico.
La ratio del disposto dell’art. 2378, co. 3, c.c. è quella di evitare che la materia della sospensiva sia trattata autonomamente da un processo destinato a decidere in modo definitivo sulla validità della delibera, mentre non vi è ragione che vieti di anticipare con una sospensiva gli effetti della sentenza, dopo che il merito è stato introdotto, all’interno dello stesso processo, e successivamente all’inizio di questo.
Il socio di s.r.l. che si giovi del suo diritto all’accesso documentale per procurarsi notizie che gli assicurino un vantaggio competitivo sul mercato a discapito della società, cagionandole danno grave, rappresenta un caso di abuso che costituisce un limite allo stesso diritto ispettivo del socio. Diversamente, l’utilizzo dei documenti a fini di difesa processuale non realizza abuso del diritto ispettivo, né sotto il profilo concorrenziale né sotto altro profilo, avendo i soci diritto all’accesso anche nell’interesse proprio, purché non confliggente con quello della società.
Al fine dell’individuazione del periculum in mora, i soci che si ritengono ingiustamente esclusi sono portatori di un interesse a conservare l’esercizio delle loro prerogative sociali, e ciò anche se la società è stata nel frattempo posta in liquidazione. Anzi, poiché la liquidazione è tendenzialmente destinata a portare la società a fine vita, la soddisfazione del loro interesse a potere esercitare il controllo della sua conduzione, nelle forme di legge, e a conseguire le eventuali spettanze economiche finali, appare non differibile.