Ferma l’inderogabilità della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dalla l. n. 27/2012, mantiene la competenza per territorio in materia societaria nell’ambito della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c., che non annovera il tribunale delle imprese tra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile. La clausola statutaria che devolva tutte le controversie relative ai rapporti societari, comprese quelle sulla validità delle delibere assembleari, a un determinato foro vale, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., come designazione di un foro esclusivo quando risulti da una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso, e attrae alla sezione specializzata di quel tribunale l’impugnazione della delibera di revoca per giusta causa dell’amministratore delegato e la conseguente domanda risarcitoria.
Quando l’attore aderisca all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, il giudice può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e a indicare il giudice competente, assegnando il termine per la riassunzione, senza provvedere sulle spese, la cui regolazione spetta al giudice competente all’esito della lite.
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo, richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo” oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrino la comune volontà delle parti di attribuire il carattere dell’esclusività a quel foro; in difetto, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell’eccezione d’incompetenza, di contestare – a pena d’inammissibilità – tutti i fori concorrenti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 645 c.p.c. e configurabile come fase eventuale e non autonoma del procedimento monitorio, il convenuto in senso sostanziale è tenuto, sin dall’atto introduttivo, a proporre integralmente le proprie difese, comprese le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio, secondo quanto previsto per il giudizio ordinario di cognizione. La memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. è funzionalmente destinata alla proposizione di "domande ed eccezioni che siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni formulate dal convenuto o dal terzo, nonché alla precisazione o modifica delle difese già proposte". Non è invece consentita – risultando inammissibile – la proposizione tardiva di domande autonome e del tutto nuove, fondate su fatti non allegati nell’atto di opposizione, tali da estendere l’oggetto del giudizio e compromettere l’effettività del diritto di difesa della controparte.
Non trova applicazione l’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e pertanto non sussiste la giurisdizione italiana c.d. esorbitante in relazione a una domanda cautelare di ripristino o riattivazione di una pagina Instagram proposta nei confronti della società proprietaria della piattaforma con sede in Irlanda, che aveva provveduto a disattivare tale pagina, in un caso in cui la società ricorrente, che non può qualificarsi consumatore, abbia validamente sottoscritto la clausola di deroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni d’uso della piattaforma e la misura cautelare non possa o non debba essere eseguita in Italia. Il provvedimento richiesto, infatti, avente ad oggetto un obbligo di fare, non può che essere eseguito dove le scelte vengono adottate e l'autonomia negoziale viene esercitata, ossia presso la sede irlandese della società resistente, mentre non assume rilievo ed è inconferente rispetto all’ordine di ripristino del profilo Instagram ogni riferimento alla localizzazione degli effetti di quest’ultimo.
Nel caso in cui vengano proposte una domanda principale e una domanda accessoria nei confronti di più soggetti e si è in presenza di più clausole di proroga della giurisdizione tra loro confliggenti nella scelta del giudice nazionale, la giurisdizione non si radica dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno qualsiasi Stato membro tra quelli convenzionalmente designati, secondo il criterio della prevenzione richiamato dagli articoli 29 e 31 Regolamento n. 1215/2012, bensì dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro a cui i soggetti del rapporto principale hanno devoluto la giurisdizione.
Tale rapporto di accessorietà va riconosciuto non solo tra la domanda principale e quella di garanzia (accessorietà intesa sempre ai fini processuali), ma anche nel caso in cui ad una garanzia autonoma principale acceda una seconda controgaranzia autonoma in rapporto di evidente subordinazione rispetto alla prima.
Una volta riconosciuta la sussistenza del vincolo di accessorietà tra le domande cautelari, laddove le parti della garanzia principale abbiano convenuto la giurisdizione diversa da quella italiana, mentre quelle della controgaranzia abbiano convenuto la giurisdizione italiana, è la domanda accessoria di inibitoria della escussione della controgaranzia che, ove congiuntamente proposta, deve essere necessariamente attratta dinanzi all’autorità giudiziaria diversa da quella italiana.
In forza del canone ermeneutico in base al quale il contratto va interpretato secondo buona fede, la clausola sul foro convenzionale deve ritenersi comprensiva di ogni questione inerente tanto l’interpretazione quanto l’esecuzione del contratto.
I convenuti nel contestare la competenza del giudice adito non possono limitarsi alla contestazione del foro convenzionale indicato in contratto, ma devono altresì farsi carico della specifica contestazione di tutti i criteri legali di radicamento.
L’art. 164 co. 4 c.p.c. prevede una comminatoria di nullità unicamente alla mancata esposizione dei “fatti” e non anche “degli elementi di diritto” posti a fondamento della domanda.
L’impegno assunto in proprio da uno dei condebitori non vale (ex art. 1273 c.c.) a liberare gli originari debitori in mancanza di espressa dichiarazione in tal senso da parte del creditore.
Accertato il mancato avveramento delle condizioni cui era subordinata l’efficacia del contratto preliminare, ne consegue il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione delle somme anticipatamente versate quale credito di valuta naturalmente comprensivo di interessi legali dalla domanda.