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Sentenze con tag: esecuzione in forma specifica

Tribunale di Trieste, 25 Giugno 2026, n. 666/2025
Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e trasferimento di partecipazioni azionarie
In caso di inadempimento dell’obbligazione di stipulare il contratto per l’acquisizione di partecipazioni azionarie, è ammissibile la tutela in forma...

In caso di inadempimento dell’obbligazione di stipulare il contratto per l’acquisizione di partecipazioni azionarie, è ammissibile la tutela in forma specifica prevista dall’art. 2932 c.c., che consente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, subordinando il prodursi dell’effetto traslativo al pagamento del prezzo, con conseguente condanna al relativo pagamento.

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01/06/2026
Data sentenza: 25/06/2026
Numero: 666/2025
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Relatore: Monica Pacilio
Registro : RG – 1428 –  2023
Tribunale di Bologna, 25 Giugno 2026, n. 1252/2024
Esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione di quote: presupposti
L’art. 2932 c.c. consente alla parte non inadempiente di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre non adempiuto dalla...

L’art. 2932 c.c. consente alla parte non inadempiente di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre non adempiuto dalla controparte. Per esperire utilmente il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. la parte istante deve aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione o aver offerto, in maniera seria e inequivocabile, la controprestazione posta a suo carico (comma 2). Inoltre, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., che il preliminare concluso dalle parti sia sufficientemente chiaro nell’individuazione dei suoi elementi essenziali (oggetto, prezzo, data di stipula del definitivo) dovendo la sentenza costitutiva del diritto corrispondere esattamente al contenuto del contratto e non potendosi il giudice in alcun caso sostituire alla volontà negoziale delle parti.

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27/05/2026
Data sentenza: 25/06/2026
Numero: 1252/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 14679 –  2022
Tribunale di Milano, 25 Giugno 2026
Opzione esercitata e limiti della tutela cautelare
Nel contratto di opzione, una volta validamente esercitato il diritto e ove il contenuto negoziale lo consenta, il patto di...

Nel contratto di opzione, una volta validamente esercitato il diritto e ove il contenuto negoziale lo consenta, il patto di opzione è assimilabile a un contratto preliminare. Ne consegue la possibilità di esperire l’azione costitutiva diretta a ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso per inadempimento della parte obbligata. In tale contesto è altresì ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., con funzione di conservazione del rapporto contrattuale, al fine di ottenere l’anticipata esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’opzione esercitata, purché sussista un pregiudizio imminente e irreparabile. Tale tutela non può, tuttavia, essere utilizzata per costituire il rapporto negoziale, né per ottenere l’adempimento dell’obbligo di stipulare un contratto privo dei suoi elementi essenziali: non è infatti consentito colmare in sede cautelare, mediante cognizione sommaria, lacune del regolamento contrattuale, specie in presenza di controversie su elementi essenziali quali il prezzo nella compravendita.

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24/05/2026
Data sentenza: 25/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 16008 –  2025
Tribunale di Bologna, 7 Aprile 2024, n. 1972/2024
Esperibilità dell’art. 2932 c.c. per il preliminare di compravendita di quote
Nell’ipotesi di compravendita di partecipazioni sociali, è meritevole di tutela la figura del preliminare unilaterale, nel quale solo una delle...

Nell'ipotesi di compravendita di partecipazioni sociali, è meritevole di tutela la figura del preliminare unilaterale, nel quale solo una delle due parti si obbliga a concludere un futuro contratto, con diritto dell’altra parte a pretendere la conclusione del contratto; tale figura non coincide con la opzione, che pure vede una posizione di vantaggio di una sola parte, per il fatto che nella opzione uno dei due soggetti non ha alcun obbligo ma solo una soggezione, rispetto ad una opposta posizione di diritto potestativo. Peraltro, anche nel preliminare unilaterale sono esperibili i rimedi del preliminare, fra i quali il rimedio in forma specifica, di cui all’articolo 2932 c.c.

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13/05/2026
Data sentenza: 07/04/2024
Numero: 1972/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 15060 –  2021
Corte d'appello di Ancona, 2 Gennaio 2024, n. 187/2024
Trasferimento di partecipazioni: collegamento negoziale e preliminare unilaterale
La qualificazione di un accordo avente ad oggetto partecipazioni societarie non può essere desunta dall’analisi isolata di singole clausole, ma...

La qualificazione di un accordo avente ad oggetto partecipazioni societarie non può essere desunta dall’analisi isolata di singole clausole, ma richiede una valutazione unitaria dell’assetto negoziale e della funzione economica perseguita dalle parti.

