La competenza si determina in base al contenuto della domanda. Il foro convenzionale esclusivo previsto da un piano di incentivazione per le controversie relative alla sua interpretazione ed esecuzione non attrae la domanda che ha un oggetto più ampio, perché volta ad accertare l’inesistenza di qualsiasi trasferimento della partecipazione dell’attore e la conseguente invalidità di un atto notarile ricognitivo, questioni che coinvolgono anche l’interpretazione dello statuto e gli effetti di una sentenza. In ogni caso, la clausola non può essere invocata da società che non hanno sottoscritto il piano, quando non allegano per quale ragione esso dovrebbe produrre effetti anche nei loro confronti. [Nella specie, piano di incentivazione sottoscritto dall’ex dirigente con la banca del gruppo, invocato dalla holding e dagli altri soci].
La clausola di un piano di incentivazione che, alla cessazione del rapporto di lavoro del partecipante, attribuisce agli altri soci il diritto di acquistarne la quota, prevedendo però la successiva stipula di atti notarili di trasferimento e il pagamento del prezzo contestualmente alla stipula, non configura un’opzione di acquisto con effetto traslativo immediato, perché le caratteristiche dell’opzione sono che gli effetti del contratto si producono con la sola manifestazione di volontà dell’opzionario. L’esercizio del diritto fa sorgere soltanto l’obbligo del partecipante di cedere la quota, che richiede per la sua efficacia un apposito atto traslativo. Lo stesso vale per la clausola statutaria che obbliga il socio, nella medesima situazione, a offrire in acquisto la quota agli altri soci, che non integra un recesso ad effetti automatici.
La sentenza costitutiva che dispone il trasferimento della quota ai sensi dell’art. 2932 c.c. non è provvisoriamente esecutiva e acquista efficacia solo con il passaggio in giudicato; essa, inoltre, non produce alcun effetto costitutivo a favore di chi non è stato parte del relativo giudizio.
Il negozio di accertamento, anche ammettendone l’ammissibilità, è nullo per mancanza di causa in concreto quando, avendo in astratto la funzione di dare certezza a una situazione giuridica già verificatasi, accerta una situazione inesistente. [Nella specie, atto notarile ricognitivo della cessione delle quote dell’attore agli altri soci, stipulato senza la sua partecipazione e presentato al registro delle imprese, quando nessun trasferimento era avvenuto né in forza dello statuto, né in forza del piano di incentivazione, né in forza della sentenza ex art. 2932 c.c. non ancora passata in giudicato].
Accertata l’inesistenza del trasferimento, può essere accolta la domanda di correzione del libro soci, se ancora tenuto dalla società, intesa come condanna degli amministratori a provvedervi. Il tribunale non può invece ordinare iscrizioni o cancellazioni nel registro delle imprese, in mancanza di una norma che lo consenta, avendo il legislatore previsto espressamente i casi in cui ciò è ammesso; la sentenza potrà essere annotata ai sensi dell’art. 2470 c.c. dopo il passaggio in giudicato.
Ricorre litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. quando la domanda di risarcimento del danno per la mancata percezione dei dividendi di un esercizio è identica a quella già proposta tra le stesse parti davanti ad altro tribunale, anche se in quel giudizio, ora pendente in sede di legittimità, essa è stata respinta.
L’obbligo di cedere la quota sorge solo con la cessazione del rapporto di lavoro, che, quando il lavoratore illegittimamente licenziato opta per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, si risolve dalla data della relativa comunicazione. Perciò gli altri soci non hanno diritto al risarcimento per i dividendi anteriori; per quelli successivi occorre la prova che sia stata attivata la procedura prevista per l’acquisto, con la comunicazione al socio uscente dell’intenzione di acquistare e della data e del luogo per la stipula degli atti di trasferimento, in mancanza della quale l’inadempimento del socio non è collocabile in quel periodo.
