Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione. Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Tale principio concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
Nel caso di due giudizi tra le stesse parti che riguardino il medesimo rapporto giuridico, uno dei quali sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. S.U., 13916/2006; Cass. 24433/2013; nella specie, era intervenuta una sentenza già passata in giudicato che aveva rigettato, in relazione ad un contratto di cessione di quote sociali, le domande di nullità per inesistenza dell'oggetto, di annullamento per errore e dolo, di risoluzione ex art. 1453 c.c. per vendita aliud pro alio, nonché di accertamento di risoluzione ex art. 1456 c.c. Successivamente la società soccombente aveva proposto un secondo giudizio in cui chiedeva che fosse rideterminato il prezzo di cessione delle quote sociali secondo il procedimento previsto dal contratto e che la società venditrice fosse condannata a restituire il prezzo già corrisposto).
Il mancato svolgimento della due diligence e quindi il mancato accertamento del patrimonio netto definitivo alla data di stipula del contratto ai fini della determinazione del prezzo delle quote è da ascrivere totalmente alla società acquirente la quale "imputet sibi" non solo di aver proceduto all'acquisto senza preventivamente effettuare i controlli necessari, ma anche di non essersi avvalsa dei meccanismi contrattuali espressamente previsti per consentire l'accertamento, sia pure ex post, della reale situazione patrimoniale della società le cui quote erano state acquistate.
A prescindere dalla competenza esclusiva della pubblica amministrazione ad indicare, attuare e autorizzare eventuali interventi tecnici risolutivi, l’occupazione di un segmento di etere (altro…)