In tale prospettiva, un accordo che, mediante il collegamento tra mandato senza rappresentanza, finanziamento e obbligo di ritrasferimento delle quote, sia diretto a consentire l’acquisto mediato delle stesse in favore di un soggetto può essere qualificato come negozio complesso contenente un preliminare unilaterale di cessione, con conseguente esperibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica, restando esclusa, ove incompatibile con la causa concreta dell’operazione, la riconducibilità agli schemi del patto parasociale ovvero dell'opzione o della prelazione.

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12/05/2026
Data sentenza: 02/01/2024
Numero: 187/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RI – 188 –  2021
Tribunale di Bologna, 12 Marzo 2024, n. 3144/2024
Un contratto preliminare è valido e vincolante quando le intese raggiunte hanno un contenuto determinato o determinabile
Sussiste un valido contratto preliminare, da cui deriva l’obbligo coercibile di concludere il definitivo, quando con il primo accordo siano...

Sussiste un valido contratto preliminare, da cui deriva l'obbligo coercibile di concludere il definitivo, quando con il primo accordo siano stati sufficientemente precisati gli elementi del secondo, e cioè quando - tra l'altro - le intese raggiunte abbiano un contenuto determinato o determinabile.

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29/04/2026
Data sentenza: 12/03/2024
Numero: 3144/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 117 –  2022
Tribunale di Brescia, 6 Marzo 2024, n. 2297/2024
Prova dell’inadempimento, obbligo di concludere il contratto preliminare di cessione quote e tipicità delle forme di tutela costitutiva per l’annullamento delle delibere assembelari
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,...

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. Dunque, chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore. Tale criterio è applicabile anche al preliminare di cessione quote, dal momento che ciò che rileva ai sensi del secondo comma dell’art. 2932 c.c. è che il contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, sia essa immobile o mobile.

Gli effetti sostanziali che la domanda di declaratoria di inefficacia della delibera assembleare coincidono con gli effetti tipici dell’annullamento di tale delibera, conseguibili soltanto con l’esperimento degli appositi mezzi tipici di tutela predisposti dall’ordinamento. Infatti, a norma dell’art. 2908 c.c. la tutela costitutiva è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (principio di tipicità delle forme di tutela costitutiva) e, nel caso di delibere assembleari viziate, trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione delle delibere per ragioni di nullità o annullamento.

Nel fenomeno fiduciario, come noto, l'intestazione del bene comporta che gli effetti reali del patto si producano realmente nei confronti del fiduciario, ancorché in via provvisoria e strumentale al ritrasferimento in favore del fiduciante, in forza degli obblighi assunti con il pactum fiduciae. Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante.

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15/03/2026
Data sentenza: 06/03/2024
Numero: 2297/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Davide Scaffidi
Registro : RG – 11306 –  2019
Tribunale di Milano, 25 Giugno 2026, n. 11150/2024
Opzione di contratto preliminare di vendita di quote sociali ed esigibilità del prezzo di vendita della partecipazione
Allorquando per previsione negoziale l’esercizio dell’opzione di vendita produca effetti obbligatori (e non il trasferimento della proprietà della partecipazione societaria),...

Allorquando per previsione negoziale l'esercizio dell'opzione di vendita produca effetti obbligatori (e non il trasferimento della proprietà della partecipazione societaria), l’obbligazione inerente il pagamento del prezzo delle azioni opzionate non è esigibile, posto che l'esigibilità richiede la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (o la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.).

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08/10/2025
Data sentenza: 25/06/2026
Numero: 11150/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Mambriani
Registro : RG – 34660 –  2021
Tribunale di Milano, 4 Giugno 2024, n. 5667/2024
Intestazione fiduciaria di azioni: requisiti, prescrizione, usufrutto e tutele del fiduciante
Il negozio fiduciario determina un’interposizione reale di persona, attraverso la quale l’interposto acquista la titolarità della res, pur essendo obbligato...

Il negozio fiduciario determina un'interposizione reale di persona, attraverso la quale l'interposto acquista la titolarità della res, pur essendo obbligato a tenere un certo comportamento con il fiduciante. Si realizza, pertanto, una combinazione di fattispecie collegate, l'una costituita da un negozio reale traslativo e l'altra ad effetti meramente obbligatori.

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, sussistendo, prima di tale momento, solo un mero obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non un'obbligazione inadempiuta.

La mera detenzione fiduciaria della res oggetto di pactum fiduciae non è, per sua stessa natura, idonea a farne acquisire la proprietà in capo al fiduciario, dal momento che l'intestazione fiduciaria di titoli azionari o quote integra gli effetti dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista la titolarità delle azioni o quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonchè a ritrasferire i titoli ad una scadenza convenuta ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto.

L'accertato inadempimento da parte dei fiduciari dell'obbligo restitutorio legittima il fiduciante a richiedere la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell'obbligazione rimasta inadempiuta.

