Sebbene, in via generale, al diritto di accesso che il socio è legittimato ad esercitare ex art. 2476 c.c. sia attribuita, in ragione della qualità di "intraneo" del socio che lo esercita, natura di diritto soggettivo potestativo in quanto tale astrattamente immune da qualsivoglia limitazione, tale diritto deve ritenersi in ogni caso soggetto ad una serie di limiti interni finalizzati ad evitare abusi in pregiudizio della società, consistenti anzitutto nel dovere del socio di esercitare il proprio diritto secondo buona fede e correttezza. Sono pertanto escluse e non coperte dal diritto di accesso ex art. 2476 c.c., in quanto contrarie a buona fede e correttezza, le condotte del socio consistenti in un'ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi e dell'attività sociale mediante richiesta di informazioni di cui il socio non ha effettivamente necessità, la richiesta di informazioni per fini antisociali e l'esercizio del potere di controllo attribuito al socio con modalità e finalità contrastanti con l'interesse sociale.
In relazione alla domanda di esibizione della documentazione sociale esercitata dal socio in via cautelare ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora non può sussistere in re ipsa, essendo al contrario necessario che ricorrano situazioni specifiche, ulteriori rispetto alla mera lesione del diritto di controllo del socio, che giustifichino l’adozione di un provvedimento cautelare anziché ordinario.
La pendenza di un procedimento penale, anche in capo al legale rappresentante della società, non rappresenta un motivo ostativo all’esercizio del diritto di accesso ai libri contabili e alla documentazione societaria da parte del socio non amministratore di una società a responsabilità limitata.
Ai sensi dell’art. 2476, 2 c.c. i soci non amministratori hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione dal momento della relativa costituzione, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, i quali restano nella disponibilità della società.
Tale diritto è strumentale al più generale potere di controllo sulla gestione societaria. Il suo esercizio non può integrare gli estremi di un tentativo di inquinamento del materiale probatorio e non rende legittimo il rifiuto alla ostensione dei documenti societari, residuando l’attività di prevenzione di tali rischi alla magistratura requirente e alla polizia giudiziaria.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476 co 2 c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé.
Il potere è ampio e si esplica in due direzioni, nel diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali, nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale.
Il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl ha ad oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali.
Non può affatto dirsi che un socio di assoluta minoranza non ha un reale interesse all’andamento dell’attività di impresa della società, di conoscere i fatti rilevanti della gestione e quindi che sue richieste ex art 2476 co 2 c.c. potrebbero essere strumentali ad altri interessi.
La norma di cui all’art. 2476 comma 2 assolve alla funzione di permettere al socio un controllo sulla società e di consentirgli un esercizio consapevole dei suoi diritti. La portata della suddetta disposizione non si estende soltanto ai “libri sociali”, ma anche a tutti i documenti e alle scritture contabili, ai documenti fiscali e a quelli riguardanti singoli affari sociali. Il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” appare infatti idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società quali, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile e la documentazione più prettamente commerciale.
Da un punto di vista processuale, il potere di controllo di cui all’art. 2476 c.c. può essere esercitato anche in via d’urgenza, allorquando coesistono il requisito della verosimile esistenza del diritto ed il fondato motivo di temere che, stante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto. La mera partecipazione alla decisione di scissione da parte del socio che richiede l’accesso alla documentazione sociale non può costituire circostanza idonea a giustificare il diniego alla richiesta di accesso.
Il diritto potestativo ex art. 2476, co. 2, c.c., che permette al socio non amministratore di s.r.l. di avere notizie sullo svolgimento delle attività sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, può essere esercitato anche con ricorso d’urgenza per l’emissione di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. A tal fine deve sussistere, in aggiunta al fumus bonis iuris, l’ulteriore requisito del periculum in mora, che può essere individuato nell’ingiustificato procrastinarsi di una situazione di incertezza e di sostanziale impossibilità di ottenere libero accesso a tutta la documentazione sociale.
La pregressa partecipazione all'organo amministrativo non può impedire o limitare il diritto di controllo da parte del socio, atteso che l’incompatibilità logico-giuridica fra diritto di accesso del socio e carica amministrativa viene meno con la cessazione dalla carica stessa.
Più in generale, è irrilevante se (altro…)
Ai fini del riconoscimento del diritto di informazione e consultazione dei libri e documenti sociali di cui all'art. 2476 comma 2 cod. civ. condizione necessaria e sufficiente è che il richiedente sia socio ma, per ragioni di tutela del diritto di difesa, a questa regola fa eccezione il caso in cui il soggetto, ormai (altro…)