In materia di contratto di cessione di azienda risoltosi per inadempimento del cessionario, la corresponsione dell’equo compenso per l’utilizzo di azienda va parametrato sulla base della remunerazione del godimento dell’azienda, del deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità nelle stesse condizioni in cui era al momento della stipulazione del contratto e del normale deterioramento dei beni aziendali derivanti dall’uso. Seguendo la prassi estimativa, occorre quindi determinare il compenso di un complesso di beni destinati ad un’attività imprenditoriale.
È dato di comune esperienza che un’azienda che non consente all’imprenditore di operare con una marginalità positiva non ha sul mercato un’appetibilità analoga a quella di un’azienda che è idonea a remunerare l’attività dell’imprenditore e il capitale da questi investito.
La delibera con cui il consiglio di amministrazione di una società cooperativa dispone l'esclusione di un socio per comportamenti incivili, insalubri e violenti è atto unilaterale recettizio: una volta notificata e non opposta nei termini di legge, essa comporta il definitivo scioglimento del rapporto sociale ma anche, ai sensi di una legittima previsione dello Statuto sociale, la risoluzione di diritto del relativo negozio di assegnazione in godimento di alloggio sociale. Il socio escluso va dunque condannato al rilascio immediato dell'unità immobiliare che senza titolo continui a detenere, mentre non deve corrispondere alcuna indennità per l'occupazione successiva alla consolidazione della delibera quando manchi la prova che sia egli stesso ad occuparlo o altri ma con il suo consenso.