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05/06/2025
Data sentenza: 04/06/2024
Numero: 5667/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 3704 –  2020
Tribunale di Milano, 18 Marzo 2025, n. 1793/2025
Evidenza
Domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita di quote: presupposti
Nel caso di inadempimento del preliminare di vendita di quote di società a responsabilità limitata contenente un termine – non...

Nel caso di inadempimento del preliminare di vendita di quote di società a responsabilità limitata contenente un termine - non rispettato alla scadenza - per la stipulazione del definitivo, l’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non presuppone necessariamente la natura essenziale di tale termine né l’intimazione di una diffida ad adempiere a carico della controparte. E’ infatti sufficiente la sola condizione oggettiva dell’omessa stipulazione del definitivo, che determina di per sé l’interesse alla pronuncia costitutiva.

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25/05/2025
Data sentenza: 18/03/2025
Numero: 1793/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Alima Zana
Registro : RI – 35794 –  2021
Tribunale di Venezia, 11 Marzo 2025, n. 1236/2025
Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di cessione di quote sociali in caso di omesso deposito del bilancio
È ammissibile l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione di quote sociali, ai sensi dell’art. 2932 c.c., anche...

È ammissibile l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di cessione di quote sociali, ai sensi dell’art. 2932 c.c., anche nell’ipotesi in cui la società non abbia depositato il bilancio per più esercizi e/o versi in una situazione di irregolarità amministrativa o fiscale. La previsione dell’art. 2490, sesto comma, c.c., che contempla la cancellazione d’ufficio delle società in liquidazione in caso di omesso deposito del bilancio per tre esercizi consecutivi, non è di per sé ostativa alla cessione delle partecipazioni sociali, in assenza di un provvedimento effettivo di cancellazione dal Registro delle Imprese.

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21/05/2025
Data sentenza: 11/03/2025
Numero: 1236/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lisa Torresan
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 4767 –  2023
Tribunale di Roma, 10 Luglio 2023
Il negozio fiduciario: struttura, forma, prova ed esecuzione in forma specifica
Il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in...

Il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma mediante il collegamento fra due negozi: (i) il primo, a carattere esterno, realmente voluto (a differenza del contratto assolutamente o relativamente simulato) e destinato a spiegare i suoi effetti nei confronti dei terzi, comportante il trasferimento di un diritto in capo ad un soggetto (fiduciario); (ii) il secondo, di carattere interno e a contenuto obbligatorio, diretto a modificare il risultato del negozio esterno e comportante l’obbligo, per il fiduciario, di trasferire il diritto attribuitogli col negozio esterno all’altra parte del negozio interno (fiduciante), ovvero ad un terzo da quest’ultimo designato.

L’intestazione fiduciaria di un bene integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità del bene, ancorché, in virtù del rapporto interno con l’interponente (avente natura obbligatoria), sia tenuto a ritrasferire a quest’ultimo o ad un terzo il bene stesso secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto. Viene, dunque, stipulato un contratto valido ed efficace, di cui le parti vogliono tutti gli effetti, anche in relazione al successivo ritrasferimento del bene (in ciò differenziandosi rispetto all’ipotesi di interposizione fittizia in cui si ha una divergenza tra la volontà dei contraenti e la sua esterna manifestazione). Sicché, nel negozio fiduciario, il bene esce realmente e validamente dal patrimonio del fiduciante per entrare a far parte di quello del fiduciario e, al momento dell’esecuzione del patto di ritrasferimento, esce realmente dal patrimonio del fiduciario per tornare a far parte di quello del fiduciante o per entrare a far parte del patrimonio di un terzo.

L’intestazione fiduciaria di azioni o di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale e non apparente, attraverso il quale è l’interposto ad acquistare la titolarità delle azioni, pur essendo presente un rapporto interno con l’interponente in base al quale si obbliga a trasferire le quote a una determinata scadenza o con il venir meno del rapporto fiduciario. Il pactum fiduciae che ha ad oggetto il trasferimento delle quote sociali non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem, perché deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio per il quale non è prevista alcuna forma particolare. La prova dell’intestazione fiduciaria grava sulla parte che intende valersi dell’accordo in questione, non incontra i limiti previsti per la simulazione e può pertanto essere dimostrata anche con prova testimoniale o per presunzioni, avendo ad oggetto l’accertamento di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie.

L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti (art. 2932 c.c.) può riguardare non solo l’ipotesi del contratto preliminare, ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso; sì che l’obbligo del fiduciario di trasferire, al fiduciante o ad un terzo, il bene di cui sia divenuto titolare in base al rapporto di fiducia, ben può essere eseguito con sentenza che tenga luogo del contratto non concluso per inadempimento del fiduciario al pactum fiduciae.

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12/04/2024
Data sentenza: 10/07/2023
Registro : RG – 47723 –  2020
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