L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata. [Il caso aveva ad oggetto un'opposizione a un decreto ingiuntivo fondato su una fideiussione omnibus stipulata nel 2008, della quale l'opponente contestava la nullità per violazione della normativa antitrust in quanto il documento contrattuale riproduceva le clausole contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Secondo il Tribunale, non era stata provata l'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale in quanto l’opponente non aveva prodotto né lo schema negoziale elaborato dall’ABI né il provvedimento n. 55/2005 di Banca di Italia. La mancata produzione di quest’ultimo atto, in particolare, non ha consentito di valutare in concreto la fondatezza della domanda. Inoltre, per il Collegio milanese, quel provvedimento, quand’anche prodotto, non avrebbe costiuito comunque prova privilegiata dell’illecito evocato, giacché la decisione dell’autorità di vigilanza ha accertato l’esistenza di un’intesa fino al maggio del 2005. La fideiussione sottoscritta dall’opponente risaliva, invece, al maggio del 2009. Trattandosi, quindi, di causa "stand alone", l'opponente avrebbe dovuto allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e segnatamente la perdurante esistenza dell’intesa all’epoca della conclusione del negozio].
L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata. [Nel caso di specie, gli attori agivano in giudizio per far valere la nullità di alcuni contratti di fideiussione deducendone la conformità allo schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale ha respinto le pretese attoree in quando le fideiussioni erano state sottoscritte dagli attori nel 2015 e, inoltre, non erano fideiussioni omnibus ma fideiussioni specifiche prestate a garanzia di un rapporto di leasing ed a beneficio di un intermediario non bancario. I contratti, quindi, esulavano dal perimetro dell'accertamento compiuto da Banca d'Italia, che pertanto non valeva come prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale].
La domanda di nullità di un contratto va sempre proposta nei confronti della controparte negoziale. In caso di cessione del credito (anche in blocco, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione) l’azione deve perciò indirizzarsi verso il soggetto cedente e non verso il cessionario, rimasto estraneo a quel rapporto.
L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata.
La clausola che stabilisce l’obbligo del garante di pagare “anche in caso di opposizione del debitore”, specie se combinata con la previsione dell’immediatezza del pagamento a fronte di una semplice richiesta scritta da parte del garantito, va intesa in senso analogo all’espressione “senza eccezioni” e deve perciò reputarsi sintomatica della volontà di svincolare la garanzia dal rapporto sottostante, poiché il garante rinuncia in tal modo ad avvalersi della possibilità di sollevare le eccezioni relative al rapporto sottostante.
(nella specie il Tribunale ha respinto la domanda di nullità di fideiussioni omnibus stipulate nel 2012)
La perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo, anche se non nel suo ammontare, consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza.
La data di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale ai sensi dell’art. 2935 c.c. dell’azione per illecito antitrust coincide con il momento in cui il danneggiato abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell’illecito lamentato.
I comportamenti tenuti dalla società di gestione di un aeroporto, consistenti nell'applicare canoni di sub-concessione non equi ed eccessivamente onerosi, quanto alla messa a disposizione di spazi operativi (uffici) all’interno dell’aeroporto per lo svolgimento delle attività di handling cargo, sono idonei ad integrare esclusivamente un illecito concorrenziale per violazione dell’art. 102 TFUE (con correlata prescrizione quinquennale) e non anche una responsabilità contrattuale, né una responsabilità precontrattuale da contatto sociale qualificato (con correlata prescrizione decennale). Infatti, l’obbligo di comportamento antidiscriminatorio si pone a monte del contratto e impone un obbligo di tenere una determinata condotta che può collocarsi sia all’interno di un contratto in essere, che all’esterno dello stesso (ad esempio con un obbligo a contrarre). Dunque non si tratta di obblighi derivanti dal contratto, ma nascenti da norme esterne al contratto stesso. Il fatto che l’applicazione di determinate tariffe non discriminatorie incida, poi, sul contratto, non può cambiare la natura dell’illecito. Inoltre, è indubbio che l’illecito è tale in quanto è violata la normativa comunitaria che regola i comportamenti di abuso di posizione dominante, e dunque, come sopra detto, è violata una regola di comportamento che si pone al di fuori del contratto. In altri termini non è violata la norma che si sono date le parti (cioè la regola contrattuale), ma sono violate norme che si pongono a monte del contratto, e, in ipotesi, anche al di fuori di esso. Né può ritenersi che una tale valutazione possa porre dei problemi di compatibilità e di tenuta della normativa rispetto al contesto comunitario, essendoci già stata occasione di rilevare come in materia di disciplina della concorrenza nell'ordinamento italiano, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore della direttiva 2014/104/Ue , il diritto al risarcimento del danno da illecito antitrust risulta garantito, senza che possa ravvisarsi un'impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio, al punto di vanificare il principio di effettività della tutela posto dall' art. 102 TFUE , dalla previsione di un termine quinquennale di prescrizione, dettato dalla normativa nazionale, che cominci a decorrere dal momento in cui sia stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento amministrativo dinanzi all'Autorità Garante per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante, rispetto ad un'impresa concorrente.
Nel processo civile, il provvedimento definitivo dell’AGCM riveste efficacia probatoria privilegiata rispetto all’accertamento della ritenuta violazione antitrust. Agli ordinari criteri di riparto soggiace invece la prova degli altri elementi costitutivi dell’illecito anticoncorrenziale. In particolare, il nesso di causalità non può essere desunto da una mera evidenza statistica: la frequenza dell’evento in un campione rappresentativo riveste un ruolo indiziario, da valutare unitamente alle altre risultanze del compendio probatorio.
L’onere della prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne assume l’esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di (altro…)
L'onere della prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne assume l'esistenza (altro…)
In riferimento ad un giudizio instaurato per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall’AGCM (altro…)