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie promosse da amministratori o nei loro confronti prevale sulla clausola di scelta del foro contenuta nell’accordo con cui la società e l’amministratore delegato abbiano disciplinato il trattamento economico e le conseguenze della cessazione della carica, perché la clausola statutaria vincola sia la società sia l’amministratore che vi ha aderito con l’accettazione dell’incarico, e quest’ultimo non può sottrarvisi mediante una pattuizione derogatoria conclusa con la società [amministratore delegato revocato dalle deleghe che chiedeva il compenso residuo, l’adempimento dell’opzione per l’instaurazione di un rapporto dirigenziale e il risarcimento del danno non patrimoniale].
L’accordo concluso tra la società e l’amministratore delegato per disciplinare in dettaglio le obbligazioni reciproche connesse alla carica e alle deleghe conferite non costituisce un autonomo rapporto privatistico perché si inserisce nel rapporto di amministrazione, sicché le controversie che ne derivano, comprese quelle relative al diritto di opzione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale in caso di revoca, rientrano nell’ambito della clausola compromissoria statutaria.
La stipulazione da parte della società di un accordo con l’amministratore contenente una clausola di scelta del foro, che abbia indotto in errore l’amministratore circa l’autorità competente a conoscere delle controversie, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio conclusosi con la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri.
Tra le controversie promosse da amministratori o nei loro confronti, che l’art. 838 bis c.p.c., come già l’art. 34 d.lgs. 5/2003, consente di devolvere ad arbitri, rientrano tutte le liti tra la società e i suoi amministratori, senza distinzione tra quelle relative all’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e quelle relative al rapporto obbligatorio con la società, compresi i diritti riconosciuti a titolo di compenso, e la clausola statutaria è vincolante per gli amministratori in forza dell’accettazione dell’incarico, con la quale essi aderiscono alle regole organizzative contenute nello statuto.
Il franchisor che lamenti la violazione del patto di non concorrenza da parte dell’affiliato, attuata tramite una società formalmente distinta, deve provare che l’affiliato eserciti un controllo sulla gestione di tale società, le fornisca un supporto logistico, strumentale o informativo, oppure che i suoi soci svolgano attività al suo interno. Non hanno valore indiziario, neppure se considerati complessivamente, i vincoli affettivi o di parentela tra l’amministratore della società concorrente e i familiari dei soci dell’affiliato, l’impiego presso di essa di parenti o di ex dipendenti dell’affiliato, né la coincidenza tra la denominazione sociale e le iniziali dei soci, perché il patto di non concorrenza non si estende ai parenti e si tratta di elementi neutri, che non dimostrano alcuna condotta riferibile ai soci dell’affiliato.
Il patto di non concorrenza che vincola l’affiliato soltanto in costanza del contratto di franchising cessa di operare con la scadenza naturale del contratto, mentre il patto post contrattuale limitato a determinati territori non giustifica alcun provvedimento inibitorio nei confronti dell’attività svolta fuori dal perimetro così individuato. Pertanto, a seguito della restituzione dei locali e dei beni e della scadenza del contratto, la decisione sul merito del reclamo cautelare rileva ai soli fini della regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
L’esigenza di assicurare l’unitarietà del processo nei confronti di più resistenti, prevista dall’art. 33 c.p.c., consente la deroga al foro convenzionale esclusivo pattuito con uno solo di essi.
Ferma l’inderogabilità della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dalla l. n. 27/2012, mantiene la competenza per territorio in materia societaria nell’ambito della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c., che non annovera il tribunale delle imprese tra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile. La clausola statutaria che devolva tutte le controversie relative ai rapporti societari, comprese quelle sulla validità delle delibere assembleari, a un determinato foro vale, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., come designazione di un foro esclusivo quando risulti da una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso, e attrae alla sezione specializzata di quel tribunale l’impugnazione della delibera di revoca per giusta causa dell’amministratore delegato e la conseguente domanda risarcitoria.
Quando l’attore aderisca all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, il giudice può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e a indicare il giudice competente, assegnando il termine per la riassunzione, senza provvedere sulle spese, la cui regolazione spetta al giudice competente all’esito della lite.
