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Sentenze con tag: fotografia non creativa

Tribunale di Torino, 24 Ottobre 2026, n. 3304/2026
Pubblicazione non autorizzata dell’immagine di un influencer su marketplace estero, giurisdizione e responsabilità del provider
Il giudice italiano ha giurisdizione, ai sensi dell’art. 7, punto 2, del Reg. UE 1215/2012, applicabile anche al convenuto domiciliato...

Il giudice italiano ha giurisdizione, ai sensi dell’art. 7, punto 2, del Reg. UE 1215/2012, applicabile anche al convenuto domiciliato fuori dall’Unione per il richiamo dell’art. 3, comma 2, l. 218/1995, sulla domanda di risarcimento per la pubblicazione non autorizzata di fotografie [di un influencer] su versioni estere di un marketplace online [Messico, Spagna, Australia], quando tali siti siano accessibili e visionabili dall’Italia, anche se dall’Italia non è possibile effettuare acquisti, perché il danno deriva dalla pubblicazione e non dal mancato guadagno; la giurisdizione è tuttavia limitata al danno cagionato nel territorio italiano, sicché il risarcimento va ridotto [della metà] quando il sito non sia direttamente rivolto al mercato italiano.

Il prestatore di servizi di hosting passivo, che non ha controllo sulle inserzioni dei venditori terzi, risponde ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2022/2065 della pubblicazione non autorizzata dell’immagine altrui quando, ricevuta una segnalazione sufficientemente precisa da consentire l’individuazione del contenuto [con l’indicazione dell’URL], non si attivi tempestivamente per rimuoverlo [lasciando il contenuto online per circa nove mesi]. La società capogruppo [Amazon.com Inc.] può essere chiamata a rispondere dell’illecito commesso dalle società del gruppo che gestiscono i marketplace nei singoli paesi, in ragione dello stretto collegamento tra le società ai sensi dell’art. 2359 c.c. e della loro appartenenza a un’unica entità economica, tanto più quando essa stessa abbia provveduto a far rimuovere i contenuti segnalati.

La fotografia che ritrae un influencer per finalità promozionali non è tutelata dal diritto d’autore se l’attore non deduce gli elementi specifici da cui desumere la creatività richiesta dall’art. 1 l.d.a., ma la sua pubblicazione a fini puramente commerciali senza il consenso dell’effigiato viola il diritto all’immagine di cui agli artt. 10 c.c. e 96 e 97 l.d.a., anche nel caso di persona nota. Il danno patrimoniale va liquidato secondo il criterio del prezzo del consenso ex art. 158, comma 2, l.d.a., sulla base dei compensi pattuiti dall’effigiato in contratti di sfruttamento della propria immagine, cui si aggiunge il danno morale, commisurato anche alla notorietà desumibile dal numero di follower.

Costituisce domanda nuova, inammissibile, la domanda riferita a ulteriori pubblicazioni oggetto di una diffida successiva al ricorso, perché si fonda su fatti costitutivi nuovi e diversi; ed è parimenti inammissibile la domanda inibitoria proposta per la prima volta con la memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.

L’eccezione con cui il convenuto contesta di essere il soggetto tenuto a rispondere dell’illecito attiene alla titolarità passiva del rapporto e non alla legittimazione, che si determina in base alla prospettazione dell’attore. Ai sensi dell’art. 91, comma 1, c.p.c., le spese successive al rifiuto, senza giustificato motivo, della proposta conciliativa formulata dal giudice sono poste a carico della parte che ha ottenuto l’accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta.

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15/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 3304/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lorenza Calcagno
Relatore: Alberto La Manna
Registro : RG – 2681 –  2025
Tribunale di Roma, 11 Marzo 2021
Tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche e violazione dei diritti morali del fotografo
La disciplina della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla attualmente tre ipotesi: 1) le opere d’ingegno che ricadono...

La disciplina della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla attualmente tre ipotesi: 1) le opere d’ingegno che ricadono sotto la previsione dell’art. 2 n. 7 L.D.A. e che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt.12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.; 2) le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt.87 e ss. L.D.A., come tipici diritti connessi; 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2° comma L.D.A.

Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia.

Anche l’autore delle fotografie non creative gode di un diritto morale connesso o, quantomeno, un diritto alla paternità in considerazione del generale diritto di ogni individuo alla paternità delle proprie azioni, nonché in considerazione della tutela prevista per il fotografo dagli artt. 87 e segg. LDA. In particolare, l’importanza che emerge dall’art. 90, co. 1, LDA, della presenza sulla foto del nome dell’autore, nonché la necessità, prevista dall’art. 91 LDA, dell’indicazione del nome dell’autore, se risulta sulla foto riprodotta, in caso di riproduzioni fotografiche in antologie per uso scolastico o, comunque, per uso scientifico e didattico e l’analoga previsione contenuta nell’at.98 LDA in caso di ritratto fotografico, consentono di ritenere la rilevanza giuridica del diritto alla paternità anche nel caso dell’autore di fotografie non creative.

Il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l'obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato.

 

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02/09/2024
Data sentenza: 11/03/2021
Registro : RI – 63504 –  2017
Tribunale di Bologna, 22 Marzo 2021
Tutela della semplice fotografia
Ricevono protezione quali oggetto di diritti connessi al diritto d’autore ex artt. 87 e ss. L. n. 633/1941, le fotografie...

Ricevono protezione quali oggetto di diritti connessi al diritto d’autore ex artt. 87 e ss. L. n. 633/1941, le fotografie prive di particolare carattere creativo, ma costituenti espressione della competenza tecnica e della professionalità dell’autore, nella cura dell’inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto riprodotto, senza assurgere ad originale interpretazione personale del fotografo.

E' stata riconosciuta l’applicabilità della tutela prevista per le fotografie semplici, ad esempio, alle immagini relative ad esibizioni musicali, alle fotografie di luoghi, monumenti e opere d’arte, alle mere riproduzioni di avvenimenti e personaggi sportivi.

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17/10/2022
Data sentenza: 22/03/2021
Registro : RI – 13350 –  2018
Tribunale di Milano, 30 Maggio 2017
Evidenza
La tutela della semplice fotografia e tutela autorale: il carattere creativo; diritti morali e patrimoniali
Qualora la fotografia sia caratterizzata da un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e dalla capacità di cogliere in modo efficace il...

Qualora la fotografia sia caratterizzata da un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e dalla capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato ma non dall’esplicazione dell’originale interpretazione personale dell’autore, sulla stessa potranno essere vantati solo i diritti connessi ex art. 87 ss. l.d.a.. La capacità professionale del fotografo o l’alta qualità tecnica di (altro…)

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03/11/2017
Data sentenza: 30/05/2017
Registro : RG – 7637 –  2015
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