A fronte di una conclamata situazione di confusione e irregolarità gestoria e in considerazione dell'ingiustificato protrarsi dell'inerzia della gestione (anche di fatto) rispetto ai propri obblighi, nonché della situazione economico-patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 2482-bis c.c., così come denunciate dal sindaco unico, è necessario procedere alla revoca dell'amministratore unico e alla nomina di un amministratore giudiziario esterno dotato di specifiche competenze ed esperienze. Date le gravi e preoccupanti anomalie nell'assetto gestorio della società a fronte di un amministratore unico che, una volta scoperta ex post la propria nomina, omette comunque di adottare misure volte a evitare il protrarsi delle gravi irregolarità, è necessario altresì disporre l'immediata efficacia del provvedimento del Tribunale ex art. 741 c.p.c.
La circostanza che l’amministratore formalmente nominato si sia totalmente astenuto dalla gestione, nella consapevolezza che altri svolgessero di fatto il ruolo gestorio, non lo esonera da responsabilità verso la società, risultando egli inadempiente all’obbligo di verificare che soggetti terzi non si intromettano nella gestione sociale, cagionando danni all’ente.
In tema di sequestro conservativo a tutela del credito al risarcimento del c.d. danno da prosecuzione illecita dell’attività, l’esatta individuazione del momento in cui è avvenuta la perdita del capitale e i costi riconnessi agli adempimenti necessari in fase di liquidazione esigono degli approfondimenti tecnici, che risultano incompatibili con la natura cautelare del procedimento.