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo, richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo” oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrino la comune volontà delle parti di attribuire il carattere dell’esclusività a quel foro; in difetto, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell’eccezione d’incompetenza, di contestare – a pena d’inammissibilità – tutti i fori concorrenti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 645 c.p.c. e configurabile come fase eventuale e non autonoma del procedimento monitorio, il convenuto in senso sostanziale è tenuto, sin dall’atto introduttivo, a proporre integralmente le proprie difese, comprese le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio, secondo quanto previsto per il giudizio ordinario di cognizione. La memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. è funzionalmente destinata alla proposizione di "domande ed eccezioni che siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni formulate dal convenuto o dal terzo, nonché alla precisazione o modifica delle difese già proposte". Non è invece consentita – risultando inammissibile – la proposizione tardiva di domande autonome e del tutto nuove, fondate su fatti non allegati nell’atto di opposizione, tali da estendere l’oggetto del giudizio e compromettere l’effettività del diritto di difesa della controparte.
Non trova applicazione l’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e pertanto non sussiste la giurisdizione italiana c.d. esorbitante in relazione a una domanda cautelare di ripristino o riattivazione di una pagina Instagram proposta nei confronti della società proprietaria della piattaforma con sede in Irlanda, che aveva provveduto a disattivare tale pagina, in un caso in cui la società ricorrente, che non può qualificarsi consumatore, abbia validamente sottoscritto la clausola di deroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni d’uso della piattaforma e la misura cautelare non possa o non debba essere eseguita in Italia. Il provvedimento richiesto, infatti, avente ad oggetto un obbligo di fare, non può che essere eseguito dove le scelte vengono adottate e l'autonomia negoziale viene esercitata, ossia presso la sede irlandese della società resistente, mentre non assume rilievo ed è inconferente rispetto all’ordine di ripristino del profilo Instagram ogni riferimento alla localizzazione degli effetti di quest’ultimo.
Nel caso in cui vengano proposte una domanda principale e una domanda accessoria nei confronti di più soggetti e si è in presenza di più clausole di proroga della giurisdizione tra loro confliggenti nella scelta del giudice nazionale, la giurisdizione non si radica dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno qualsiasi Stato membro tra quelli convenzionalmente designati, secondo il criterio della prevenzione richiamato dagli articoli 29 e 31 Regolamento n. 1215/2012, bensì dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro a cui i soggetti del rapporto principale hanno devoluto la giurisdizione.
Tale rapporto di accessorietà va riconosciuto non solo tra la domanda principale e quella di garanzia (accessorietà intesa sempre ai fini processuali), ma anche nel caso in cui ad una garanzia autonoma principale acceda una seconda controgaranzia autonoma in rapporto di evidente subordinazione rispetto alla prima.
Una volta riconosciuta la sussistenza del vincolo di accessorietà tra le domande cautelari, laddove le parti della garanzia principale abbiano convenuto la giurisdizione diversa da quella italiana, mentre quelle della controgaranzia abbiano convenuto la giurisdizione italiana, è la domanda accessoria di inibitoria della escussione della controgaranzia che, ove congiuntamente proposta, deve essere necessariamente attratta dinanzi all’autorità giudiziaria diversa da quella italiana.
In forza del canone ermeneutico in base al quale il contratto va interpretato secondo buona fede, la clausola sul foro convenzionale deve ritenersi comprensiva di ogni questione inerente tanto l’interpretazione quanto l’esecuzione del contratto.
I convenuti nel contestare la competenza del giudice adito non possono limitarsi alla contestazione del foro convenzionale indicato in contratto, ma devono altresì farsi carico della specifica contestazione di tutti i criteri legali di radicamento.
L’art. 164 co. 4 c.p.c. prevede una comminatoria di nullità unicamente alla mancata esposizione dei “fatti” e non anche “degli elementi di diritto” posti a fondamento della domanda.
L’impegno assunto in proprio da uno dei condebitori non vale (ex art. 1273 c.c.) a liberare gli originari debitori in mancanza di espressa dichiarazione in tal senso da parte del creditore.
Accertato il mancato avveramento delle condizioni cui era subordinata l’efficacia del contratto preliminare, ne consegue il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione delle somme anticipatamente versate quale credito di valuta naturalmente comprensivo di interessi legali dalla domanda.